Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28740 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 07/11/2019), n.28740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27545/2015 proposto da:

ALITALIA SERVIZI S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato

ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII

466, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SALVATORE COSSA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 747/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

15/10/2015 R.G.N. 81711/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SALVATORE COSSA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 15 ottobre 2015 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta da P.C., ne accertava il diritto all’ammissione in prededuzione, nello stato passivo di Alitalia Servizi S.p.A. in amm.ne straordinaria, del credito di Euro 122.667,00 lordi a titolo di indennità supplementare prevista dall’Accordo collettivo del 27 aprile 1995, ammissione richiesta dal ricorrente – in via principale – in prededuzione e con privilegio rispetto agli altri crediti chirografari prededucibili e – in subordine – in via privilegiata.

2. Il Tribunale, condivisa la valutazione del G.D. circa la natura risarcitoria dell’indennità, osservava come la stessa sia dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi, nell’ambito delle fattispecie indicate dall’Accordo, una “effettiva” cesura nel rapporto di lavoro del dirigente e, quindi, una sua definitiva risoluzione, tale non potendo considerarsi il licenziamento, seguito da riassunzione, previsto del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, convertito in L. n. 39 del 2004 (comma aggiunto dal comma 13 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, art. 1, convertito nella L. 27 ottobre 2008, n. 166) quale speciale modalità di trasferimento dei lavoratori in caso di cessione parziale di complessi o attività aziendali; ritenuta, quindi, la prededucibilità del credito in questione, rilevava come spettasse al dirigente l’onere di provare la mancata ricollocazione nell’ambito della medesima procedura di amm.ne straordinaria e come, nella specie, tale onere dovesse considerarsi assolto, avendo l’opponente provato il proprio status di disoccupazione mediante l’iscrizione nelle liste di disoccupazione del Comune di Marino: certificazione, dalla quale, anche tenuto conto dell’assenza di allegazioni di segno diverso ad opera della controparte, il Tribunale deduceva la mancata riassunzione da parte di CAI – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e conseguentemente la spettanza dell’indennità.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento Alitalia Servizi S.p.A. in amm.ne straordinaria con sette motivi, cui ha resistito il P. con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di Alitalia relativa al fatto che il licenziamento non era stato determinato dall’ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ma dalla circostanza (distinta e successiva) della “chiusura dell’azienda” e cioè dall’autonoma determinazione gestionale del Commissario di cessare l’attività di impresa.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’Accordo del 27 aprile 1995 per non avere il decreto impugnato, nel riconoscere la spettanza dell’indennità, considerato che la disciplina collettiva di riferimento subordina l’attribuzione del diritto alla circostanza che l’azienda motivi il recesso come dovuto alle situazioni di crisi aziendale o amministrazione straordinaria, mentre nel caso di specie il licenziamento del dirigente era stato collegato alla decisione commissariale di porre fine all’attività di impresa.

3. Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il decreto omesso l’esame dei fatti storici che avrebbero dimostrato la prosecuzione dell’attività aziendale successivamente all’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e la riconducibilità del recesso alla determinazione del Commissario avente ad oggetto la chiusura dell’attività produttiva.

4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per omissione e/o illogicità della motivazione in ordine alla spettanza dell’indennità supplementare a fronte di un recesso motivato dalla società con la cessazione dell’attività produttiva, nonchè viene denunciata la nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, del provvedimento per mancanza della motivazione.

5. Con il quinto motivo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360, n. 5, per avere il Tribunale ritenuto che il dirigente avesse provato la mancata riassunzione da parte di C.A.I. S.p.A. e, di conseguenza, il proprio diritto all’indennità, omettendo peraltro di valutare il fatto decisivo, risultante dallo stesso certificato di iscrizione nelle liste di disoccupazione prodotto dall’opponente, della incongruità temporale tra licenziamento (con effetto gennaio 2009) ed iscrizione nella lista di disoccupazione (marzo 2009), fatto che privava il documento in questione di qualsivoglia efficacia probatoria in ordine al mancato passaggio in C.A.I..

6. Con il sesto e il settimo motivo del ricorso principale, rispettivamente deducendo la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 111,D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20, nonchè dell’Accordo del 27 aprile 1995, e la mancanza della motivazione sul punto, o la sua illogicità, Alitalia censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha affermato la prededucibilità del credito per indennità supplementare.

7. Con il proprio ricorso incidentale il P. censura il decreto impugnato: con il primo motivo, per violazione o falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., avendo il Tribunale riconosciuto il credito in prededuzione ma non in privilegio, nonostante esso fosse stato considerato in motivazione quale credito nascente dal rapporto di lavoro e regolato da disposizioni contrattuali integrative del c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali; con il secondo, per omessa pronuncia sul capo di domanda relativo al riconoscimento in privilegio del credito per indennità supplementare, avendo il Tribunale riconosciuto la prededucibilità ma avendo trascurato di precisare – come da domanda proposta – che lo stesso era assistito da privilegio.

8. Devono essere preliminarmente e congiuntamente esaminati i primi quattro motivi del ricorso principale, i quali vertono tutti, attraverso la proposizione di censure diverse, sul rilievo che il recesso era stato motivato dalla società con il richiamo al fatto (successivo e distinto rispetto all’ammissione alla procedura) della “chiusura dell’azienda”.

9. Al riguardo si osserva anzitutto come non possano trovare accoglimento il primo ed il quarto motivo di ricorso: il primo, in quanto il decreto impugnato ha – diversamente da quanto prospettato – preso in esame l’eccezione (di autonoma configurabilità del motivo di licenziamento rispetto alla procedura di amministrazione straordinaria), rilevando, in particolare, come la disciplina, di cui all’Accordo sindacale del 27/4/1995, risultasse, in virtù di successiva dichiarazione a verbale, “chiaramente riferibile anche alla procedura di amministrazione straordinaria della Alitalia – Servizi S.p.A.” (cfr. p. 3, ultimo capoverso) ed inoltre come – nel ricorrere di tale fattispecie, e alla luce della formulazione del motivo di recesso (connotato da uno stretto e diretto collegamento tra la chiusura dell’attività di impresa e la collocazione in amministrazione straordinaria: cfr. p. 4) – fossero presenti le condizioni previste dalla disciplina collettiva per il riconoscimento dell’indennità; il quarto, per la interna contraddizione in cui incorre un motivo che contestualmente denunci la illogicità della motivazione e la sua mancanza, fermo restando che il Tribunale di Roma ha, per le considerazioni appena svolte, adeguatamente posto in evidenza le ragioni fondanti della propria decisione.

10. Quanto agli altri motivi ora in esame, nonchè con riguardo al quinto, deve osservarsi ciò che segue, in adesione ai consolidati esiti interpretativi cui è pervenuta, in materia, questa Corte di legittimità.

11. L’Accordo Interconfederale 27 aprile 1995 prevede che “in presenza delle specifiche fattispecie di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, riconosciute con il D.M. lavoro di cui alla L. 19 luglio 1994, n. 451, art. 1, comma 3, nonchè delle situazioni aziendali accertate dal Ministero del lavoro ai sensi della L. 19 dicembre 1984, n. 863, art. 1, l’azienda che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine rapporto, una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato”.

12. Ciò premesso, deve escludersi che il dirigente sia tenuto alla prova della mancata riassunzione ovvero, quanto meno, alla prova del proprio stato di disoccupazione, da cui poter dedurre presuntivamente la mancata riassunzione; come, e di conseguenza, deve escludersi che il difetto di dimostrazione di tali fatti possa negativamente condizionare il riconoscimento in suo favore dell’indennità supplementare.

12.1. Ed invero, sin da Cass. n. 16498/2009, è stato affermato che, in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti di azienda, l’indennità supplementare, di cui all’Accordo del 27 aprile 1995, fa riferimento a casi speciali, ai casi cioè in cui l’assetto aziendale, per le varie causali indicate, viene radicalmente modificato così da coinvolgere una pluralità di dirigenti della stessa impresa, con conseguente necessità di sopperire alle relative emergenze occupazionali, giacchè – come è noto – i dirigenti non rientrano nell’ambito di operatività nè della cassa integrazione nè dell’indennità di mobilità (in tal senso v. anche Cass. n. 142/2019). Ne consegue che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo, deve ritenersi sufficiente che il licenziamento del dirigente abbia causa concreta nella riorganizzazione, ristrutturazione o crisi aziendale, anche se asseverate dal Ministero del Lavoro in data successiva nell’ambito della procedura per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

12.2. Più di recente questa Corte ha ribadito che l’indennità supplementare prevista per i dirigenti di azienda dall’Accordo del 27/4/1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il recesso del datore di lavoro sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, al di là della motivazione formalmente adottata (Cass. n. 86/2019) e che ciò che rileva, sul piano del diritto, è l’effettiva ragione del recesso datoriale e il rapporto di derivazione causale di esso rispetto alle fattispecie (di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale) individuate dall’Accordo, al di là della motivazione che il datore di lavoro abbia formalmente adottato (Cass. n. 142/2019).

13. Deve, quindi, concludersi che, ai fini del riconoscimento dell’indennità supplementare, rileva unicamente l’indagine circa la riconducibilità del licenziamento alle fattispecie legali contemplate dall’Accordo e l’effettiva causale dello stesso.

14. Nel caso di specie, l’impugnato decreto del Tribunale di Roma ha dato atto (cfr. p. 4): a) che il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato da Alitalia Servizi S.p.A. con la qualifica di dirigente; b) che il rapporto di lavoro era soggetto al c.c.n.l. dirigenti dell’industria; c) che la società era stata posta in amministrazione straordinaria; d) che il rapporto era stato unilateralmente risolto dal commissario straordinario “a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda collocata in amministrazione straordinaria”.

15. Peraltro, dopo avere dato atto di tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto necessario anche che fosse dimostrato un ulteriore fatto e cioè che dal dirigente venisse fornita la prova della mancata riassunzione in C.A.I., accertando poi, in concreto, come tale prova dovesse ritenersi conseguita dal P., alla stregua delle produzioni offerte.

16. Tale elemento, tuttavia, per i rilievi sopra svolti (sub 11-13), deve ritenersi estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto alla percezione dell’indennità supplementare di cui all’Accordo Interconfederale del 27 aprile 1995: e in tal senso si pone la necessità di correggere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione del decreto impugnato, così da allinearla agli esiti giurisprudenziali sopra richiamati.

17. I motivi sesto e settimo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, dovendosi in proposito confermare il principio di cui a Cass. n. 29735/2018, la quale ha precisato che “l’indennità supplementare prevista dall’Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale allegato al c.c.n.l. dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione L. Fall., ex art. 111, per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell’attività di impresa”.

18. In conclusione, non potendo trovare accoglimento alcuno dei motivi proposti, il ricorso principale di Alitalia Servizi S.p.A. in Amministrazione Straordinaria deve essere respinto.

19. Quanto al ricorso incidentale, risulta logicamente prioritario l’esame del secondo motivo, il quale è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

20. Il Tribunale di Roma ha, infatti, riconosciuto la prededucibilità del credito del P. e peraltro non considerando che, con la domanda dallo stesso svolta, era stato richiesto, in via principale, di ammettere al passivo di Alitalia Servizi – in prededuzione – “il credito privilegiato ex art. 2751 bis c.c., relativo all’indennità supplementare”.

21. Ne consegue che – in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo – l’impugnato decreto n. 747/2015, in data 1/10/2015, del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare deve essere cassato e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Sezione del Tribunale di Roma in diversa composizione, che procederà agli accertamenti connessi con la dedotta natura privilegiata del credito.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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