Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2874 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2874 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 6956-2016 proposto da:
DOSI

S.R.L.P.I./C.F.00098840682, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO n.96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI;
– ricorrente contro
COMUNE DI LETTOMANOPPELLO C.F./P.I.00254240682, in
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA SIROLLI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 192/2015 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 12/02/2015;

G

Data pubblicazione: 06/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 06956 sez. M1 – ud. 24-10-2017
-2-

R.G.n.6956/2016
Ordinanza
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 12/2/2015, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto
l’appello della Dosi srl nei confronti del Comune di Lettomanoppello, rilevando
che, posta l’illegittimità della terza sospensione dei lavori appaltati: 1) quanto
ai pretesi maggiori oneri per spese generali ed attrezzature di cantiere, la Dosi

sospensione (vedi testi escussi), lo stesso CTU aveva accertato la mancanza
v- rodotta della precisa indicazione dei macchinari ed attrezzature sul
nella docr
posto al momento della sospensione, né dal verbale di sospensione risultava la
presenza di uomini e mezzi in cantiere;2) quanto al danno da mancato utile, i
lavori appaltati erano stati quasi completamente eseguiti, alla data della
sospensione, salvo il residuo importo di lire 412.355, mentre non potevano
considerarsi a tal fine le ulteriori opere realizzate alla ripresa lavori, atteso che
le stesse, come accertato dal CTU, erano state introdotte solo con la perizia di
variante.
Ricorre la Dose’ sulla base di unico mezzo.
Si difende con controricorso il Comune.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
Considerato:
Con l’unico mezzo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
art.115 c.p.c. e vizio di omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che dalla
istruttoria era invece emerso che il cantiere era rimasto aperto per tutta la
durata della sospensione; si duole della mancata considerazione dei lavori
eseguiti e di quelli mancanti, come indicati dal CTU, dalla cui considerazione si
è discostata la Corte aquilana.
La prima parte del mezzo è inammissibile, dolendosi la Dosi della diversa
interpretazione dell’istruttoria da parte della Corte del merito, che ha
specificamente dato conto delle risultanze testimoniali rese in particolare dai
testi D’Alfonso e Mancini(che avevano riferito che presso il cantiere erano state

non aveva provato il mantenimento del cantiere durante il corso della

lasciate attrezzature di poco conto e per un periodo limitato) e Di Biase(che
aveva specificato come fossero state portate via dal cantiere le attrezzature di
valore più rilevante).
Non sussiste in alcun modo la dedotta violazione dell’art.115 c.p.c., atteso che,
secondo le pronunce resa dalle Sez.U. 16598/2016 e a sezione semplice,
11892/2016, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115
c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il

contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte
dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli,
e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha
attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Nel resto, la ricorrente ha richiesto una rivalutazione dei fatti, accertati
motivatamente dal Giudice del merito, in relazione ai lavori che residuavano
alla data della sospensione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro
5100,00, di cui euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2017

giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola

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