Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2874 del 03/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 21/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16850-2011 proposto da:

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE CHOICE TELECOMUNICAZIONI SPA in persona

del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE

FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA D’ORSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARDELLA giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CHIETI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE1 PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TARDELLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 181 del 21 giugno 2010 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello proposto dalla Choise Telecomunicazioni s.p.a., in fallimento, avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso gli avvisi di accertamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP relativamente agli anni di imposta 2001, 2002 e 2003, emessi dall’Agenzia delle entrate sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in data 28 giugno 2004.

1.1. I giudici di appello, rilevata preliminarmente l’ammissibilità del ricorso ancorchè proposto cumulativamente avverso più atti di accertamento e la regolarità della notifica effettuata presso la residenza del curatore del fallimento, sostenevano che gli avvisi di accertamento erano adeguatamente motivati con la tecnica del rinvio per relationem al contenuto del processo verbale di constatazione; che le sanzioni amministrative pecuniarie erano state legittimamente applicate in quanto il curatore, che era tenuto ad una fedele dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2003 in quanto il fallimento era stato dichiarato il 3 dicembre 2003, aveva omesso il necessario controllo sulla correttezza dei dati contabili; infine, che l’accertamento era stato correttamente effettuato con metodo induttivo non avendo il curatore esibito le scritture contabili obbligatorie.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di tre motivi, variamente articolati, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.corredata di produzione documentale costituita da copia della sentenza n. 90 del 2014 del Tribunale penale di Ancona e copia del dispositivo della sentenza penale n. 145/2016 pronunciata dalla Corte di appello penale di Ancona nei confronti dell’amministratore unico della società contribuente in relazione ai fatti di bancarotta contestatigli.

3. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 septies, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, 56, comma 5, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omessa ovvero insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e l'”omessa o insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento impugnati e/o del processo verbale di constatazione redatto in data 28.6.2004 dal Comando del Nucleo Provinciale della Polizia Tributaria di Ancona”.

1.1. Il motivo, con cui la ricorrente lamenta che i giudici di appello hanno ritenuto gli avvisi di accertamento impugnati “validamente motivati per relationem” (ricorso, pag. 8), è inammissibile perchè non riproduce il contenuto di tali atti, nè del processo verbale di constatazione in essi pedissequamente richiamati, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso codificato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (cfr. Cass. n. 14784 del 2015, n. 26489, n. 19306 e n. 14541 n. 1142 del 2014; n. 15952 del 2007). E’ ben evidente che il vaglio di fondatezza della censura presuppone l’esame e, quindi, la conoscenza del contenuto degli atti cui si fa riferimento nel motivo di ricorso e cioè delle motivazioni degli avvisi di accertamento e del processo verbale di constatazione della G.d.F. che la ricorrente, al fine di non incorrere nel rilevato vizio, avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso, almeno nelle parti dei predetti atti idonee a consentire a questa Corte – cui non è consentito, in relazione ai vizi denunciati (error in iudicando e vizio motivazionale), l’accesso agli atti del giudizio di merito – di effettuare le opportune valutazioni.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e l'”omessa valutazione dei costi ai fini della determinazione del maggior reddito imponibile”.

2.1. Il motivo, con cui la ricorrente lamenta che i giudici di appello “nulla hanno affermato in merito al fatto, espressamente dedotto come motivo di appello (…) che l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Chieti, nella specie, non ha in alcun modo considerato, ai fini della determinazione dei maggiori ricavi accertati, i relativo costi” (ricorso, pag. 13). è inammissibile sotto un duplice profilo. Il primo, perchè con esso la ricorrente prospetta come violazione di legge e vizio motivazionale quello che è all’evidenza un error in procedendo, lamentando la ricorrente l’omessa pronuncia su un motivo di appello (peraltro neanche riprodotto nel ricorso, così incorrendo nella medesima violazione rilevata con riferimento al primo motivo), che andava denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., annotandosi come nella specie non sia applicabile il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 17931 del 2013, non avendo la ricorrente mai fatto riferimento nell’esposizione del motivo “alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione”, limitandosi a sostenere che la motivazione è mancante o insufficiente e ad argomentare sulla violazione di legge. Peraltro, è noto che costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l’erronea sussunzione del vizio, che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, nell’una o nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 21165 del 2013 e n. 1615 del 2015). Il secondo, perchè non ha provato di aver ritualmente introdotto la domanda in esame nel ricorso introduttivo e di averla riproposta in sede di appello, essendo sul punto il ricorso del tutto silente.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 31 e 38, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” costituito dall'”impossibilità di considerare il curatore fallimentare responsabile di “infedele dichiarazione” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 46 laddove lo stesso abbia sostanzialmente adempiuto, compatibilmente con le oggettive carenze riconducibili alle pregresse inadempienze della società fallita, agli obblighi di cui all’art. 10, comma 4, dello stesso D.P.R., fornendo all’ufficio gli elementi documentali che (erano) in suo possesso; inesistenza dell’elemento soggettivo richiesto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5″.

4. La dedotta carenza motivazionale della sentenza impugnata è fondata.

4.1. Sostengono i giudici di appello, testualmente, che “il curatore era tenuto alla presentazione di una fedele dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2003, essendo stato il fallimento dichiarato con sentenza 3 dicembre 2003” e che “l’elemento soggettivo è integrato dalla colpa del curatore, che ha omesso l’esercizio del necessario controllo sulla correttezza dei dati contabili”. Aggiungono che “l’accertamento induttivo è legittimato dall’assenza delle scritture contabili obbligatorie, non esibite dal curatore”.

4.2. Orbene, partendo proprio da tale ultimo dato e considerando che non risulta nè accertato in sede giudiziale, nè dedotto dall’Agenzia controricorrente che il curatore si sia rifiutato di esibire le scritture contabili di cui, anche alla stregua di quanto riferito dal ricorrente – mai smentito sul punto dalla controricorrente – in ordine alle conseguenze penali subite dall’amministratore della società per la sottrazione, distruzione od occultamento delle scritture contabili, evidentemente non aveva la disponibilità, il convincimento dei giudici di appello che il curatore avrebbe presentato una dichiarazione infedele, omettendo il necessario controllo sulla correttezza dei dati contabili, mostra tutta la sua incongruenza anche rispetto al dato che il fallimento era stato dichiarato il 3 dicembre 2003, ovvero quando l’esercizio annuale era ormai in fase di imminente scadenza ed il potere di incidenza del curatore era pressochè inesistente. Ma la motivazione disvela tutta la sua inadeguatezza laddove i giudici di appello imputano al curatore di avere “omesso l’esercizio del necessario controllo sulla correttezza dei dati contabili”, senza curarsi di esternare è con quali modalità il curatore avrebbe potuto effettuare la verifica della correttezza di dati contabili riferibili ad attività pregresse ed in assenza delle scritture contabili, in tal modo lasciando presumere che il decidente neanche si sia posto la questione.

5. Conclusivamente, quindi, il terzo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà a riesaminare la vicenda in relazione al motivo accolto, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i, primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA