Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28739 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO G. SANTE, che la

rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1016/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

13.10.09, depositata il 13/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna, all’esito di nuova CTU, confermava la statuizione di primo grado con cui l’Inps era stato condannato a corrispondere a B.P. la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, per il periodo dal 5.7.1967 al 31 dicembre 1996.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre, mentre la B. resiste con controricorso.

L’Inps si duole che, con la conferma della sentenza di primo grado, il periodo di rivalutazione contributiva sia stato prolungato fino al 31 dicembre 1996, ancorchè il CTU nominato in appello avesse accertato che la esposizione superiore alla soglia era cessata il 31.12.1986;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Letta la memoria dell’Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, avendo la Corte adita confermato la sentenza di primo grado, nonostante la perizia effettuata in appello, da cui la sentenza impugnata non ha affermato di volersi discostare, avesse determinato la cessazione della esposizione qualificata in data ben anteriore, ossia al 31.12.1986.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con la declaratoria del diritto della B. alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto per il periodo dal 5 luglio 1967 al 31 dicembre 1986. Si conferma la disciplina delle spese di cui ai gradi di merito ( essendo la lavoratrice in gran parte vincitrice); nulla per le spese del presente giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., prima delle modifiche del 2003, non applicabili ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della B. alla maggiorazione contributiva limitatamente al periodo dal 5 luglio 1967 al 31 dicembre 1986. Conferma le pronunzie sulle spese di cui alle sentenze di merito, nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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