Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28739 del 07/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28739
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28258 – 2018 R.G. proposto da:
C.P. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata,
con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in
Vallerano, alla via Don Minzoni, n. 33, presso lo studio
dell’avvocato Manfredi Mara che disgiuntamente e congiuntamente
all’avvocato Abbate Ferdinando Emilio la rappresenta e difende in
virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –
avverso il decreto della corte d’appello di Perugia dei
27.11.2017/14.2.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2019
dal consigliere Dott. Abete Luigi.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto dei 27.11.2017/14.2.2018 la corte d’appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex lege n. 89/2001 proposto da C.P., condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare alla ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto”, la somma di Euro 700,00, oltre interessi; condannava altresì il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 210,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge, ed oltre ad Euro 8,00 per spese vive.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso C.P.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014.
Deduce che la corte di Perugia, in rapporto all’ammontare – Euro 700,00 dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), ha quantificato i compensi in misura inferiore ai minimi e comunque in misura non adeguata al decoro della professione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (non si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018).
Difatti, alla stregua della tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto allo scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 67,50, fase introduttiva Euro 67,50, fase istruttoria Euro 51,00, fase decisionale Euro 100,00.
Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 286,00. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 210,00.
In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 470/2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Il ricorso è da accogliere. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, , la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il cit. D.P.R., art. 13, comma 1-quater. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della corte di appello di Perugia n. 470 dei 27.11.2017/14.2.2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019