Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28738 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E. (OMISSIS), C.B.

(OMISSIS), Z.F. (OMISSIS), S.

A.M. (OMISSIS), M.P. (OMISSIS),

CA.MA. (OMISSIS), R.O.

(OMISSIS), MA.PA. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL’UNITA’ 13, presso lo

studio dell’avvocato PANNELLA PAOLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato PERONE FERDINANDO, giusta procura alle liti in calce al

controricorso;

– controrlcorrenti –

avverso la sentenza n. 391/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

26.1.2010, depositata il 27/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da M.P. e da altri sette soggetti, di pagamento nei confronti dell’Inps delle differenze tra quanto percepito a titolo di pensione presso la Gestione Commercianti, e quanto spettante, sempre a titolo di pensione di vecchiaia presso l’assicurazione generale obbligatoria, riliquidata con i contributi versati nella Gestione Commercianti medesima; precisava la Corte territoriale che dette differenze dovevano essere corrisposte dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sul rilievo che il supplemento derivante dalla contribuzione versata nella Gestione Commercianti debba essere liquidato contestualmente alla pensione di vecchiaia, senza che a tal fine possa operare il differimento previsto in via generale dalla L. n. 155 del 1981 per la liquidazione dei supplementi di pensione; Avverso detta sentenza ricorre l’Inps, mentre i pensionati resistono con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè questa Corte si è già espressa sulla questione con le sentenze n. 2846/2000 e n. 13604 del 05/11/2001. In quest’ultima si è affermato” In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 7, comma 6, che prevede l’applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del comma 2 al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 19 rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 7 e L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 25), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria.

Non ci sono motivi per discostarsi da detti precedenti, per cui il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza da distrarsi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 per esborsi e duemila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Da distrarsi in favore dell’avv. Fernando Perone.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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