Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28738 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 16/12/2020), n.28738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29683-2014 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA MARINA

1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MURGIA,

RUGGERO TUMBIOLO;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3768/2014 della COMM. TRIB. REG. delle

Lombardia depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. il sig. F.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3768/2014, depositata in data 9 luglio 2014, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la ripresa a tassazione per fatture inesistenti per gli importi meglio specificati nella sentenza impugnata;

2. il ricorso è affidato a due motivi e a successiva memoria;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, fondato su un unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la CTR considerato che l’avviso di accertamento nei confronti del ricorrente è stato emesso sulla sola base di dichiarazioni di un terzo, che ha poi ritrattato nell’ambito del giudizio penale conclusosi con l’assoluzione del ricorrente;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 39, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, dell’art. 2729 c.c.;

3. il primo motivo è inammissibile, non essendo chiaro quale sia il fatto storico che sarebbe stato trascurato dalla CTR;

4. nella sentenza impugnata, la CTR ha escluso la rilevanza dell’accertamento compiuto nel giudizio penale assolutorio sulla base di due circostanze: da un lato, ha rilevato come l’accertamento penale sia stato compiuto sulla base delle sole prove orali (testimonianza e giuramento) ivi raccolte, senza il supporto di idonea prova documentale; dall’altro lato, ha invece evidenziato che il giudizio tributario, sottoposto a regole probatorie diverse, si fondava anche su prove documentali;

5. nel censurare la motivazione della CTR, tuttavia, il ricorrente riporta ampi stralci delle testimonianze rese nel giudizio penale, senza mai neppure indicare quali sarebbero i documenti che avrebbero invece contribuito alla sua assoluzione e di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto;

6. qualora poi il ricorrente intenda riferirsi, come sembra emergere da alcuni brani del ricorso, ai “documenti” costituiti dai verbali di udienza penale in cui le dichiarazioni favorevoli all’imputato sarebbero state rilasciate dai testimoni, è agevole osservare che i verbali di udienza, almeno rispetto all’accertamento tributario, non costituiscono documenti in senso tecnico e, in ogni caso, che tali verbali sono stati ben considerati dalla CTR (v. a pag. 2 il riferimento alle prove testimoniali raccolte nel processo penale), la quale ne ha escluso però l’idoneità probatoria nel giudizio tributario;

7. la censura si risolve dunque in una inammissibile sollecitazione a rivedere il giudizio di merito formulato dal giudice d’appello;

8. il secondo motivo è infondato;

9. per aversi violazione delle norme invocate dal ricorrente, relative alle presunzioni utilizzabili in sede di accertamento tributario, è necessario che il giudice di merito abbia utilizzato come indizi elementi assolutamente privi di idoneità probatoria, sia pure presuntiva e che abbia omesso di compiere, anche implicitamente, la valutazione sulla concordanza di tali indizi;

10. nella specie, invece, gli elementi valorizzati dalla CTR sono tutti idonei allo scopo appena evidenziato (dichiarazioni dei terzi rese davanti alla polizia tributaria, fatture a ritrattazione) e sono stati tra loro coordinati in un quadro che implicitamente ne valorizza la concordanza;

11. il ricorso principale va dunque rigettato;

12. con il primo e unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109T.U.I.R.;

13. anche il ricorso incidentale è infondato;

14. quanto alla asserita violazione dell’art. 2697 c.c., è evidente che la CTR, con l’affermazione “anche se espresso in modo sintetico, l’oggetto della prestazione appare chiaro”, riferita alle fatture, dimostra di aver compiuto l’accertamento cui le prove erano finalizzate, rendendo in tal modo superfluo verificare se siano state rispettate le regole sul riparto dell’onere probatorio;

15. è infatti noto che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395, Cass. 17 giugno 2013, n. 15107, tra le altre);

16. quanto all’inerenza dei costi, sostenuti dal contribuente e documentati dalle fatture emesse in suo favore da artigiani che avrebbero eseguito delle prestazioni in suo favore, l’Agenzia la contesta sulla base della genericità delle fatture e della giurisprudenza che, ponendo a carico del contribuente l’onere di provare l’inerenza anche quando i costi non risultino da scritture contabili, non si accontenta della semplice esistenza delle fatture o di massime di esperienza;

17. tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale che giudica inidonee le fatture a dimostrare l’inerenza dei costi si è formato con riferimento a operazioni di cui era stata già accertata la soggettiva o la oggettiva inesistenza (si veda da ultimo Cass. 19/12/2019, n. 33915 e in precedenza Cass. 05/11/2014, n. 23550);

18. in presenza di un simile previo accertamento, è evidente che le risultanze delle fatture non possono essere utilizzate in vista della deduzione dei costi, trattandosi proprio dell’artificio utilizzato per mascherare la frode;

19. tale ipotesi non ricorre tuttavia nella specie, come è dimostrato dal fatto che la stessa Agenzia riconosce (pag. 2 del controricorso) che l’avviso di accertamento aveva per oggetto una duplice contestazione: l’indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti pari a Euro 38.650,00 (quelle di autotrasporto da parte del sig. G., per cui si è svolto il processo penale) e l’indebita deduzione di costi privi dei requisiti di cui all’art. 109 T.U.I.R., pari a Euro 163.292,41 (quelle emesse da artigiani e per le quali la CTR ha ritenuto provata l’inerenza);

20. quando dunque, come nella specie, non vi è prova della inesistenza soggettiva o oggettiva delle operazioni documentate dalle fatture, ben possono queste ultime costituire indice dell’inerenza e condurre il giudice di merito, in assenza di prova contraria dell’Agenzia e secondo una valutazione sindacabile nei limiti noti, a riconoscere la deducibilità dei relativi costi;

21. anche il ricorso incidentale va pertanto rigettato;

22. la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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