Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28737 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21331/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Corenco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Giorgis e dall’Avv.

Piergiorgio Villa, come da procura speciale a margine del ricorso,

elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Via

Donatello, n. 23;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 32/44/2012, depositata il 2 marzo 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.La Corenco s.r.l. in data 17-3-2006, avvalendosi del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13versava con un giorno di ritardo l’importo di Euro 90.358,00 a titolo di imposta, dovuta al 16-3-2006, l’importo di Euro 6,94 per interessi e la sanzione, in misura ridotta di Euro 3.162,56, pari al 3,50 dell’imposta versata in ritardo.

2.L’Ufficio rilevava il ritardo con comunicazione del 19-5-2009 e comunicava alla società gli importi dovuti per regolarizzare la posizione, quindi Euro 6,80 per interessi ed Euro 9.035,80, quale sanzione, indicata nella misura ridotta del 10 h in caso di tempestivo pagamento delle somme richieste nell’avviso bonario.

3. Con istanza dell’1-12-2009 la società chiedeva la correzione dell’avviso bonario, evidenziando, da un lato, che gli interessi erano già stati pagati il 17-3-2006 e, dall’altro, che la sanzione dovuta era al più di Euro 225,85, in quanto solo per un mero errore materiale la società aveva versato la somma di Euro 3.162,56, nella misura del 3,50 %, mentre avrebbe dovuto versare la somma di Euro 3.388,43 pari al 3,75 % dell’imposta. Pertanto, era dovuta solo la somma pari alla differenza tra la sanzione dovuta (Euro 3.388,43) e quella pagata (Euro 3.162,56).

4.L’Agenzia delle entrate rilevava che non si era perfezionato il ravvedimento per il mancato integrale versamento delle somme dovute.

5.Con cartella di pagamento l’Agenzia delle entrate iscriveva a ruolo sia l’importo dovuto a titolo di interessi (Euro 6,80) sia l’importo dovuto a titolo di sanzione, ossia Euro 27.107,40, pari a 30 % dell’imposta versata.

6.La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, evidenziando la manifesta iniquità di applicare l’intera sanzione del 30 % dell’imposta versata.

7.La Commissione regionale rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate.

8. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

9.Resisteva con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto tra i requisiti del ravvedimento operoso vi è quello del pagamento della sanzione in misura ridotta “contestualmente” alla regolarizzazione del pagamento del tributo, oltre al pagamento degli interessi moratori. Pertanto, solo l’integrale adempimento degli obblighi suddetti consente di beneficiare degli effetti dell’istituto. Nel caso, in esame, invece, la contribuente ha versato non la somma pari al 3,75 % dell’imposta, ma quella inferiore pari al 3,50 % dell’imposta, restando del tutto indifferente l’ammontare, anche minimo, della somma non versata.

1.1.Tale motivo è infondato.

1.2.Invero, per questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 2, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’amministrazione finanziaria (Cass. Civ., 24 settembre 2015, n. 19017; vedi anche in motivazione punto 2.4. Cass. Civ., sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14603). Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 2 nella versione ratione temporis vigente, prevede che “il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi…”.

1.3. Tuttavia, deve tenersi conto della modifica legislativa apportata dal D.L. n. 98 del 2011 al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 in relazione ai ritardi di lieve entità.

Il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 prevedeva, infatti, prima della modifica (“ritardati ed omessi versamenti diretti”), che “Chi non esegue…alle prescritte scadenze, i versamenti…dell’imposta risultante dalla dichiarazione…è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato…”. Inoltre, si aggiungeva che “per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria, effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. a) è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

Il D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 31, ha però stabilito che “per coordinare l’entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “riguardanti crediti assistititi integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria”.

In tal modo, in caso di ritardo inferiore ai quindici giorni, come avvenuto nel caso in esame, in cui il ritardo ha avuto la durata di un solo giorno (17-3-2006, anzichè 16-3-2006), la riduzione dell’importo della sanzione non è più limita ai crediti assistiti da garanzie reali o personali, ma a tutti i crediti in generale.

In particolare, quindi, come si desume anche dalla circolare del Ministero delle finanze n. 138 E del 5 luglio 2000, nel caso in cui al versamento tardivo del credito, inferiore a quindici giorni, si accompagna quello spontaneo dei relativi interessi e delle stesse sanzioni entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione suddetta si aggiunge a quella di un ottavo prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13.

La nuova previsione normativa, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, trova applicazione anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, tranne l’ipotesi in cui l’irrogazione della sanzione sia divenuta definitiva.

Pertanto, la riduzione di cui alla novella, recata dal D.L. n. 98 del 2011 al D.Lgs. n. 471 del 1997 (un quindicesimo per ogni giorno di ritardo), si aggiunge a quella già prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. a in tema di ravvedimento operoso (un ottavo del minimo).

La sanzione, allora, sarà, nel caso di esame, dell’0,25 %, in quanto la sanzione del 30 % deve essere ridotta di 1/15 (per un solo giorno di ritardo), ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1 come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, e, quindi, ancora di 1/10, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. a (30 X 1/15 X 1/8), quindi in misura di molto inferiore al 3,5% effettivamente versato, con un ritardo di un solo giorno.

2. Le spese del giudizio di legittimità devono essere integralmente rimborsate tra le parti, dovendosi tenere conto del mutamento legislativo intervenuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA