Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28736 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato DEL

VECCHIO ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato DE LUCA

PASQUALE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1282/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

3.12.09, depositata il 17/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Andrea Del Vecchio (per delega

avv. Pasquale De Luca) che si riporta ai motivi del ricorso,

depositando nota spese;

udito per il controricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega

avv. Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Potenza, rigettando la domanda di accertamento negativo di L.C. proposta nei confronti dell’Inps, la dichiarava tenuta alla iscrizione presso la gestione Inps dei commercianti dal 18 dicembre 1986. La L. era socia al 10% della DeterJonica snc mentre gli altri soci erano la sorella ed il marito di questa. La L. era stata trovata dagli ispettori intenta al commercio nei locali aziendali ed aveva riferito di una sua presenza solo occasionale nell’esercizio. La Corte adita, preso atto delle dichiarazioni della L. e del cognato e di altri elementi, riteneva che la sua attività nell’esercizio fosse abituale e prevalente e quindi la riteneva tenuta all’iscrizione nella gestione commercianti.

Avverso detta sentenza la L. propone ricorso con tre motivi.

Resiste l’Inps con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili. Il primo motivo, infatti, sulla nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con la società di cartolarizzazione, è manifestamente infondato, in quanto non si tratta di pagamento di contributi, ma di accertare se la L. sia tenuta o no alla iscrizione alla gestione commercianti, avendo la medesima agito in sede di accertamento negativo dell’obbligo, e quindi sarebbe completamente inutile la presenza in causa della società cessionaria dei crediti contributivi.

Sono invece manifestamente fondati gli altri due mezzi con cui si contesta essere stata raggiunta la prova dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, essendo ravvisabile il difetto di motivazione.

Detto obbligo ricorre infatti (cfr. L. n. 1397 del 1960, art. 1 come modificata dalla L. n. 160 del 1975, art. 29 che elenca i soggetti aventi diritto all’assicurazione malattie dei commercianti, e quindi dei soggetti tutelati ai fini della invalidità, vecchiaia e superstiti, ai sensi della L. n. 613 del 1966, prima delle modifiche apportate dalla L. n. 662 dl 1996, art. 1, comma 203 e segg.) per i titolari dell’impresa commerciale che abbiano la piena responsabilità dell’impresa e che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Va premesso che pur trattandosi di accertamento negativo, compete all’Inps la prova dell’obbligo all’iscrizione (cfr. da ultimo Cass. n. 12108 del 18/05/2010), in cui si è affermato che “In tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso dalla parte privata per l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo contributivo preteso dall’INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull’Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.” In quel caso la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell’INPS l’onere di provare l’inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria.

Nella specie nessuno degli elementi indicati in sentenza risulta sufficiente per imporre alla ricorrente l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione. In primo luogo infatti gli ispettori hanno effettuato un solo accesso nel 1986, e quindi resta sfornita di prova la permanenza dell’obbligo per gli anni successivi, che si assume in ricorso estendersi fino al 1996. Un solo accesso invero non sembra sufficiente per accertare che la L., socia la 10%, presti la sua attività presso l’esercizio con i caratteri di abitualità e prevalenza rispetto a qualsiasi altra attività. Nè è chiaro il tenore delle dichiarazioni che la medesima ed il cognato P. D. ebbero a rendere agli ispettori, e non è sufficiente che la ricorrente sia titolare di reddito, potendolo avere ricavato dalla sua qualità di socia al 10% e non già dalla attività svolta nell’esercizio. Parimenti insufficiente è il fatto, risultante dall’atto costitutivo, che tutti i soci abbiano la rappresentanza e l’amministrazione della società. La sentenza impugnata quindi pone a base della pronuncia elementi attestanti 4a pacifica qualità di socia e non anche quelli attestanti lo svolgimento di attività abituale e prevalente nell’impresa. Il secondo e terzo motivo di ricorso vanno quindi accolti per difetto di motivazione e la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del presente processo, alla Corte d’appello di Salerno.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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