Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28736 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 16/12/2020), n.28736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19065-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BARTOLUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147/2013 della COMM. TRIB. REG. del Lazio,

depositata il 03/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 147/9/13, depositata il 3 giugno 2013, ha dichiarato l’estinzione del giudizio d’appello per cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente signora P.L. chiesto e ottenuto la definizione della lite pendente e pagato quanto dovuto ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12;

2. avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;

3. la signora P.L. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 36, e ex art. 112 c.p.c., avendo la CTR dichiarato estinto l’intero giudizio, nonostante che la definizione avesse riguardato solo l’avviso per l’anno 2003, mentre il giudizio verteva su due distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2002 e 2003;

2. il motivo è fondato;

3. come si rileva dall’epigrafe della sentenza impugnata e come riconosce la stessa controricorrente, oggetto del giudizio davanti alla CTR, a seguito di appello dell’Agenzia delle entrate, erano due avvisi di accertamento emessi nei confronti della signora P.L., l’uno riguardante l’anno d’imposta 2002, l’altro l’anno d’imposta 2003;

4. come riconosce la stessa controricorrente, la definizione da lei compiuta ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, ha riguardato il solo anno 2003;

4. dichiarando estinto l’intero giudizio, la CTR ha dunque omesso di pronunciarsi sull’appello dell’Agenzia relativo all’avviso per l’anno 2002 e ha così violato l’art. 112 c.p.c., e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, che impongono al giudice di pronunciarsi “su tutta la domanda”;

5. è irrilevante che la sentenza oggi impugnata sia stata corretta, su iniziativa della stessa Agenzia, con la procedura di correzione dell’errore materiale e che, a seguito di tale correzione, l’estinzione per cessazione della materia del contendere sia stata limitata all’anno 2003;

6. tale correzione rende semmai più evidente l’omessa pronuncia della CTR sull’avviso per il 2002;

7. il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA