Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28735 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 16/12/2020), n.28735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8569-2014 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA DA

BARI 115, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CASTELLANA

SOLDANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 38/2013 della COMM. TRIB. REG. della

Basilicata, depositata il 08/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. il signor R.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 38/1/13, depositata l’8 febbraio 2013, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, nella sua qualità di erede dei signori R.C. e B.L., avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF e altre imposte relativa all’anno 2000;

2. il ricorso è affidato a tre motivi;

3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in ordine alla prova della notifica della cartella impugnata;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in ordine alla mancata analisi delle questioni lamentate dalla stessa ricorrente;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla nullità ovvero inesistenza dell’atto impugnato;

4. i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili e comunque infondati;

5. entrambi tali motivi ruotano intorno alla questione della asserita nullità o inesistenza della cartella di pagamento originaria, vale a dire la cartella notificata nei confronti dei signori R.C. e B.L., danti causa dell’odierno ricorrente, relativa alla liquidazione della loro dichiarazione dei redditi per l’anno 2000 e costituente la premessa di una successiva cartella, notificata il 19.11.2007 (in realtà, tale indicazione di data sembra costituire un errore materiale, poichè da altri passaggi dello stesso ricorso, dalla sentenza impugnata e dal controricorso, la seconda cartella sembrerebbe notificata il 19.1.2017) all’odierno ricorrente nella sua qualità di erede dei coobbligati originari, che forma oggetto del presente giudizio d’impugnazione;

6. sostiene il ricorrente che la CTR avrebbe ritenuto sufficienti le affermazioni dell’Ufficio in ordine alla avvenuta notifica della prima cartella, così violando le norme sull’onere della prova e sul dovere del giudice di porre a base della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati;

7. tuttavia, nè dalla motivazione della sentenza impugnata, nè, a ben vedere, dalla premessa in fatto del ricorso per cassazione risulta che la questione della notifica della cartella originaria sia mai stata sottoposta all’esame dei giudici di merito del presente giudizio;

8. ai punti 3 e 4 del ricorso per cassazione, il R. afferma di aver ricevuto, dopo il decesso della madre, la seconda cartella di pagamento e di averla impugnata dinanzi alla CTP di Matera “chiedendo l’annullamento della pretesa sulla base dei seguenti motivi: – Nullità della cartella per intervenuta prescrizione del credito azionato,… trattandosi di IRPEF e Contributi al servizio sanitario nazionale del 2000; – Nullità della cartella per intempestività della notifica e violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in quanto la notifica è avvenuta oltre i tempi previsti dalla citata norma”;

9. tale delimitazione dell’oggetto del giudizio di impugnazione è confermata dal brano della sentenza di primo grado, per come riportato a pag. 3, righi 16 – 20, dello stesso ricorso per cassazione;

10. gli unici passaggi del ricorso per cassazione in cui si fa cenno al fatto che il ricorrente avrebbe fatto in precedenza rilevare la omessa notifica della cartella originaria sono quelli contenuti a pag. 7, righi 56, a pag. 11, righi 28 – 30, e a pag. 12, penultimo rigo, dove tuttavia non sono riportate le parole con cui tale rilievo sarebbe stato compiuto, nè sono indicati gli atti e le fasi di giudizio in cui il rilievo sarebbe avvenuto;

11. sotto questo profilo, pertanto, il ricorso si pone in contrasto con il principio di autosufficienza enucleabile dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), e con il consolidato orientamento per il quale, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 21/06/2018, n. 16347, Cass. 21/11/2017, n. 27568 tra le altre);

12. in ogni caso, come riconosce lo stesso ricorrente, l’esistenza della prima notifica è stata espressamente affermata dalla CTR a pag. 3 della sentenza impugnata, allorchè ha rilevato, a proposito della cartella indirizzata all’odierno ricorrente, che non si trattava di una prima notifica, ma “di rinnovazione di notifica” e ha poi constatato la “definitività della cartella originaria (quella notificata ai coniugi) mai opposta”;

13. da ciò deriva che nessuna delle violazioni di legge denunciate potrebbe dirsi sussistente;

14. quanto all’art. 2697 c.c., e alle regole sull’onere della prova (oggetto di denuncia con il primo motivo), i brani riportati dimostrano che la CTR ha compiuto un accertamento puntuale sulla avvenuta notifica della prima cartella, il che esclude per definizione la possibilità di invocare la violazione dell’art. 2697 c.c., dato che, come costantemente affermato da questa S.C., essa è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (v. da ultimo Cass. 29/05/2018, n. 13395);

15. non può assumere rilevanza il fatto, denunciato da parte ricorrente a pag. 7 – 8 del ricorso, che la prova dell’avvenuta notifica della cartella originaria sarebbe stata raggiunta dalla CTR attraverso la semplice interrogazione dell’ufficio all’anagrafe tributaria e non mediante la presentazione della relata di consegna della cartella originaria: tale circostanza (di cui peraltro non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata) non può infatti costituire una violazione dell’art. 2697 c.c., ma semmai di norme sulla prova della notifica, che non sono state tuttavia indicate;

16. quanto alla presunta violazione dell’art. 115 c.p.c., parte ricorrente sostiene che essa deriverebbe dal fatto che la CTR ha deciso “prescindendo totalmente dalla valutazione dell’omessa notifica della cartella di pagamento originaria, in assenza della prova documentale da parte dell’Ufficio” (pag. 12 del ricorso);

17. si tratta di un’affermazione erronea, poichè, come visto, la CTR ha positivamente affermato che la cartella originaria è stata notificata e non è stata opposta, dunque non prescindendo affatto dall’esame di tale questione, ma traendo anzi dalla definitività della cartella originaria la conseguenza che la pretesa erariale, una volta cristallizzatosi il titolo esecutivo, non soggiace più ai termini decadenziali previsti dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25), bensì alle norme sulla prescrizione;

18. il terzo motivo è inammissibile, in quanto con esso si censura la motivazione sotto un profilo di insufficienza, nonostante che il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza pubblicata l’8 febbraio 2013, quando era dunque già applicabile (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54, comma 3, conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e il semplice vizio logico della motivazione non era più invocabile;

19. il ricorso va in conclusione rigettato;

20. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA