Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28734 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LANZETTA ELISABETTA, giusta mandato speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1020/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

6.10.09, depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega avv.

Elisabetta Lanzetta) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PATRONE

Ignazio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di primo grado con cui era stata accolta la domanda di P.P.C. ex dipendente Inps ad includere nel calcolo relativo alla indennità di buonuscita il salario di professionalità (successivamente denominato assegno di garanzia retribuzione) e l’indennità L. n. 88 del 1989, ex art. 15 sul rilievo che l’originario ricorrente era cessato dal servizio prima dell’ottobre 1999, data in cui il Fondo integrativo era stato soppresso.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre solo in relazione al calcolo dell’indennità di buonuscita, mentre il P. è rimasto intimato.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti, a prescindere dalla fondatezza del primo motivo concernente l’ultrapetizione, nel merito della questione questa Corte, in controversia del tutto analoga, con la sentenza delle Sezioni unite n. 7154 del 25/03/2010, ha rigettato la pretesa, affermando che “In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d.

parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l’indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell’INPS) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell’Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”.

Va anche considerato che la cessazione del rapporto prima della soppressione del Fondo integrativo se può essere rilevante per la pensione integrativa, nessun effetto spiega sul computo della buonuscita;

Il ricorso va quindi accolto esclusivamente in punto buonuscita, e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo concernete il calcolo dell’indennità di buonuscita;

Poichè il P. risulta vincitore in relazione al computo della pensione integrativa, si confermano le statuizioni sulle spese di cui alle sentenze di merito; a causa del contrasto di giurisprudenza sul computo della buonuscita, si compensano le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo concernente la differenza dell’indennità di buonuscita.

Conferma le statuizioni sulle spese di cui alle sentenze di merito e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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