Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28734 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25344 – 2018 R.G. proposto da:

B.D. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Golametto, n. 4, presso lo studio dell’avvocato

Ferriolo Giovambattista e dell’avvocato Abbate Ferdinando Emilio che

la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– resistente –

avverso il decreto della corte d’appello di Perugia dei

23.10.2017/12.2.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2019

dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto dei 23.10.2017/12.2.2018 la corte d’appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex lege n. 89 del 2001 proposto da B.D., condannava il Ministero della Giustizia a pagare alla ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto”, la somma di Euro 1.150,00, oltre interessi; condannava altresì il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Ferriolo Giovambattista ed all’avvocato Abbate Ferdinando Emilio, difensori anticipatari della ricorrente, le spese di lite, liquidate in Euro 210,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge, ed oltre ad Euro 8,00 per spese vive.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso B.D.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, e dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014.

Deduce che la corte di Perugia, in rapporto all’ammontare – Euro 1.150,00 – dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), ha quantificato i compensi in misura inferiore ai minimi e comunque in misura non adeguata al decoro della professione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (non si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96/2018).

Difatti, alla stregua della tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55/2014 ed in rapporto allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 255,00, fase introduttiva Euro 255,00, fase istruttoria Euro 283,50, fase decisionale Euro 405,00.

Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 1.198,50. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 210,00.

In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 420/2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Il ricorso è da accogliere. Non sussistono i presupposti perchè, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tanto a prescindere dal rilievo per cui, ai sensi de D.P.R. n. 115 del 2002l, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il citato D.P.R., art. 13, comma 1-quater. (cfr. Cass. sez. un. 11915/2014).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della corte di appello di Perugia n. 420 dei 23.10.2017/12.2.2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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