Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28733 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 16/12/2020), n.28733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 565-2014 proposto da:

REM ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

34, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 402/2013 della COMM. TRIB. REG. della Campania

SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la REM Italia s.r.l. ricorre avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 402/4/13, depositata l’8 maggio 2013, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso due avvisi di accertamento IVA, IRAP, IRES, relativi all’anno 2006;

2. il ricorso è affidato a un unico motivo;

3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo e unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonchè degli artt. 140, e 145 c.p.c., per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado, che aveva considerato tardivo e dunque inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento ad essa notificato;

2. sostiene la ricorrente che, essendo stato l’avviso notificato ex art. 145 c.p.c., dapprima presso la sede sociale e poi presso il legale rappresentante, il termine per impugnare decorrerebbe da tale seconda notifica;

3. il motivo è infondato;

4. in caso di reiterata notificazione di uno stesso atto, gli effetti giuridici si producono dal momento del valido perfezionamento del procedimento notificatorio, che si verifica nella prima occasione in cui l’atto viene portato a conoscenza del destinatario, in cui cioè quest’ultimo è fatto consapevole della volontà del notificante di avvalersi degli effetti dell’atto (v., con riferimento al termine per il deposito del controricorso per cassazione, a seguito di doppia notifica del ricorso, ma esprimendo un principio di portata generale, Cass. 3/5/2016, n. 8704, Cass. 2/2/2016, n. 1958) (adde Cass., S.U., n. 7454/2020);

5. una volta validamente perfezionato il procedimento notificatorio, le successive eventuali notificazioni devono considerarsi superflue e solo confermative di una volontà già manifestata e già portata a conoscenza del destinatario;

6. l’unica eccezione si ha nell’ipotesi in cui la prima notificazione sia viziata, ipotesi che tuttavia nella specie non ricorre;

7. pertanto, il termine per impugnare l’avviso di accertamento in oggetto decorreva dalla data della prima notificazione, presso la sede della società;

8. non è contestato che, rispetto a tale “dies a quo”, il ricorso originario della contribuente fosse tardivo;

9. il ricorso deve essere rigettato;

10. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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