Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28732 del 09/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28732
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23819/2011 proposto da:
GEMAR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GAETANO ALLODI VARRIALE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che io rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 24/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 30/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Gemar s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione n. 24/41/2009 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, emessa il 28.11.2008 e depositata il 30.1.2009, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, nella contumacia della controparte, riconoscendo e dichiarando legittima e fondata la pretesa impositiva contenuta nell’avviso di rettifica e liquidazione, notificato alla società contribuente il 13/12/2005, relativo ad imposte di registro, ipotecarie e catastali, riferite ad un atto pubblico per notar I.C. del 27/11/2003, avente ad oggetto una permuta.
Il ricorso di legittimità è fondato su un unico motivo, con il quale si assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53,20 e 16, nonchè la nullità della sentenza impugnata. In particolare, la ricorrente sostiene di non aver mai avuto notizia dell’appello, in quanto la relativa notifica, effettuata a mezzo di servizio postale, sarebbe stata consegnata a persona non avente alcuna relazione con il destinatario.
All’uopo la ricorrente ha precisato di aver proposto querela di falso per contestare la veridicità dell’attestazione contenuta nell’avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto la firma non apparterrebbe nè al difensore costituito, nè a persona avente con lui qualche relazione.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di mera costituzione.
2. Con ordinanza interlocutoria n. 23830 del 21.10.2013, la Sesta sezione civile – T di questa Corte, vista la certificazione in data 10.9.2013 della Cancelliere del Tribunale di Napoli, attestante la pendenza del procedimento n. 26335/2011 di r.g., promosso dalla Gemar s.p.a. e da G.F. ed avente ad oggetto la querela di falso della notificazione dell’atto di appello di cui si discorre anche in questa sede, ha disposto la sospensione del processo in considerazione del carattere pregiudiziale del citato giudizio incardinato davanti al Tribunale di Napoli.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. A seguito della comunicazione di fissazione di Adunanza in camera di consiglio per la data del 13.9.2018, la parte ricorrente ha tempestivamente depositato memoria con allegata documentazione (previa notificazione del relativo elenco all’Avvocatura di Stato in data 13/7/2018, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.) attestante che: – il giudizio pendente in primo grado dinanzi al Tribunale di Napoli è stato definito con sentenza n. 4778, pubblicata il 26.4.2017, la quale ha accolto la domanda; – avverso tale sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, ed il relativo giudizio, incardinato dinanzi alla Corte di appello di Napoli con il numero di r.g. 3987/2017, è stato rinviato per la precisazione delle conclusione al 23.10.2018.
2. Risultando pertanto ancora pendente il processo per querela di falso in grado di appello, il presupposto per la prosecuzione del processo sospeso non è ancora maturato e, conseguentemente, deve essere confermato lo stato di sospensione del procedimento.
P.Q.M.
Conferma la sospensione del giudizio, già disposta con provvedimento del 21.10.2013 n. 23830, perdurando la causa sospensiva.
Così deciso in Roma, dalla Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018