Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28731 del 30/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28731 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 7303/12 proposto da:

– Roberto BEGNINI (c.f.: BGN RRT 68M28 L781M)
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Blefari e dall’avv. Sara Di Cunzolo;
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Aureliana n. 63,
giusta procura a margine del ricorso
– Ricorrente contro

– s.p.a. EQUITALIA SUD
– Parte intimata-

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma emessa il 22 settembre 2011 nel
proc n.r.g. 79482/11; non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2013 dal
Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;

RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO

9/48

Data pubblicazione: 30/12/2013

Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
“1 — Roberto Begnini ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza emessa il 22
settembre 2011 dal Giudice di Pace di Roma, con la quale è stato dichiarato inammissibile

di riscossione per la Provincia di Roma, emessa a seguito di un verbale di contestazione
di una infrazione al codice della strada contro il quale era a sua volta stato proposto
ricorso al Prefetto.

2 — Il ricorrente aveva contestato la legittimità dell’emissione della pretesa impositiva
osservando che non gli sarebbe stata notificata la decisione del Prefetto sull’opposizione
all’atto presupposto, proposta oltre quattro anni prima o, comunque, non sarebbe stata
emessa alcuna ordinanza ingiunzione , così da ritener annullabile il relativo verbale, per
inosservanza :sia del termine di 180 giorni dalla data di ricezione del ricorso, entro il quale
il Prefetto avrebbe dovuto provvedere; sia di quello di 150 dall’adozione della decisione,
per la notifica del provvedimento prefettizio ( art.204, commi 1°e 2° del d.lgs 285/1992)

3 — Il Giudice di Pace aveva motivato la propria decisione assumendo che, nella specie,
essendosi contestato il diritto della resistente a procedere all’esecuzione, il mezzo
processuale idoneo a far valere l’opposizione sarebbe stata l’opposizione all’esecuzione
od agli atti esecutivi e non già quella disciplinata dall’art.22 della legge 689/1981.

4— Con il primo motivo viene denunziata la” violazione o falsa applicazione di norme di diritto
(art 111 Cost.; art. 37c.p.c.; art. 23 L n. 689 / 81″ assumendo che la pronunzia negatoria
della “giurisdizione” sarebbe stata emessa prima ancora della instaurazione del
contraddittorio, fuori udienza e, di conseguenza, inaudita altera parte ; osserva in contrario
parte ricorrente che la legge 689/1981 prevede come unica ipotesi di inammissibilità da
adottare fuori udienza solo quella in cui si controverta della tardività della proposizione
del ricorso — art.23- .

MA-e44«1

il ricorso avverso una cartella esattoriale emessa dalla s.p.a. EQUITALIA GERIT, agente

5 — Con il secondo motivo viene fatta valere la “violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ( arti 22 e seggL. 689/1981);contraddittotietà della motivazione- travisamento dei fatti”
assumendo che la scelta di proporre opposizione a’sensi degli artt. 22 e 23 L. 689/1981
era necessitata dal fatto che, mancando la notifica dell’ordinanza-ingiunzione, esso

verbale, da lui conosciuto solo al momento della notifica della cartella esattoriale, con
chiara funzione recuperatoria di quella opposizione non potuta far valere.

6 — E’ convincimento del relatore che, preliminare alla formulazione di una proposta di
definizione del ricorso, si appalesa la integrazione del contraddittorio nei confronti del
Comune di Roma, parte del giudizio di primo grado ed ente impositore della pretesa
messa in esecuzione dalla spa Equita1i2

7 — Si formula pertanto la proposta di emanazione di ordinanza interlocutoria di
integrazione del contraddittorio nei sensi sopra precisati.”
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G.
I — Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, ordinando
l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Roma

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Roma — Roma
Capitale- con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e
rinvia a nuovo ruolo per nuovo esame preliminare.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione
della Suprema Corte di Cassazione.

ricorrente si sarebbe trovato nella medesima posizione di chi contesti il contenuto del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA