Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28731 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4680/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2007 R.G.N. 1798/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma con sentenza del 12.6.2007 dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero della Pubblica istruzione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, giudice del lavoro, in data 4.11.2005, con la quale era stata accolta la domanda proposta da L.A. di riconoscimento del diritto al computo dell’anzianità nel suo complesso maturata come personale ATA in epoca precedente al passaggio al “comparto scuola”, con condanna al pagamento delle dovute differenze retributiva.

La Corte territoriale rilevava la tardività dell’appello tenuto conto della data di notifica della sentenza impugnata.

Ricorre per la cassazione della sentenza il Ministero con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 495 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3. Dalla busta contenente l’atto di notifica della sentenza impugnata era palese che il momento in cui era stata notificata la stessa era diverso da quello stabilito in sentenza, rilevando- ai fini dell’applicazione del termine “breve” per l’impugnazione, solo il momento della effettiva conoscenza dell’atto, non quello della richiesta di notifica. L’appello era quindi tempestivo.

Il motivo è inammissibile non avendo provveduto parte ricorrente a produrre il documento dal quale risulterebbe l’erroneo calcolo dei termini di impugnazione da parte dei Giudici di appello, con palese violazione di quanto stabilito all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile essendo il secondo motivo, concernente il merito della controversia, assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del primo. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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