Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28730 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28730 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA interlocutoria

sanatoria-

sul ricorso iscritto al n.r.g. 9501/12 proposto da:

– Lidia DI SCALA (c.f.: DSC LDI 56M57 Z600A)
rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Iacono; con lo stesso domiciliata presso lo studio
dell’avv. Donatella Cerè in Roma, via Depretis 60 , giusta procura in calce al ricorso
– Ricorrente Contro

Loretta SPENNATO ( c.f.: SPN L1T 59B67 Z404X)

– erede di Vincenzo SPENNATOrappresentata dal suo procuratore speciale Giovanni Pilato , a ciò abilitato in forza di atto
del 24 marzo 2011 autenticato dal Consolato Generale di Italia a New York;
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Di Meglio ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’avv. Mario Santaroni in Roma, via di Porta Pinciana n.4, come da procura a
margine del controricorso
-Controticorrente-

Nonché nei confronti di:

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Data pubblicazione: 30/12/2013

- Angelina SPENNATO- altra erede di Vincenzo SPENNATO-parte intimata-

avverso la sentenza n. 3222/11 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2013 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini.

RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:

“1 — Sorta controversia circa l’esatta delimitazione confinaria tra finitimi fondi di
Vincenzo Spennato e Lidia Di Scala, il Pretore di Ischia accolse la domanda del primo —
rappresentato dal suo procuratore generale Emilio Marna- e, per l’effetto, dichiarò che la
seconda non aveva diritto di transitare su una porzione di terreno dell’attore.

2— La Corte di Appello di Napoli, pronunziando sentenza n. 3222/2011, depositata il 21
ottobre 2011, nel contraddittorio delle costituite eredi dello Spennato — Loretta ed
Angelina Spennato- dichiarò inammissibile il gravame della Di Scala in quanto ritenne che
l’impugnazione fosse stata invalidamente notificata al procuratore dello Spennato quando
già quest’ultimo era defunto (il decesso era avvenuto nel corso del giudizio di primo
grado, senza che dell’evento fosse stata data comunicazione da parte del difensore), così
che sarebbe venuta meno la possibilità di invocare il principio di ultrattività della procura
rilasciata per il giudizio di merito e comunque sarebbe anche venuto meno il rapporto di
mandato sostanziale tra il Marna ed il rappresentato che avrebbe legittimato la notifica
dell’appello al primo.

3 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Di Scala, sulla base di un
unico motivo con il quale ha lamentato la violazione dell’art. 156 cpc avendo comunque
la vocali° in jus raggiunto il suo scopo; Loretta Spennato ha resistito con controricorso

ottobre 2011; non notificata.

eccependo la inammissibilità dell’impugnazione per carenza del requisito
dell’autosufficienza -in quanto non avrebbe riportato i punti della sentenza oggetto di
censura- e comunque la infondatezza nel merito del motivo, non ritenendo applicabile il
principio del raggiungimento dello scopo dell’atto viziato nel caso in cui prima della

diritto.

4— E’ convincimento del relatore che il mezzo sia ritualmente proposto ma inammissibile
a’ sensi dell’art. 360 bis, I comma, n.1 cpc.

4.a – Non è infatti accoglibile l’eccezione con la quale si fa valere la mancanza di
specificità del ricorso, in quanto la esposizione del fatto, della res litigiosa e del rapporto tra
quest’ultima e la critica contenuta nel mezzo sono chiaramente espressi e quindi è stato
rispettato il dettato dell’art. 366 n.4 cpc

4.b — Quanto al merito della censura rileva il relatore che da tempo la interpretazione
della Suprema Corte ha esaminato i possibili effetti sulla nullità della notifica, della
costituzione degli eredi della parte, defunta nel corso del pregresso grado di giudizio,
distinguendo tra l’ipotesi in cui la nullità riguardi solo il luogo in cui la notifica stessa sia
stata effettuata — ad esempio presso il procuratore domiciliatario della parte deceduta- pur
contenendo la vocatio in jus del soggetto attualmente legittimato (i chiamati all’eredità) ed il
caso in cui il vizio interessi la stessa vocatio in jus per erronea identificazione del (nuovo)
soggetto del rapporto processuale.

4.b.1 — Nella prima di dette ipotesi la Cassazione ha ritenuto la possibilità della sanabilità
ex tunc del vizio, — ex multis : Cass. Sez. Un. n. 14.699/10, in motivazione-, escludendola
di converso nel secondo caso — ex coeteris : Cass Sez L 5883/2011; Cass. Sez. Il
n.21244/2009- ritenendo la notifica del tutto inesistente.

4.b.2 — Ritiene allora il relatore che la Corte del merito si sia attenuta al suddetto
principio consolidato e che la parte ricorrente non abbia fornito utili elementi di analisi
critica per derogarvi.

3

sanatoria siano decorsi dei termini decadenziali o di preclusione dell’esercizio di un

5 – Si propone pertanto la definizione del ricorso in camera di consiglio con declaratoria
di inammissibilità .”
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G. ; le stesse non
hanno depositato memorie

consiglio in ragione della recente (con ordinanza n. 10216 del 30 aprile 2013 della
Seconda Sezione) assegnazione alle Sezioni Unite della definizione del contrasto sorto
nelle sezioni semplici in merito alla sanabilità, per effetto della costituzione degli eredi
della parte deceduta, dell’appello notificato al procuratore del defunto, dopo il decesso
del rappresentato: ciò a seguito dell’arresto delle stesse sezioni Unite( con sentenza n.
6070 del 13 marzo 2013) che ha qualificato come inammissibile – e non già solo nullol’appello affetto da detta invalidità.
— La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni
Unite sulla divisata questione.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della decisione delle Sezioni Unite
a seguito dell’ordinanza di rimessione descritta in motivazione.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione
della Suprema Corte di Cassazione.

I — Ritiene il Collegio che non vi siano gli estremi per una attuale definizione in camera di

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