Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28730 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avv. LA PECCERELLA LUIGI, FAVATA EMILIA,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ATZERI VALERIA,

PRUNEDDU GIOVANNI ERNESTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 629/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 19/01/2010 R.G.N. 253/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata – emanata in sede di giudizio di rinvio da Cass. 16 ottobre 2007, n. 23167 – ha, fra l’altro, disposto: 1) l’accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello proposto da C.M. nei confronti dell’INAIL, avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari dell’11 dicembre 2011 dichiarando, per l’effetto, il diritto del C. alla rendita per silicosi, angioneurosi e ipoacusia, nella misura complessiva del 57% a decorrere dal 1 aprile 1996; 2) la condanna dell’INAIL al pagamento, con pari decorrenza, dei ratei di rendita scaduti, con gli accessori di legge.

La Corte d’appello di Cagliari, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la Corte di cassazione, nel giudizio rescindente, ha affermato il principio secondo cui ove il ricorrente abbia compiutamente enunciato nel ricorso introduttivo, i fatti costitutivi della domanda volta alla costituzione di rendita unica, il giudice non può respingere la domanda per la inesistenza del giudicato su una delle inabilità dedotte, ma ha il dovere di accertare la sussistenza del fatto costitutivo ritualmente dedotto, con gli strumenti di controllo normalmente usati, quali una consulenza tecnica d’ufficio;

b) alla stregua del suddetto principio la Corte d’appello è tenuta ad effettuare gli accertamenti del caso sulla sussistenza della ipoacusia da rumori, con la possibilità – in ipotesi di mancata contestazione da parte dell’INAIL e al fine di evitare l’ulteriore prolungarsi della controversia – di valutare la fondatezza e sufficienza della prova rappresentata dalla consulenza espletata in un altro giudizio, anche in assenza di un giudicato sul punto;

c) il C., nel presente giudizio, ha precisato che il c.t.u.

officiato dal Pretore di Cagliari (in un giudizio diverso da questo) ha valutato il danno da ipoacusia nella misura del 58% o del 57% con decorrenza 1 aprile 1996, muovendo dall’accertato godimento da parte del C. di rendita del 50% per silicosi e angioneurosi (aumentata al 54% a decorrere dal 1 maggio 1990) e dalla considerazione che, con il conglobamento del 4% per ipoacusia, si raggiunge, appunto, applicando il condiviso criterio della semisomma, la percentuale complessiva pari almeno al 57%;

d) l’INAIL, costituendosi nel presente giudizio di riassunzione, ha dichiarato di non condividere il principio affermato nel giudizio rescindente in ordine all’ipoacusia;

e) l’Istituto, comunque, consapevole della vincolatività del principio stesso e non intendendo prolungare ulteriormente i tempi processuali, si è astenuto dal provocare la nomina di un nuovo c.t.u. per accertare l’effettivo danno subito dal C. ed ha, quindi, rassegnato conclusioni conformi a quelle del lavoratore, chiedendo che si tenga conto nella quantificazione del danno complessivo della percentuale del 4% per ipoacusia, per un totale del 57% con decorrenza 1 aprile 1996;

f) in conformità delle concordi conclusioni delle parti, viene accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dal C., con le consequenziali suindicate pronunce e attribuendosi rilevanza, ai fini delle disposizioni riguardanti il pagamento delle spese processuali, alla spontanea adesione dell’INAIL alle conclusioni del C..

2.- Il ricorso dell’INAIL domanda la cassazione della sentenza per un motivo; resiste, con controricorso, C.M..

L’INAIL deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 384 cod. proc. civ. Si sostiene che, per effetto del rigetto del secondo e del terzo motivo dell’originario ricorso per cassazione del C. disposto in sede rescindente, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare formato il giudicato sulla percentuale dei postumi della rendita in godimento valutata al 50% all’epoca della contestata revisione.

Conseguentemente il Giudice del rinvio avrebbe potuto soltanto limitarsi ad accertare i postumi permanenti conseguenti all’ipoacusia professionale e conglobarli con la predetta rendita del 50%.

Viceversa la Corte cagliaritana ha effettuato il suddetto conglobamento ad una rendita del 54%, così violando, nel contempo, il giudicato formatosi sulla misura del 50% e il principio enunciato nella sentenza rescindente, di cui si è detto.

2.- Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esplicitate.

2.1.-Per consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (vedi, per tutte: Cass. 6 aprile 2004, n. 6707; Cass, 3 ottobre 2005, n. 19305; Cass. 3 luglio 2009, n. 15692; Cass. 29 marzo 2004, n. 6208);

b) nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 cod. proc. civ. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e, quindi, la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, i limiti all’ammissione delle prove concernono l’attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d’ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice, come può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito, così può ben preferire, salvo l’obbligo della relativa motivazione, di fondare la decisione su tale primitiva consulenza, laddove la ritenga meglio soddisfacente, anche rispetto a quella eventualmente espletata in sede di rinvio, avendo egli il potere di procedere (nuovamente) all’accertamento del fatto valutando liberamente le prove già raccolte (vedi, per tutte: Cass. 9 gennaio 2009, n. 341);

c) qualora il difensore della parte, comparso all’udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, ove non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte, o, dalla condotta processuale della parte, non risulti che essa abbia voluto tenerle ferme, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande; tale rinuncia si distingue da quella agli atti del giudizio, che può, invece, essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme previste dall’art. 306 cod. proc. civ. e non produce effetto senza l’accettazione della controparte (Cass. 8 gennaio 2002, n. 140);

d) accertare se un determinato fatto concreta una rinunzia agli atti o al giudizio, ovvero una transazione della lite è compito del giudice di merito, implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di un’indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della o delle parti, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione (Cass. 21 febbraio 2003, n. 2647).

2.2.- dai suddetti principi si desume, in primo luogo, che la Corte d’appello di Cagliari – essendo chiamata a pronunciarsi in un giudizio di rinvio nel quale la sentenza di annullamento aveva accolto il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto – ha considerato che tale tipo di giudizio è “ad istruzione sostanzialmente chiusa”. Ma ha, altresì, tenuto presente l’eventuale possibilità di disporre una nuova c.t.u. “diretta all’accertamento dell’effettivo danno” subito dal C., onde stabilire con certezza se la rendita-base era al 54% oppure al 50%.

In tale situazione, l’INAIL – come risulta dalla sentenza stessa e non è contestato nel presente ricorso pur avendo fatto presente di non condividere il principio di diritto affermato, in riferimento all’ipoacusia, dalla sentenza rescindente, ha tuttavia soggiunto di non avere intenzione di “provocare un’ulteriore c.t.u.” (per la finalità suindicata), anche in considerazione della efficacia vincolante del principio di diritto medesimo.

Conseguentemente l’Istituto ha rassegnato conclusioni conformi a quelle del lavoratore, chiedendo che si tenga conto nella quantificazione del danno complessivo della percentuale del 4% per ipoacusia, per un totale del 57% con decorrenza 1 aprile 1996.

La Corte ha, quindi, premiato in sede di riparto delle spese processuali “la spontanea adesione dell’INAIL alle conclusioni del C.”.

Queste statuizioni non sono state minimamente attinte dal presente ricorso che, invece, si limita a riproporre senza neppure tenere conto dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, come costituzionalizzati nell’art. 111 Cost., comma 2, – le medesime questioni di merito che sono state oggetto del giudizio di rinvio e sulle quali l’INAIL, in quel giudizio, ha aderito spontaneamente e specificamente alle conclusioni del lavoratore, secondo quanto si legge nella sentenza oggi impugnata, non contestata sul punto, come si è detto.

3.- In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 per oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Pruneddu e Valeria Atzeri, antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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