Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28730 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4538/2013 R.G. proposto da:

Betoil Marshall Island, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico

Allegro, del foro di Milano con domicilio eletto in Roma, via

Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’avv. Fioravante Carletti,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 159/08/11, depositata il 21.12.2011.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 28.10.2020 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

Udito il PG in persona del sostituto Mucci Roberto il quale ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Udito l’Avvocato dello Stato Maria Francesca Severi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.F. nella sua qualità di rappresentante di Betoil Marshall Island impugnava due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, per gli anni di imposta 2001 e 2002, emessi sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto a seguito di accesso, con i quali venivano calcolati i redditi della società che non aveva presentato dichiarazioni fiscali, sulla base della documentazione rinvenuta; ai fini dell’IVA, mancando il requisito della territorialità delle operazioni accertate, perchè concluse “estero su estero”, venivano contestate le sanzioni formali.

Il controllo traeva origine da un procedimento penale diretto ad accertare fatti di corruzione internazionale nell’ambito del Programma (OMISSIS) che consentiva all’Iraq di vendere petrolio verso il corrispettivo di generi alimentari e di altri beni necessari alla popolazione civile, anzicchè denaro.

Dalle indagini internazionali svolte dall’Onu era emerso che il Governo iracheno non individuava gli acquirenti del petrolio secondo criteri di mercato, ma designava referenti nei vari paesi cui “assegnare” una quota del greggio ammesso all’esportazione. I referenti individuavano e segnalavano al Governo Iracheno le società interessate ad acquistare il petrolio; queste ultime erano tenute a versare somme di denaro ai funzionari iracheni in violazione dei divieti disposti dalle nazioni Unite. Le raffinerie di petrolio, destinatarie finali del greggio, interponevano tra esse e le società acquirenti del petrolio un intermediario consapevole del ruolo svolto in tale contesto. Le raffinerie acquistavano le partite di petrolio direttamente dall’intermediario al quale versavano una somma di denaro comprensiva, oltre del costo del petrolio, delle tangenti destinate ai funzionari iracheni e del compenso per l’intermediario.

La Guardia di finanza aveva accertato che la Betoil fungeva da intermediaria tra le società acquirenti il greggio iracheno e le aziende effettive destinatarie di tali partite e che la stessa era una società “estero vestita”, che non aveva sede effettiva nelle isole Marshall, ma in (OMISSIS).

La contribuente impugnava gli avvisi davanti la Commissione Provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 261/16/2009, rigettava il ricorso.

Betoil Marshall Island ricorreva davanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale, con sentenza n. 159/8/2011 depositata il 21.12.2011, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello la contribuente ricorre per la cassazione, affidando il suo mezzo a un motivo articolato in più censure.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo la ricorrente deduce “motivazione largamente apparente della sentenza ed omessa valutazione di tutte le doglianze attoree in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “.

In particolare deduce la nullità insanabile dell’atto impositivo per erronea/inesistente notifica; l’intervenuta decadenza del potere impositivo e conseguente nullità dell’atto opposto e/o l’inesistenza del debito di imposte in Italia; l’inesistenza di qualsivoglia stabile organizzazione in Italia, l’erronea applicazione di legge e conseguente nullità dell’atto opposto.

La censura è inammissibile.

La CTR ha osservato che i motivi di doglianza si potevano sintetizzare in tre filoni: nullità/inesistenza della notifica; decadenza del potere impositivo e conseguente nullità dell’atto opposto e/o inesistenza del debito in Italia e inesistenza dei presupposti per la tassazione in Italia.

Con riferimento all’eccezione relativa alla nullità/inesistenza della notifica dell’atto opposto la CTR ha accertato che lo stesso risultava notificato nei modi e termini previsti alle norme in materia (esaminate nella sentenza impugnata) sia nel domicilio eletto da L.F., che presso la sede società, in (OMISSIS), nel domicilio individuato in sede di verifica e quindi portato a conoscenza della parte che aveva potuto tempestivamente affrontare le sue difese proponendo il ricorso.

Con riferimento al motivo di appello relativo alla decadenza dal potere impositivo e alla conseguente nullità dell’atto opposto, la CTR ha rilevato che la censura era semplicemente enunciata in modo generico ma non documentato e quindi inammissibile.

Con riferimento alla eccepita inesistenza del debito in Italia e inesistenza dei presupposti per la tassazione in Italia la CTR ha evidenziato che la parte non aveva inteso esibire alcun documento inerente la società verificata e non era stata prodotta alcuna documentazione probante di segno contrario a quella emersa in sede di accertamento; in particolare non era emerso alcun documento che facesse riferimento all’ubicazione effettiva della Betoil Marshall Island nello stato del Pacifico. Dal verbale della Guardia di Finanza era emerso che nessun fornitore o cliente aveva mai trasmesso fax o lettere nello stato del Pacifico, nè aveva mai avuto contatti diretti con utenze proprie delle isole Marshall.

Costituisce ius receptum che, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. (Cass. 26/06/2013, n. 16038; in senso conforme: Cass. 15/01/2015, n. 635; 28/02/2012, n. 3010).

Nel caso di specie, la doglianza non è intelligibile, si appalesa appena abbozzata, generica, e non indica sotto quale profilo la sentenza della CTR si porrebbe in contrasto con norme di diritto e, perciò, avrebbe dovuto essere diversa.

Nel ricorso, inoltre, non è stata proposta alcuna disamina della sentenza impugnata, ma, ad eccezione del titolo del motivo è stato riproposto l’identico ricorso in appello.

Il ricorso, quindi, non formula specifiche censure alla sentenza impugnata ma ripropone, in maniera inammissibile, le stesse censure rivolte alla sentenza di primo grado come se il giudizio di cassazione avesse natura totalmente devolutiva.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna Betoil Marshall Island al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 30.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA