Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2873 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2873 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 25719-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
PILATO GIOVANNI;
– intimato avverso la sentenza n. 3283/45/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata 1’08/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Data pubblicazione: 06/02/2018

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 3283/45/2016, depositata 1’8 aprile 2016, la CTR della
Campania accolse l’appello proposto dall’avv. Giovanni Pilato nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della CTP di
Napoli, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avvisi di
accertamento per IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2008.
Avverso la sentenza della CFR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione
e /o falsa applicazione dell’art. 12, commi 1 e 7 della 1. n. 212/2000,
nonché dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea con la sentenza 3 luglio 2014 nelle cause riunite C-129/13 e
C-130/13, Kamino International Logistics BV e altri, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella
parte in cui, con specifico riferimento all’IVA, ha ritenuto che
l’emissione ante ternpus dell’atto impositivo, in violazione dell’art. 12,
comma 7 della 1. n. 212/2000, fosse di per sé causa di annullamento
dell’atto medesimo, senza che fosse in alcun modo accertato
l’assolvimento o meno da parte del contribuente dell’onere di specifica
enunciazione, in sede giudiziale, delle ragioni, non meramente
pretestuose, che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa se il
Ric. 2016 n. 25719 sez. MT – ud. 23-11-2017
-2-

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

termine dilatorio di cui al succitato comma 7 dell’art. 12 della 1. n.
212/2000, fosse stato rispettato.
Il motivo è manifestamente fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823),
premesso che l’art. 12, comma 7 della 1. n. 212/2000 si applica ai soli

hanno posto la basilare distinzione, riguardo al tema del
contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di
tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione europea,
chiarendo che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo
dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio
endoprocedimentalc, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente
in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti
specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati,
avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la
violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte
dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo
tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente
assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto
far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente
attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento
al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di
correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale,
sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta
tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la
successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5,
3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030;
Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11
Ric. 2016 n. 25719 sez. MT – ud. 23-11-2017
-3-

casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei locali del contribuente,

settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n.
26943).
La sentenza impugnata, in relazione all’IVA, si è limitata a rilevare
l’emanazione dell’atto impositivo senza che fosse osservato il termine
dilatorio previsto dalla succitata norma ed in difetto dell’esplicitazione

assolvimento da parte del contribuente dell’onere di specifica
enunciazione, in sede giudiziale, delle ragioni, non meramente
pretestuose, che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa se il
ternine dilatorio di cui al succitato comma 7 dell’art. 12 della 1. n.
212/2000, fosse stato rispettato.
In tal modo, pertanto, la sentenza impugnata si è posta in violazione
del principio di diritto espresso dalla summenzionata pronuncia delle
sezioni Unite di questa Corte e dalla successiva giurisprudenza
conforme citata.
Il ricorso va pertanto accolto, a ciò conseguendo la cassazione della
sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione
tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che
verificherà se il contribuente abbia o meno rispettato l’onere di
specifica enunciazione delle ragioni, non meramente pretestuose, che
avrebbe potuto far valere in sede amministrativa se detto termine fosse
stato rispettato.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.NI.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità.
Ric. 2016 n. 25719 sez. MT – ud. 23-11-2017
-4-

di una ragione di urgenza, omettendo qualsiasi verifica in punto di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA