Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28729 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GAVORRANO 12 SCALA B INT. 4, presso lo studio dell’avvocato

GIANNARINI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCA LUCIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

S. ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato D’ERCOLE

STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/05/2009 R.G.N. 1479/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato PALOMBI NICOLA per delega D’ERCOLE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 26 settembre 2003, dichiara il diritto di A.M. ad essere inquadrato dalla datrice di lavoro Rete ferroviaria italiana s.p.a. nella Area 3^, livello iniziale, a decorrere dal 1 aprile 1993, mentre esclude il diritto del lavoratore all’inquadramento nella 4^ Area, a decorrere dal ottobre 1996, affermato, invece, nella sentenza di primo grado, che conferma per il resto.

La Corte d’appello di Catania, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la sentenza di primo grado ha riconosciuto il diritto di A.M., dipendente ferroviario con qualifica di operatore d’ufficio (area 2^), a causa dello svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita, ad essere inquadrato nell’Area 3^, livello iniziale, dal 1 aprile 1993 e nell’Area 4^, livello iniziale, dal 1 ottobre 1996, con conseguente diritto alle relative differenze retributive maggiorate degli accessori di legge, rispettivamente dal 1 gennaio 1993 e dall’11 luglio 1996;

b) il Tribunale ha riconosciuto all’ A. il diritto ad essere inquadrato nell’Area 4^, livello iniziale, dal 1 ottobre 1996 fondando la propria decisione soprattutto sull’esame delle due note dei superiori gerarchici dell’ A., nelle quali veniva espresso parere favorevole al riconoscimento della qualifica di segretario (Area 4^), dal suddetto periodo;

c) viceversa – su un piano metodologico si ritiene di compiere la prescritta indagine, volta alla determinazione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, soprattutto in base alle circostanze desumibili dalle prove testimoniali, atteso il particolare significato probatorio attribuito alla prova testimoniale nel nostro sistema processuale, tenuto conto del giuramento che i testi devono prestare e le responsabilità penali previste per il caso di falsa testimonianza;

d) il quadro istruttorio desumibile dalla prova per testi è “sostanzialmente unico”, nel senso di escludere che l’ A. abbia svolto mansioni di segretario di Area 4^, quali specificate dal contratto collettivo applicabile nella specie;

e) a fronte di tali specifiche risultanze della prova testimoniale, è sicuramente meno rilevante, ai fini della decisione, il contenuto delle note redatte dal Geometra B. e dall’Ingegnere L. nelle quali, anzichè riferirsi alle singole mansioni espletate, si perviene toui-court alla conclusione che spetterebbe all’ A. la qualifica di segretario in quarta Area.

2.- Il ricorso di A.M. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, Rete ferroviaria italiana s.p.a. (d’ora in poi RFI).

Le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi.

1.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ..

Si sostiene che la Corte d’appello ha violato la suddetta disposizione ove, al fine di determinare le effettive mansioni svolte dal lavoratore, ha deciso di attribuire valore probatorio prevalente alla prova testimoniale rispetto a quella documentale (rappresentata da due note dei superiori gerarchici dell’ A., trascritte nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, e quindi esaminabili in questa sede), senza motivare adeguatamente la suddetta scelta metodologica.

2. Con il secondo motivo di ricorso, illustrato in conformità con l’art. 366-bis cod. proc. civ., si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione insufficiente e contraddittoria su tre punti decisivi della controversia, così esposti:

1) la Corte catanese, nell’affermare il contrasto esistente tra i risultati delle prove testimoniali e le suddette note dei superiori gerarchici, non ha considerato che le prime essendo state assunte all’udienza del 12 marzo 1998, non potevano che riguardare la situazione riscontrabile fino a quella data, mentre le note in oggetto, essendo rispettivamente del 14 e 15 novembre 2001, si riferiscono non soltanto al periodo pregresso rispetto alla data di introduzione del presente giudizio (27 novembre 1996) ma specialmente a fatti sopravvenuti, il che assume particolare rilievo, visto che il riconoscimento dello svolgimento di mansioni corrispondenti all’Area 4^ è stato operato dal Tribunale soltanto con decorrenza 1 ottobre 1996 e per un periodo protrattosi per oltre tre anni dopo l’assunzione delle predette testimonianze e prima della emanazione della sentenza di primo grado (emanata il 26 settembre 2003);

2) la Corte d’appello non ha neppure esaminato in modo adeguato – nè riportato in sentenza -i passi più significativi delle testimonianze stesse (il cui verbale di assunzione viene integralmente trascritto nel ricorso, in conformità con il principio di autosufficienza), rilevanti al fine di operare l’esatta qualificazione delle mansioni svolte dal lavoratore, tra quelle della 3^ e quelle della 4^ Area, tutte caratterizzate, in base alle norme contrattuali riprodotte nella sentenza, dall’essere mansioni tecnico amministrative e/o contabili proprie di dipendenti di elevate esperienze e di specifica professionalità, con minime differenze, dal punto di vista definitorio;

3) il Giudice del merito, svalutando il rilievo probatorio delle note dei superiori gerarchici in argomento, non ha adeguatamente ricostruito l’intera prestazione lavorativa svolta dall’ A. fino al momento della decisione, risultato raggiungibile solo attraverso il complessivo esame di tutto il materiale probatorio a disposizione (testimonianze e documenti).

2 – Esame dei motivi.

3.- Preliminarmente deve essere precisato che va respinta l’eccezione della RFI di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile, nella specie, ratione temporis).

Va ricordato al riguardo che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

1) il suddetto art. 366-bis cod. proc. civ., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (vedi, per tutte: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556; Cass. SU 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 19 ottobre 2011, n. 21623);

f) il quesito o il momento di sintesi di cui si è detto, inoltre, devono essere conferenti rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio e rilevanti per la decisione della controversia (Cass. 4 gennaio 2011, n. 80; Cass. SU 2 aprile 2008, n. 8466), nonchè avere attinenza con i motivi formulati, senza introdurre temi nuovi (Cass. 17 luglio 2007, n. 15949; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21484).

Nella specie la formulazione dei quesiti posti a corredo dei motivi è conforme ai suddetti principi in quanto da essi si desume, con chiarezza, che:

1) con il primo motivo si sostiene che Corte d’appello ha violato l’art. 116 cod. proc. civ. ove ha dichiarato di ritenere che, dal punto di vista metodologico, la determinazione delle mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore deve essere compiuta dal Giudice soprattutto in base alle circostanze desumibili dalle prove per testi, non condividendo, sul punto l’impostazione argomentativa della sentenza di primo grado, ove pur dandosi conto dell’intero materiale probatorio sono state molto valorizzate – anche in considerazione della particolare competenza e affidabilità degli autori – le due note dei superiori gerarchici dell’ A., nelle quali veniva espresso parere favorevole al riconoscimento della qualifica di segretario (Area 4^);

2) con il secondo motivo, poi, si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata con riferimento a tre fatti controversi (tra loro strettamente collegati ed afferenti al thema decidendum) che risultano indicati in modo chiaro.

4.- Nel merito i motivi – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono fondati.

4.1. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità:

a) in linea generale, la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell’attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall’istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai tini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi, per tutte: Cass. 28 giugno 2006, n. 14972);

b) infatti, in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove stesse, il che comporta che – al di fuori dai casi di prova legale – tutte le prove, anche se di carattere indiziario, sono liberamente valutabili dal giudice del merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, senza che sia prevista la necessaria prevalenza dei risultati di talune prove rispetto ad altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice, il quale, in ipotesi, è libero di fondare il proprio convincimento sulla verità di un fatto anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (Cass. 18 aprile 2007, n. 9245;

Cass. 6 febbraio 2003, n. 1747);

c) con particolare riguardo allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di appartenenza, nelle numerose sentenze che si sono pronunciate al riguardo (molte delle quali riguardanti dipendenti ferroviari) è stato precisato che, agli effetti della tutela apprestata dall’art. 2103 cod. civ. che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l’attività in concreto svolta, ma anche il diritto all’assegnazione definitiva a tale attività e alla relativa qualifica – la precipua ed essenziale condizione da verificare è che l’assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità e l’esercizio dell’autonomia e dell’iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. La relativa valutazione effettuata da parte del giudice del merito, con le modalità e la completezza delineate, risulta incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale in ordine alla disciplina in tema di inquadramento del personale (Cass. 27 dicembre 1999, n. 14569; Cass. 14 agosto 2001, n. 11125; Cass. 10 luglio 2009, n. 16200).

d) inoltre, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio e/o la svalutazione del suo valore probatorio si traducono in un vizio di motivazione della sentenza, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quando il vizio emerga dal ragionamento posto alla base della decisione (che risulti incompleto o illogico o contraddittorio) ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità tra la mancata ammissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa (arg. ex Cass. 22 luglio 2004, n. 13730);

e) infatti, il vizio di motivazione per omessa ammissione o considerazione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 17 maggio 2007, n. 11457; Cass. 23 febbraio 2009, n. 4369; Cass. 7 marzo 2011, n. 5377).

4.2. Da quanto si è detto emerge ictu oculi che la Corte d’appello di Catania si è discostata dai suddetti principi.

Infatti, la Corte stessa ha negato il diritto dell’ A. ad essere inquadrato nell’Area 4^, livello iniziale, dal 1 ottobre 1996 (diritto riconosciuto, invece, in primo grado), muovendo dalla dichiarata premessa metodologica di dovere effettuare la prescritta indagine sulle mansioni in concreto svolte dal lavoratore attribuendo valore preminente alle risultanze della prova per testi, rispetto all’esame delle due note dei superiori gerarchici dell’ A., nelle quali veniva espresso parere favorevole al riconoscimento della qualifica di segretario (Area 4^), dal suddetto periodo.

Peraltro, la Corte catanese, oltre ad esplicitare l’adozione di un metodo di valutazione delle prove implicante una sorta di gerarchia tra le stesse – del tutto estranea, per quel che si è detto, al nostro ordinamento, salvi i casi di prove legali – ha, altresì giustificato tale scelta in modo del tutto illogico e contrario alle norme e ai principi che regolano la materia, i quali, secondo il costante indirizzo di questa Corte, devono avere, nel caso di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, un’applicazione particolarmente precisa e rigorosa.

Ciò si desume in modo evidente dalla duplice circostanza secondo cui:

a) da un lato, il Giudice del merito ha considerato prevalente la prova per testi atteso il particolare significato probatorio attribuito alla prova testimoniale nel nostro sistema processuale, tenuto conto del giuramento che i testi devono prestare e le responsabilità penali previste per il caso di falsa testimonianza ed è quindi pervenuta a ritenere “sostanzialmente unico” il quadro istruttorio da essa desumibile;

b) dall’altro, ha precisato che a fronte di tali specifiche risultanze della prova testimoniale, è sicuramente meno rilevante, ai fini della decisione, il contenuto delle note redatte dal Geometra B. e dall’Ingegnere L. nelle quali, anzichè riferirsi alle singole mansioni espletate, si perviene tout-court alla conclusione che spetterebbe all’ A. la qualifica di segretario in quarta Area.

Tali due affermazioni – effettuate senza dare conto delle date in cui si collocano, rispettivamente, i fatti cui si riferiscono le deposizioni testimoniali e quelli presi in considerazione dalle note, senza avvedersi quindi che tale differenza cronologica incide in modo determinante sul rispettivo significato che in definitiva non è contraddittorio ma fotografa momenti diversi della vita lavorativa del ricorrente, senza spiegare la ragione per cui le dichiarazioni della medesima persona (il geometra B.F., capo settore e diretto superiore dell’ A.) sono state considerate attendibili ove rilasciate in sede di esame testimoniale e non lo sono state ove contenute in un documento, senza dare alcun rilevo, infine, alla competenza e qualificazione dell’ing. S. L., dirigente del servizio – si pongono in patente contrasto, oltre che con i principi su riportati, anche, più specificamente, con i seguenti ulteriori principi:

1) pur comportando l’assunzione della veste di testimone il dovere civile di contribuire all’accertamento della verità giudiziale (vedi Corte costituzionale, sentenza n. 149 del 1995) e pur essendo le deposizioni testimoniali rese – non più sotto giuramento, in seguito alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 1995, di cui la Corte catanese non tiene conto ma comunque previo avvertimento, da parte del giudice, dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti ed invito a rendere una solenne dichiarazione – che è quella prevista dall’art. 497 c.p.c., comma 2: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza – tuttavia le deposizioni stesse possono comunque essere influenzate da valutazioni, percezioni, sensazioni soggettive in ordine alla rappresentazione di un fatto (arg. ex Cass. 14 dicembre 2002, n. 17949);

b) del resto, in quest’ottica, il nostro ordinamento processuale distingue nettamente la capacità a testimoniare rispetto alla valutazione sull’attendibilità del teste, in quanto tali due situazioni operano su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 3 marzo 2010, n. 7763; Cass. 21 agosto 2004, n. 16524; vedi anche: Cass. 8 febbraio 2011, n. 3051);

e) d’altra parte, come regola generale, non può essere trascurata, senza un valido motivo, una significativa prova documentale per privilegiare prove testimoniali, senza neanche, eventualmente, assumere il sottoscrittore dello scritto a testimoniare per confermarne il contenuto (arg. ex Cass. 16 agosto 2004, n. 15946;

Cass. 12 settembre 2008, 23554).

3 – Conclusioni.

5.- In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

La causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi stessi (indicati sopra al punti 4.1 e 4.2) e statuirà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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