Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28729 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5958/2012 R.G. proposto da:

L’AUTONOBILE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv.

Lucio Molinaro, con studio in Roma in via Ennio Quirino Visconti n.

90, domiciliata presso l’Avv. Lucio Molinaro, con studio in Roma in

via Ennio Quirino Visconti n. 90;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli,

n. 50/23/2011, pronunciata il 7 ottobre 2010 e depositata il 16

febbraio 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2018

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il 7 novembre 2006 l’A.E., sulla base di precedente PVC, notificò a L’AUTONOBILE s.r.l., esercente attività di rivendita di automobili, avviso di accertamento relativo all’esercizio finanziario 2003. Con esso l’Amministrazione contestò: indebita detrazione d’IVA a fronte di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per interposizione fittizia nella cessione di altre due società; maggiori ricavi con corrispondente IVA evasa, a seguito di vendita di auto a soggetti privati; indicazione in bilancio di rimanenze di magazzino in misura inferiore e deduzione di costi indeducibili.

2. La contribuente propose ricorso innanzi alla CTP di Napoli che annullò parzialmente l’atto impositivo, salva la ripresa dei costi indeducibili e le sanzioni dovute per le rimanenze finali (ed interessi come per legge).

3. La sentenza di primo grado fu appellata dalla sola A.E. ed il gravame fu accolto dalla CTR di Napoli, con compensazione delle spese.

4. Contro la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e l’A.E. si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso sono inammissibili sotto molteplici profili.

2. Il motivo n. 1 è così rubricato: “nullità per illogicità manifesta e motivazione carente e contraddittoria in violazione ed errata applicazione del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54”.

2.1. Le critiche alla sentenza impugnata, come si evince già dalla rubrica, sono formulate in termini di c.d. “motivo misto” (o “composito”) per la commistione di censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con quelle di cui a nn. 4 e 5 stesso comma. Trattasi, in particolare, di motivo (ovvero, con ulteriore sforzo interpretativo, di più motivi) non solo articolato (o articolati) in più profili, che ben avrebbero potuto essere prospettati in via autonoma, ma formulato (o formulati) in modo tale da non permettere di cogliere con chiarezza le relative doglianze, onde consentire, se necessario, l’esame separato delle stesse esattamente negli stessi termini in cui si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (sui limiti di ammissibilità del c.d. “motivo misto” o “composito”, si veda, ex plurimis: Cass. Sez. U., 06/05/2015, n. 9100, Rv. 635452-01).

In primo luogo, si deduce la nullità della sentenza per qualcosa (non immediatamente percepibile) che atterrebbe alla motivazione, sicchè, in ragione della dedotta nullità, il motivo sarebbe dovuto essere formulato alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non del n. 5, pena la sua inammissibilità.

Proseguendo, la doglianza prospetta una illogicità manifesta della motivazione, la sua carenza e contraddittorietà, cioè un vizio motivazionale che, esplicitamente, è sussunto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorrente lo ricollega però alla violazione ed all’errata applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 cioè ad una ipotesi di violazione di legge invece sindacabile sotto il differente n. 3 del citato art. 360. Ove sembrerebbe voler prospettare una violazione di norme di diritto (quindi, sostanzialmente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in realtà, la doglianza non fa valere un vizio di interpretazione e valutazione di norme giuridiche, concordando invece con il criterio di riparto dell’onere probatorio nel caso di dedotte fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ma pone questioni inerenti la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione (sindacabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Sotto tale ultimo profilo, però, più che dedurre un difetto logico della sentenza impugnata (ex n. 5 cit.), nella specie si mira a sostituire proprie ricostruzioni e valutazioni a quelle del giudice di merito, relative alla regolarità degli acquisti dalle due società ritenute cartiere. Nella prospettazione di cui innanzi, peraltro, il motivo evidenzia l’ulteriore difetto autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per mancata riproduzione ed allegazione tanto del PVC quanto dell’avviso di accertamento (per l’inammissibilità dovuta a difetto si autosufficienza per mancata riproduzione del documento, si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

3. Il motivo n. 2 è così rubricato: “nullità per inesistenza di alcuna motivazione in relazione alle altre contestazioni dell’accertamento, anche esse decisa in primo grado ed impugnate in sede di appello in violazione del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972”.

3.1. Con il motivo in esame, formulato con medesima tecnica redazionale del motivo n. 1 e, quindi, soggetto ai medesimi profili di inammissibilità, si deduce la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, sussumibile non nel n. 5 (come nella specie avvenuto) bensì nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, pena l’inammissibilità della doglianza. Quest’ultima, nella specie, non deriva dalla sola violazione di cui innanzi ma anche dalla circostanza per la quale il ricorrente, poi, ricollega il vizio di inesistenza della motivazione alla violazione dell’art. 2697 c.c., invece inerente l’onere della prova, che, comunque, avrebbe dovuto far valere art. 360, comma 1, ex n. 3.

4. In conclusione, si dichiarano inammissibili i motivi di ricorso con condanna del ricorrente a rifondere le spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente (l’A.E.), che si liquidano, in applicazione delle tabelle ratione temporis applicabili, in Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente (l’A.E.), che si liquidano in complessivi Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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