Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28729 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21449 – 2018 R.G. proposto da:

P.L. – c.f. (OMISSIS) – C.R. – c.f.

(OMISSIS) – T.A. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliate in Roma, alla via Golametto, n. 4, presso lo studio

dell’avvocato Giovambattista Ferriolo e dell’avvocato Ferdinando

Emilio Abbate che le rappresentano e difendono in virtù di procura

speciale a margine del ricorso.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto della corte d’appello di Perugia dei

23.10.2017/25.1.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2019

dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con separati ricorsi – successivamente riuniti – ex lege n. 89/2001 alla corte d’appello di Roma depositati in data 5.1.2010, 8.1.2010 e 7.1.2010 ed – all’esito della declaratoria di incompetenza ratione loci della corte romana – riassunti dinanzi alla corte d’appello di Perugia P.L., C.R. e T.A. si dolevano per l’irragionevole durata di un precedente giudizio del pari ex lege n. 89 del 2001.

Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro un equo indennizzo.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto dei 23.10.2017/25.1.2018 la corte di Perugia dichiarava inammissibile il ricorso e condannava le ricorrenti in solido alle spese di lite.

Evidenziava la corte che il giudizio “presupposto” era stato definito con ordinanza di questa Corte di legittimità depositata in data 22.6.2009; che conseguentemente, a decorrere da tal ultima data, i ricorsi per equa riparazione erano stati proposti alla corte d’appello di Roma allorchè il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, era già venuto a scadenza.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso P.L., C.R. e T.A.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Con l’unico motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, nonchè della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3.

Premettono che T.A. ha provveduto al deposito dell’iniziale suo ricorso in data 7.1.2010 e non già in data 7.12.2010.

Indi deducono che la corte di merito non ha tenuto conto, siccome avrebbe dovuto, della sospensione feriale.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Effettivamente T.A. ebbe a depositare l’iniziale suo ricorso ex lege n. 89 del 2010 innanzi alla corte d’appello di Roma in data 7.1.2010 (vedasi stampiglia, recante la data del 7.1.2010, apposta in calce all'”indice atti e documenti” premesso al fascicolo della ricorrente innanzi alla corte d’appello di Roma).

Indi si puntualizza che, poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. Cass. 18.3.2016, n. 5423; Cass. 11.3.2009, n. 5895; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14493).

Su tale scorta va condiviso il rilievo delle ricorrenti secondo cui la corte distrettuale avrebbe dovuto tener conto anche della sospensione feriale, sicchè a far data dal 22.6.2009 il termine semestrale di decadenza L. n. 89 del 2001 ex art. 4, comprensivo pur dei 46 giorni, appunto, della sospensione feriale (46 giorni e non 31 giorni in dipendenza dell’inizio – nel 2005 – del giudizio “presupposto”), sarebbe venuto a scadenza il 6.2.2010, in epoca dunque significativamente successiva al deposito degli iniziali ricorsi.

In accoglimento del ricorso il decreto della corte d’appello di Perugia dei 23.10.2017/25.1.2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, c.p.c. – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 5423/2016, n. 14493/2018 e n. 5895/2009. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è da accogliere. Non sussistono i presupposti perchè, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 quater, le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tanto a prescindere dal rilievo per cui, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della corte d’appello di Perugia n. 253 dei 23.10.2017/25.1.2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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