Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28728 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9844 – 2018 R.G. proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– ricorrente –

contro

A.M.G. – c.f. (OMISSIS) -;

I.L. – c.f. (OMISSIS) -;

P.C. – c.f. (OMISSIS) -;

G.V. – c.f. (OMISSIS) -;

V.C. – c.f. (OMISSIS) -;

S.M.R. – c.f. (OMISSIS) -;

M.R. – c.f. (OMISSIS) -;

IN.AN. – c.f. (OMISSIS) -;

L.F. – c.f. (OMISSIS) -;

R.C. – c.f. RGGCRI57T66A535B –

B.D. – c.f. (OMISSIS) -;

C.M. – c.f. (OMISSIS) -;

GA.GA. – c.f. (OMISSIS) -;

F.B. – c.f. (OMISSIS) -;

elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo di posta

elettronica certificata, in Napoli, al Centro Direzionale, is. G1,

presso lo studio dell’avvocato Alfonso Luigi Marra che li

rappresenta e difende in virtù di procure speciali in calce al

controricorso.

– controricorrenti –

avverso il decreto dei 27.11.2017/15.2.2018 della corte d’appello di

Roma;

udita la relazione in camera di consiglio del 5 giugno 2019 del

consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla corte d’appello di Roma depositato in data 9.1.2017 A.M.G., I.L., P.C., G.V., V.C., S.M.R., M.R., In.An., L.F., R.C., B.D., C.M., Ga.Ga. e F.B. si dolevano per l’irragionevole durata del giudizio del pari ex lege n. 89 del 2001 da essi intrapreso innanzi alla corte d’appello di Roma con ricorso depositato in data 31.5.2011 e definito con decreto del 16.12.2015.

Con decreto n. 3356/2017 il consigliere designato accoglieva il ricorso.

Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione.

Resistevano gli iniziali ricorrenti.

Con decreto n. 892/2018 la corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione.

Opinava – la corte – per l’applicabilità della sospensione feriale al termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Evidenziava quindi che il termine semestrale ex art. 4 cit. comprensivo della sospensione era venuto a scadenza il 15.1.2017, sicchè non era ancora decorso alla data del 9.1.2017, di del deposito del ricorso per equa riparazione.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

A.M.G., I.L., P.C., G.V., V.C., S.M.R., M.R., In.An., L.F., R.C., B.D., C.M., Ga.Ga. e F.B. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso, con il favore delle spese da attribuirsi al difensore anticipatario.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che ha errato la corte di merito allorchè ha reputato applicabile la sospensione feriale dei termini al termine semestrale di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4; che invero il termine di cui all’art. 4 cit. ha natura sostanziale e non già processuale.

Deduce dunque che l’avverso iniziale ricorso per “equa riparazione” è stato proposto il 9.1.2017, allorchè il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, a far data dal 16.6.2016, di in cui la decisione che ha concluso il giudizio “presupposto” è divenuta definitiva, era già – il 16.12.2016 – decorso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che l’erronea assimilazione del termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, ai termini processuali, importa inevitabilmente la necessità del ricorso alla procedura alternativa di mediazione, “con relativo superamento dell’esclusività del ricorso al rimedio giurisdizionale” (così ricorso, pag. 21).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che riconoscere natura processuale al termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, rende in taluni casi inapplicabile la sospensione feriale dei termini al termine “lungo” per l’impugnazione.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che l’interpretazione adeguatrice della L. n. 89 del 2001, art. 4, induce ad escludere l’operatività della sospensione feriale dei termini.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi mezzi di impugnazione in ogni caso sono inammissibili propriamente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Invero la corte d’appello di Roma in ordine alla quaestio iuris che la materia del contendere involge – e che allo stato gli esperiti motivi di ricorso involgono – ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Propriamente questa Corte spiega che, poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. Cass. 18.3.2016, n. 5423; Cass. 11.3.2009, n. 5895; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14493).

A decorrere dal 16.6.2016, di in cui la decisione conclusiva del giudizio “presupposto” è divenuta definitiva (cfr. al riguardo ricorso, pag. 20), alla data del 9.1.2017, di in cui il ricorso ex lege n. 89 del 2001 è stato da A.M.G., I.L., P.C., G.V., V.C., S.M.R., M.R., In.An., L.F., R.C., B.D., C.M., Ga.Ga. e F.B. depositato, non era dunque giunto a compimento il termine semestrale di decadenza di cui alla medesima L. n. 89 del 2001, art. 4, siccome comprensivo pur del lasso temporale corrispondente al periodo di sospensione feriale dei termini.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il Ministero ricorrente va condannato a rimborsare all’avvocato Alfonso Luigi Marra, difensore dei controricorrenti, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915). Tanto a prescindere dall’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a rimborsare all’avvocato Alfonso Luigi Marra, difensore anticipatario dei controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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