Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28727 del 30/11/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/11/2017, (ud. 26/09/2017, dep.30/11/2017),  n. 28727

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La Valbona s.p.a. impugnò un avviso d’accertamento, fondato su p.v.c. del 9.5.06, per l’anno 2003, che rettificò alcuni costi e ricavi risultanti in bilancio ed in contabilità, con determinazione di maggior reddito d’impresa e valore della produzione, recuperando a tassazione iva, irpef e irap.

La Ctp accolse parzialmente il ricorso.

L’Agenzia delle entrate propose appello, respinto dalla ctr che invece accolse l’appello incidentale della società, annullando una ripresa a tassazione relativa a irpef, irap e iva.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Si è costituita la società, con controricorso, eccependo l’infondatezza dei motivi del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Con il primo motivo, è stata denunziata violazione della L. n. 342 del 2000, artt. 10, 14 e 16 e del D.M. n. 162 del 2001, nonchè degli artt. 2423 c.c. e 67, 76 Tuir. In particolare, la ricorrente ha lamentato che: la rivalutazione di alcuni beni e non di tutti quelli rientranti in una categoria omogenea implicava che gli effetti fiscali della stessa rivalutazione venissero meno per tutti i beni esclusi; i contributi ricevuti per l’acquisto dei beni, poi rivalutati, avevano comportato la detrazione di maggiori costi dovuti agli ammortamenti più alti, proprio a seguito della rivalutazione; la società aveva calcolato gli ammortamenti di tali beni- acquistati con il contributo- sulla base del costo così rivalutato.

Pertanto, l’Agenzia ha dedotto che la società aveva conseguito un duplice illegittimo vantaggio in relazione all’acquisto di beni strumentali: il primo consistente nell’incasso del contributo e il secondo nella rivalutazione dei beni stessi con conseguente deduzione di maggiori ammortamenti.

Con il secondo motivo, è stata denunziata violazione degli artt. 2424 e 2425, c.c., art. 55 del Tuir, in quanto la Ctr ha erroneamente ritenuto che l’ammortamento era stato effettuato in mancanza di sopravvenienze attive da sottoporre a tassazione, poichè il suddetto contributo era stato erogato successivamente alla fruizione dei beni acquistati, per cui la quota del contributo relativa agli anni precedenti concorreva alla formazione del reddito, o meglio le quote d’ammortamento relative al contributo ricevuto per la parte di competenza degli anni precedenti doveva essere rilevata quale sopravvenienza attiva.

Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione dell’art. 14 della L. n. 289 del 2002 avendo la Ctr ritenuto che tale norma non prevedesse alcuna limitazione temporale circa i carichi suscettibili di condono, pur avendo il contribuente eliminato dalle poste di bilancio- con la costituzione della riserva da condono-poste di esercizi precedenti il 1997, sicchè l’errore è consistito nel ritenere possibile la regolarizzazione delle scritture contabili anche per annualità anteriori al 1997.

Con il quarto motivo, è stata denunziata violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 e 75 Tuir, non avendo la Ctr considerato imponibile, nel 2003, quali sopravvenienze attive, le somme per i contributi promozionali spesati nel 2002, essendo stata omessa la nota di credito.

E’ stata altresì dedotta l’insufficiente motivazione sul punto.

Con il quinto motivo, è stata denunziata violazione dell’art. 75 Tuir e insufficiente motivazione, nonchè violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, avendo la Ctr considerato deducibili le spese sostenute per la sponsorizzazione a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, utilizzando la documentazione presentata dal contribuente, dopo la verifica, al fine di dimostrare l’affiliazione della associazione beneficiaria alla federazione nazionale.

Con il sesto motivo, è stata denunziata l’insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta inerenza delle spese di trasferta sostenute da alcuni amministratori e dipendenti della società.

Il ricorso è fondato.

Il primo motivo va accolto. La L. n. 342 del 2000 prevede che devono essere rivalutati tutti i beni rientranti nella “medesima categoria omogenea”; inoltre, il D.M. n. 162 del 2001, art. 4, comma 1, stabilisce che, ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata per ciascun bene nel relativo inventario o, per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata, nel prospetto di cui all’art. 15, comma 2, della legge.

Nel caso in cui alcuni beni della medesima categoria omogenea non fossero stati rivalutati, il contribuente decade dal diritto di usufruire della detrazione dei costi connessi agli ammortamenti relativi ai beni rivalutati.

Ora, la società contribuente non ha rispettato tale procedura poichè ha rivalutato solo alcuni beni per cui aveva ricevuto contributi comunitari;

peraltro, essa non ha tenuto conto del contributo realizzando un maggiore ammortamento determinato dal minor valore di beni.

Il secondo motivo è fondato, non avendo la Ctr correttamente applicato l’art. 55, comma 3, del Tuir – applicabile ratione temporis – secondo il cui disposto: “sono inoltre considerate sopravvenienze attive: a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla art. 53, comma 1, lett. d) e art. 54, comma 1, lett. b); b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui all’art. 53, comma 1, lett. e) ed f) e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto”. Pertanto, i suddetti contributi comunitari erano da qualificare come sopravvenienze attive, concorrendo alla formazione del reddito.

Il terzo motivo è parimenti da accogliere.

La Ctr ha erroneamente affermato che la L. n. 289 del 2002, art. 14, non contempla alcuna limitazione temporale ai fini del condono, in quanto la regolarizzazione delle scritture contabili di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 14, comma 5, da parte dei soggetti che, essendo legittimati, si sono avvalsi delle disposizioni di cui all’art. 9 della legge medesima, può riguardare sia i periodi coperti dal condono (1998-2002), sia i periodi precedenti fino al dicembre 1997 (Cass., n. 18237/16). Pertanto, il condono non può essere applicato ai periodi anteriori al 1997.

Il quarto motivo è fondato.

In tema di determinazione del reddito di impresa, nell’ampio concetto di sopravvenienze attive delineato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 1, rientrano tutte quelle situazioni in cui, per qualsiasi ragione, si verifichi in bilancio una connotazione attiva che determini un incremento degli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (Cass., n. 4297/10).

Ora, la Ctr ha escluso che i contributi promozionali spesati nel 2002 potessero costituire sopravvenienze attive, argomentando (peraltro in maniera poco comprensibile) che la rilevazione delle stesse poteva avvenire solo dopo il decorso degli ordinari termini di prescrizione previsti dall’art. 2946 c.c..

Tale decisione è erronea, poichè in violazione degli artt. 55 e 75 Tuir, considerato che tali contributi erano da qualificare come incrementi del reddito, in quanto i premi non erano stati richiesti.

Il quinto motivo è invece infondato, poichè le norme richiamate dalla ricorrente non escludono l’utilizzabilità dei documenti prodotti, afferenti all’adesione dell’associazione sportiva dilettantistica alla relativa federazione nazionale, dopo la verifica dell’ufficio. Pertanto, la produzione del documento relativo alla richiesta di affiliazione alla detta federazione, sebbene avvenuta dopo la verifica fiscale non esclude la piena efficacia del contratto di sponsorizzazione e la legittimità della spese indicate, con l’osservanza dell’art. 75, comma 4, in ordine alla certezza delle stesse spese.

Infine, l’ultimo motivo è fondato. La Ctr ha genericamente richiamato la documentazione prodotta dal contribuente a sostegno dei costi addotti, senza alcuna specificazione; dall’avviso di accertamento- riprodotto nel ricorso- si evince che le spese in questione non sono fondate su idonea documentazione, in quanto: le ricevute fiscali non indicano i dati dei clienti; gli scontrini fiscali non sono integrati con i dati relativi ai beni o servizi acquistati; le spese per l’uso dei propri automezzi non recano indicazione delle percorrenza e i criteri prescritti dall’Aci.

Pertanto, può venire in rilievo l’orientamento per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cass., n. 13300/17).

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, limitatamente ai motivi accolti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Ctr del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

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