Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28726 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 524/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/04/2009 r.g.n. 425//07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato FEDELI VERDIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Firenze, in relazione alla domanda di B.S. intesa ad ottenere il pagamento dell’assegno per l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, come modificata dalla L. n. 238 del 1997, ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della pretesa, condannando il Ministero della Saluto al pagamento del beneficio e disattendendo, in particolare, la contestazione dei conteggi sollevata da quest’ultimo, in quanto tardiva e comunque generica.

2. Di tale decisione il Ministero della Salute domanda la cassazione, con unico motivo, sostenendo che, a prescindere dalla contestazione, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare la conformità dei conteggi ai criteri legali. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va respinto in base alla seguente motivazione redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio di non contestazione, desumibile dall’art. 416 c.p.c., comma 3, non esime il giudice dalla verifica delle condizioni dell’azione, nè gli impone di affermare fatti costitutivi esplicitamente esclusi dall’esame delle prove, e ciò anche in difetto di una contestazione del convenuto, pure con riguardo alla congruità dei conteggi allegati al ricorso introduttivo (cfr. Cass., sez. un., n. 761 del 2002; Cass. n. 11108 del 2007).

Nella specie, però, tale principio, se pure puntualmente invocato, non giova al Ministero ricorrente, che non ha indicato, neanche in questa sede, se non in forma generica e dubitativa, quali siano, precisamente, i criteri legali che hanno determinato l’inadeguatezza dei conteggi, e in quali voci di calcolo questi ultimi risultino conseguentemente incongrui.

3. Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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