Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28726 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 16/12/2020), n.28726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 07001/2013 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 28,

presso lo studio dell’avv. Biancamaria Casadei, rappresentata e

difesa dall’avvocato Vincenzo Ragni, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Micucci Autotrasporti s.r.l.;

– intimata-

e

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 0132/25/12 della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata in data 3 settembre 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Puglia, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dalla Micucci Autotrasporti s.r.l. avverso l’atto di pignoramento presso terzi proposto nei suoi confronti dal Concessionario della Riscossione, ordinando a Equitalia sud. s.p.a. la restituzione alla contribuente della somma pignorata, oltre interessi e rivalutazione monetaria; ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.

2. Ha rilevato il giudice di appello che la giurisdizione tributaria si radicava nella circostanza che l’impugnazione dell’atto esecutivo verteva su vizi attinenti al titolo, in quanto riguardanti l’omessa notificazione delle cartelle esattoriali fonte della pretesa esecutiva. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di primo grado, che avevano declinato la giurisdizione sul punto, la CTR argomentava poi che la “quasi totalità” delle somme contestate traeva origine da liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi, sicchè anche per tale aspetto sussisteva la giurisdizione tributaria. Nel merito, la CTR riteneva fondata l’opposizione, posto che dalla documentazione versata in atti si evinceva che le cartelle esattoriali erano state notificate alla società e al suo legale rappresentante presso un indirizzo diverso da quello effettivo. In relazione all’anno di imposta 2004, la CTR rilevava inoltre che la notifica delle cartelle contenente l’iscrizione a ruolo della relativa ripresa era tardiva, in quanto effettuata oltre il terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. Da ultimo, la CTR dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, atteso che la controversia non verteva in tema di debenza di tributi.

3. Per la cassazione della citata sentenza Equitalia Sud s.p.a. ricorre con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; l’intimata Micucci Autotrasporti s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)” deducendo che la CTR abbia pronunciato ultra petita, atteso che mai la contribuente aveva introdotto in causa la questione della regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, avendo solo lamentato la mancata notificazione dell’atto di pignoramento opposto.

b. Secondo motivo: “Motivo attinente alla giurisdizione in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, e 19, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, (art. 360 c.p.c., n. 1)” deducendo che, stante la contestazione in lite della regolarità formale del solo atto esecutivo e non degli atti a esso presupposti, il giudice tributario è carente di giurisdizione a decidere la controversia.

c. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, (ex art. 360 c.p.c., n. 3)” deducendo, quanto alla ripresa relativa alla dichiarazione dei redditi 2004, che la CTR ha del tutto ignorato la circostanza, ammessa dalla stessa contribuente, che la cartella risultava notificata e non opposta nei termini, sicchè di essa non si poteva più discutere in sede esecutiva.

2. L’Agenzia delle Entrate svolge argomenti totalmente adesivi alla tesi della ricorrente, salvo peraltro concludere per il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. I primi due motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati. In relazione alla prima censura va rilevato che la sentenza impugnata, nella sua parte descrittiva dello svolgimento del processo, riferisce che oggetto della controversia è l’atto di pignoramento e che la ragione dell’opposizione è l’omessa notificazione al debitore esecutato. Tuttavia, senza alcuna spiegazione, nella parte motiva afferma invece che “tutte le eccezioni svolte dalla parte ricorrente sin dal primo grado attengono a vizi relativi alla notifica delle cartelle esattoriali su cui Equitalia ha poi fondato l’esecuzione”. Tale affermazione, al di là dell’intima contraddizione, appare in netto contrasto con il tenore letterale dell’atto di opposizione proposto in primo grado dalla Micucci Autotrasporti s.r.l.. Invero, questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha direttamente controllato in atti il ricorso introduttivo, rilevando che l’opposizione fondata su due motivi: il primo fa esclusivo riferimento all’omessa notifica dell’atto di pignoramento e nessun cenno alle cartelle di pagamento a esso presupposte; il secondo fa un generico riferimento a una non meglio identificata “prescrizione o decadenza” in cui sarebbe incorso il concessionario, senza tuttavia meglio specificare in che termini ciò si riconnetta alla mancata notificazione di cartelle esattoriali presupposte dell’azione esecutiva. Evidente appare, pertanto, il vizio di extra – petizione in cui è incorso il giudice di secondo grado. In relazione alla seconda censura, l’acclarata circostanza che oggetto dell’originario ricorso è stata la sola doglianza dell’omessa notifica dell’atto di pignoramento oggetto di opposizione e una generica quanto indeterminata citazione di una non meglio identificata cartella esattoriale determina il venir meno del presupposto per affermare la giurisdizione del giudice tributario (alla stregua di Cass. SU 5 giugno 2017, n. 13913 e successive pronunce: Cass. SU ord. 28 giugno 2018, n. 17126; Cass., sez. 5, 10 dicembre 2019, n. 32203) dovendosi quindi accogliere anche il secondo motivo, dichiarando il difetto di giurisdizione della giudice tributario e affermando la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia in esame.

5. Il terzo motivo resta assorbito.

6. La peculiarità della fattispecie il complessivo esito della decisione fanno ritenere sussistenti giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tar le parti delle spese dell’intero giudizio; non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario e la giurisdizione del giudice ordinario; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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