Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28726 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 07/11/2019), n.28726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4399-2018 proposto da:

FONDAZIONE SEVERINO SERVANZI – COLLIO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 18, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IOFFREDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DAMIANI;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LANDOLFI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati PIETRO REFERZA, CARMINE MIELE,

BRUNO MANDRELLI;

– controricorrente –

contro

FONDAZIONE TASSONI PORCELLI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9,

presso lo studio dell’avvocato MARIA STELLA RUSSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALFONSO VALORI;

– controricorrente –

contro

FONDAZIONE PER L’ASSISTENZA AD ANIMALI ABBANDONATI, CURATELA EREDITA’

GIACENTE T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16409/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FALASCHI MILENA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento definito con sentenza di questa Seconda Sezione civile, 4 luglio 2017 n. 16407, questa Corte ha rigettato il ricorso incidentale proposto dalla Fondazione Severino Servanzi Collio avverso la sentenza n. 276 del 2014, con cui la Corte di appello di Ancona aveva rigettato l’impugnazione interposta dalla medesima ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata il 14 aprile 2014 n. 276, che aveva – a sua volta – rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa Fondazione nei giudizi, riuniti, introdotti dalla Fondazione per l’assistenza ad animali abbandonati e da M.I. per sentirsi dichiarare – ad esclusione dei convenuti – la qualità di erede unico di T.G..

Ha premesso questa Corte che, deceduto il (OMISSIS) T.G. e pubblicato il 30.05.1998 il suo testamento olografo, con il quale aveva manifestato la volontà di lasciare il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare a fondazioni che si sarebbero costituite, aventi per finalità premi e borse di studio da assegnare a studenti che frequentavano università delle Marche e l’assistenza ad animali abbandonati, con particolare cura per i cani, attività cui veniva attribuita la metà della quota di beni ereditari riservata agli animali, la Corte distrettuale – diversamente dal giudice di prime cure – riteneva che il testatore volesse che i propri beni fossero destinati ad entrambe le finalità da lui indicate, ovvero sia l’erogazione di premi e borse di studio a studenti che frequentavano le università delle Marche, sia l’assistenza ad animali abbandonati, con particolare cura per i cani. Rinunciato il ricorso dalla Fondazione per l’assistenza di animali abbandonati, quello introdotto dalla Fondazione Severino Servanzi Collio, con sei motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, si rivelava infondato, giacchè l’operazione ermeneutica della Corte di appello aveva tratto argomenti, oltre che dal dato testuale del testamento, anche dal contenuto delle richiamate deposizioni testimoniali. In particolare, la volontà manifestata dal testatore T. era quella che i propri beni venissero utilizzati, in via esclusiva, per prestare la cura e l’assistenza effettiva agli animali, nonchè l’erogazione di borse di studio a studenti che frequentassero università marchigiane, mentre dallo statuto emergeva che la Fondazione non aveva fra le sue finalità primarie quella di erogare borse di studio, rappresentando quest’attività solo un mezzo per raggiungere il diverso scopo dell’aumento dell’istruzione generale, della cultura e dell’amore per lo studio, in modo da valorizzare l’immagine culturale della Regione Marche. Inoltre non contemplava la riserva della quota fissa del 50% alla cura specifica dei cani, pur espressamente voluta dal de cuius. Ha aggiunto la Corte di legittimità che la doglianza relativa al mancato esame di ulteriori risultanze documentali non apparivano tali “da offrire la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’attività interpretativa delle volontà negoziali altrimenti compiuta dai giudici del merito”.

Avverso siffatta decisione la Fondazione Severino Servanzi – Collio ha proposto, con ricorso notificato il 31 gennaio 2018, revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per essere la sentenza impugnata – a suo avviso – affetta da errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa.

Hanno resistito con separati controricorsi la M. e la Fondazione Tassoni Porcelli.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta l’art. 391-bis c.p.c., comma 3, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati all’avvocato della ricorrente ed ai difensori dei controricorrenti.

Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.

Con l’unico articolato motivo di doglianza la fondazione ricorrente lamenta che la Corte abbia supposto un fatto, l’irrilevanza della delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Severino Servanzi – Collio del 22.03.2012, senza tenere conto che con la stessa venivano espressamente specificati gli scopi della fondazione “-) premi e borse di studio, da assegnare a studenti universitari che frequentano Università delle Marche -) assistenza ad animali abbandonati con particolare cura per i cani ai quali viene attribuita la metà delle risorse destinate alle assistenze agli animali”. In altri termini, la Corte di merito avrebbe compiuto attività interpretativa delle volontà negoziali su un testo dello statuto non più attuale, in quanto con la Delib. del 2012 gli scopi dell’ente erano stati precisati facendoli coincidere in modo sovrapponibile con quelli del testatore indicati nel testamento olografo.

La censura non può essere condivisa.

Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, si è affermato che l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto, individuandosi nell’errore meramente percettivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati con la conseguenza che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, venendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (Cass. n. 16136 del 2009; Cass. n. 3365 del 2009; Cass. Sez. Un. 26022 del 2008).

In questa prospettiva è stato precisato che “ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’originario ricorso – si verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sè insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Cass. n. 5221 del 2009; Cass. n. 9853 del 2012). Non può, quindi, ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Suprema Corte della quale si censuri la valutazione del motivo di impugnazione, in quanto espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione, perchè in tal caso è dedotta una errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di ricorso (Cass. n. 10466 del 2011; Cass. n. 14608 del 2007); va esclusa altresì la ricorrenza di errore revocatorio, nelle pronunzie di questa Corte, nel preteso errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, anche esse non integranti “fatto” nei riferiti termini (Cass. n. 11657 del 2006), nel preteso errore nell’individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass. n. 5086 del 2008), nel preteso errore nell’interpretazione dei motivi (Cass. n. 9533 del 2006) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076 del 2008), così come, infine, nel preteso errore sull’esistenza, o meno, di una censura (Cass. n. 24369 del 2009).

Alla stregua dei principi richiamati il motivo di revocazione in esame risulta inammissibile.

Parte ricorrente, infatti, non fa valere alcun errore percettivo nel senso chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, e cioè con riferimento a un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti o da essi positivamente escluso; deduce, infatti, l’errore della sentenza impugnata nel dichiarare la irrilevanza della documentazione ulteriore prodotta e cioè rispetto non un fatto ma ad una valutazione, espressione dell’apprezzamento del motivo da parte del giudice di legittimità sulla base di considerazioni di ordine logico giuridico rispetto alle quali non è prospettabile alcun errore percettivo.

Parimenti inammissibile è il motivo di revocazione laddove assume che l’esame del ricorso per cassazione e la stessa decisione di appello smentirebbero le ragioni alla base del rigetto del proposto ricorso per cassazione.

Invero, a prescindere dalla modalità non autosufficiente con la quale sono riportati i motivi svolti nel ricorso per cassazione, privi delle argomentazioni destinati ad illustrarli nell’originario ricorso per cassazione, occorre considerare che, come già ricordato, l’errore percettivo non è configurabile nell’ipotesi in cui ci si dolga dell’interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione perchè un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidare come in dispositivo, seguono la soccombenza. Vertendosi in ipotesi di giudizio di revocazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la Fondazione ricorrente alla rifusione delle spese processuali di legittimità che liquida in favore di ciascuna controricorrente in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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