Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28725 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28725 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 2109-2008 proposto da:
FALANGA RITA C.F.FLNRTI41H48H7031, NOTAROBERTO OSVALDO
C.F.NTRSLD72B14H703C,
C.F.DVTFNC34D23A615V,

VITO

DI

NOTAROBERTO

FRANCESCO
ANGELO

C.F.NTRNGL69L12H703V, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio
2013
2496

dell’avvocato SANDULLI PIERO, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti nonehè contro

COLACINO VINCENZO;

Data pubblicazione: 30/12/2013

- intimato –

JL

contro

SERVA EDDA SRVDDE39T44H703X, elettivamente domiciliata
ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato POTO

– resistente –

avverso la sentenza n. 383/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 08/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito

l’Avvocato

Sandulli

Piero

difensore

dei

ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Poto Nicola difensore della rsistente che
ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

NICOLA per proc. not. del 20/3/2012;

Svolgimento del processo
I coniugi Vincenzo Colacino ed Edda Serva con atto di citazione del 4 aprile
1985 convenivano in giudizio davanti il Tribunale di Salerno Di Vito
Francesco e Notaroberto Mario per ivi sentire trasferiti, con sentenza

83, i due locali di complessivi metri quadrati 90 siti al piano terra dello stesso
stabile contrassegnati con i n.ri 53 e 44, che i convenuti fossero condannati al
pagamento delle somme dovute a titolo di rendite percepite con rivalutazione
ed interessi. A sostegno di questa domanda gli attori

esponevano che con

scrittura privata del 1 marzo 1988 gli stessi avevano promesso di cedere, a
titolo di permuta a Di Vita Francesco e Notaroberto Osvaldo l’appezzamento

di terreno di loro proprietà sito in Palinuro Centola, nonché mq. 33 circa pari

4

al 1/9 del suolo edificatorio esteso mq. 290.000 sito pure in Palinuro di
Centola, così come sarebbero stati attribuiti dalla proprietaria spa Palinuro con
sede in Salerno via Papino alla sig.ra Serva che di detta società possedeva n.
743 azioni. Più volte essi attori avevano offerto di eseguire trasferimenti di
cui si erano obbligati, ma non erano riusciti ad ottenere l’adempimento delle
obbligazioni assunte da Di Vito e Notaroberto.
Si costituivano i convenuti ed eccepivano che la colpa della mancata

esecuzione degli accordi preliminari era degli attori, i quali erano stati più
volte sollecitati ad adempiere senza esito, Per altro i suoli promessi in vendita
come edificatori e liberi da iscrizioni e trascrizioni tali non erano risultati.
Dispiegano, altresì, domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare
con le conseguenze di legge.
Acquisite le informazioni richieste d’ufficio dal Giudice Istruttore al Comune
1

costitutiva, la proprietà dell’appartamento sito in Salerno via Santamaria n.

di Centola, espletati gli interrogatori formali di De Vito e Notaroberto, il
Tribunale di Salerno con sentenza parziale n. 1397 del 1998 rigettava la
domanda di risoluzione del contratto preliminare formulata dai convenuti, in
riferimento all’inosservanza

del termine di adempimento contrattuale

prefissato e dell’atto di diffida agli attori in data 1 febbraio 1982, con separata

ordinanza rinvia al GI. Per l’ulteriore profilo risolutorio dedotto dai convenuti
previo espletamento d CTU. Con successiva sentenza n. 3135 del 2002 il
Tribunale di Salerno, qualificando il contratto come modificato da una
seconda scrittura quale vendita di appartamento a fronte della cessione dei
titoli azionari della Palinuro spa, accoglieva parzialmente la domanda e per
l’effetto dichiarava, ai sensi dell’art. 2932 cc., trasferito dai sigg. De Vito e
.

Notaroberto in favore dei coniugi Colacino e Serva l’appartamento sito in
Salerno via Santamaria e, ad un tempo, disponeva che la sig. Serva
consegnasse nel termine di 15 giorni n. 743 azioni da lire 100.000 cadauna
della spa Palinuro ai sigg. Di Vito e Notaroberto, condannava Di Vito e
Notaroberto a pagare ai coniugi Colacino e Serva la somma di E. 7.488,63 e la
metà delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponevano appello Di Vito Francesco, Angelo e
Osvaldo Notaroberto e Falanga Rita chiedendo la nullità del procedimento di

correzione dei pretesi errori materiali, il rigetto della domanda attrice stante
anche la nullità dei chirografi 1/3/77 e 9/5/87, in subordine, chiedevano che
venisse accolta la domanda riconvenzionale.
Serva Edda e Colacino Vincenzo resistevano al gravame e chiedevano che
l’appello fosse dichiarato inammissibile, improponibile improcedibile e,
comunque, infondato e per l’effetto fosse confermata la sentenza impugnata.
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La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 383 del 2007 accoglieva
parzialmente l’appello principale e condannava i coniugi Colacino e Serva al
pagamento della somma di

e.

2.324,05 , revocava la condanna di parte

appellante al pagamento della somma di E. 7.488,63, disponeva che l’effetto
_

della sentenza impugnata fosse subordinato alla condizione sospensiva degli
adempimenti di cui al capo secondo del dispositivo della stessa sentenza
impugnata( accoglieva 1-appello incidentale e per gli effetti disponeva la
correzione del dispositivo della sentenza di primo grado n. 3135 del 2002. A
sostegno di questa decisione la Corte salernitana osservava: che nel caso
concreto non sussistevano i presupposti per la pronuncia della risoluzione del
preliminare, tanto più che nel caso in esame era applicabile il principio di cui
all’art. 1460 cc. inadempienti non est inademplendum e, pertanto, andava
confermato il decisum del primo giudice in applicazione, innanzitutto,
dell’art. 1367 cc. (principio di conservazione del negozio giuridico); b)
sussistevano gli estremi per l’esecuzione in forma specifica del contratto, così
come stabilito dal primo giudice, dovendosi escludere la sopravvenienza di
uno squilibrio tra le prestazioni dato che dalla CTU risultava che gli
appezzamenti di terreno oggetto di causa hanno mantenuto le stesse

caratteristiche urbanistiche; c) che gli errori materiali poterebbero essere
corretti anche di ufficio. Tuttavia, le

correzioni che sono state apportate al

dispositivo della sentenza impugnata andavano convalidate.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Di Vito Francesco, Angelo
e Osvaldo Notaroberto e Falanga Rita per un motivo articolato su più profili. I
coniugi Colacino e Serva in questa fase non hanno svolto attività’ giudiziale.
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traslativo connesso alla pronuncia costitutivo di cui al cap 1 del dispositivo

Tuttavia, agli atti esiste il deposito di procura ad litem conferita con atto a
firma autenticata da Serva Edda all’avv. Poto Nicola in data 20 marzo 2012.
In forza di tale procura, il procuratore di Serva Edda ha partecipato
all’udienza pubblica di discussione.
Motivi della decisione

1.= Con l’unico motivo di ricorso Di Vito Francesco, Notaroberto Angelo e
Osvaldo e Falanga Rita, lamentano ex art. 360 n. 4 cpc., la nullità della
sentenza e del procedimento. Vizio di nullità della sentenza di primo grado
denunciato in appello ex art. 161 cpc. Vizio di omessa pronuncia e/o mancata
rilevazione ex officio della violazione del giudicato interno verificatosi in
primo grado. Nullità della sentenza di appello.
*

Secondo i ricorrenti, la Corte di Salerno non avrebbe rilevato un dedotto vizio
di violazione del giudicato interno. In particolare, specificano i ricorrenti, la
sentenza non definitiva nel disporre di rimettere “con separata ordinanza la
causa davanti al giudice istruttore per l’ulteriore corso del giudizio quanto
all’ulteriore profilo risolutorio dedotto dai convenuti”, aveva rinviato alla fase
istruttoria solo per l’accertamento dell’effettiva edificabilità del terreno
compromesso ed alla possibilità di appurare la sussistenza di un possibile
inadempimento da parte degli attori. In altri termini, i ricorrenti ritengono che
la sentenza non definitiva, rinviando all’istruttoria per accertare l’effettiva
edificabilità del terreno, riteneva identificato l’obbligo degli originari attori di
trasferire il terreno di mq. 33.000. Posto che gli originari attori non avevano
impugnato la sentenza non definitiva, né direttamente, né tramite apposita
riserva il capo della sentenza contenente la verificazione della volontà
contrattuale delle parti e la qualificazione delle obbligazioni a carico della
4

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(

signora Serva era passato in giudicato. Pertanto, la sentenza definitiva non
poteva qualificare il contratto in questione quale vendita dell’appartamento a
fronte dei titoli azionari della Palinuro spa. Piuttosto la sentenza definitiva
avrebbe, sempre secondo i ricorrenti, statuito in modo contrario su questioni

capi per non essere stata appellati dagli attori avevano acquisito efficacia di
giudicato. Il Tribunale dunque pur essendo privo della potestas decidendi
relativamente ai capi della sentenza già decisi con la pronuncia non definitiva,
avrebbe statuito in modo diametralmente opposto rispetto a quanto ivi
previsto, violando i limiti del giudicato interno. Sennonché, specificano gli
attuali ricorrenti, pur avendo evidenziato nell’atto di appello il vizio di
violazione del giudicato interno operato dalla sentenza definitiva, la Corte di

appello non solo avrebbe omesso di rilevare ex officio il vizio di violazione
del giudicato interno, ma avrebbero omesso di pronunciarsi sul vizio
denunciato ed eccepito dagli appellanti.
Pertanto, dica la Suprema Corte, concludono i ricorrenti, se nel caso di
pronunzia non definitiva il giudice resti da questa vincolato per le questioni
definite e per quelle dipendenti e se, quindi il giudice incorra in error in
procedendo nel risolvere le medesime questioni in senso diverso con la
sentenza definitiva: Dica ancora la Suprema Corte, se in caso di violazione del
giudicato interno operato in primo grado, i giudici del gravame incorrono in
error in procedendo ex art. 360 n. 4 cpc., qualora non rilevino ex officio detto
vizio e/o non si pronuncino sulla specifica eccezione proposta.
1.1.= La censura è infondata.
Così, come hanno evidenziato gli stessi ricorrenti e come si legge nella
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documentalmente provate e già verificate dalla sentenza non definitiva i cui

sentenza impugnata a pag. 5, il Tribunale di Salerno con sentenza non
definitiva n. 1397 del 29 aprile 1998
risoluzione del contratto(
via riconvenzionale>

)

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