Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28725 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 16/12/2020), n.28725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19626-2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del proprio legale rappresentante,

L.D., elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 26, presso

lo studio dell’avvocato GAETANO TASCA, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 11/02/2015;

udità la relazione della causa Svolta nella pubblica udienza del

17/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TASCA che fa presente che

(OMISSIS) SRL è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale

di Milano n. (OMISSIS) che deposita e inoltre che la curatela

fallimentare ha manifestato disinteresse al giudizio. Fa presente

inoltre che L.D. ricorrente in proprio limitatamente al

ricorso relativo all’annualità d’imposta primo semestre 2005 non ha

revocato mandato, sicchè l’Avv. Tasca presterà il proprio mandato

nell’interesse limitatamente di L.D.. Si rimette agli

atti. Accoglimento per la parte per la quale è officiato;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla emissione di 4 avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia Delle Entrate nei confronti della (OMISSIS) srl, con cui accertava una maggior imposta Ires e Irap. Ulteriore avviso di accertamento era emesso nei confronti del L.D. già socio accomandatario della società (OMISSIS) sas.

Sia la società (OMISSIS) srl che il L.D. proponevano ricorso avverso tali atti, di contenuto analogo.

La Commissione Provinciale di Milano, riunti i ricorsi, li respingeva. Sia la società (OMISSIS) che il L.D., proponevano appello, che era respinto dalla commissione regionale della Lombardia (sent. 417/2015).

Propongono ricorso in Cassazione i contribuenti, affidandosi a 7 motivi così sintetizzabili:

1) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

2) Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un punto decisivo della controversia ed anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per error in procedendo;

3) Violazione dell’art. 2729 c.c., degli artt. 113, e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.p.c., in relazione all’art. 260 c.p.c., n. 3.

5) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per pronuncia extrapetizione.

6) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si costituiva con controricorso l’Agenzia Delle Entrate, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente si duole della motivazione, solo apparente e priva di elementi atti a rivelare il percorso logico seguito dal giudice. La sentenza di secondo grado – nell’esaminare i motivi dell’appello con cui il contribuente riteneva che le prestazioni disconosciute dall’ufficio impositore, fossero reali e consistenti, allegando ulteriore documentazione, (come da atto la stessa sentenza impugnata,) – si limitava ad affermare “le dichiarazioni rese da terzi -in qualità di imputati, di testimoni o di imputati in procedimento penale connesso – possono essere autonomamente e liberamente valutate dal giudice tributari quali indizi al fine della formazione del libero convincimento del giudice”. La motivazione era poi completata dalla ulteriore affermazione “nel merito la fittizietà degli ingenti costi sostenuti per inutili ed improbabili consulenze e ricerche di mercato conclamano l’intento fraudolento perseguito dagli appellanti finalizzato esclusivamente a dotarsi di capitali abusivamente sottratti all’attivo societario per essere poi depositati ed utilizzati all’estero per finalità personali e comunque estranee all’oggetto sociale con ciò esaurendo il percorso argomentativo.

Nella sentenza gravata, quindi si è dato solo atto sia di dichiarazioni accusatorie rese in sede penali (senza indicare nè il nome di colui che avesse fatto tali dichiarazioni e neppure il contenuto delle stesse) sia di costi fittizi, per inutili ed improbabili consulenze e ricerche di mercato al solo fine di eludere le imposte senza minimamente specificare perchè le consulenze e ricerche di mercato fossero da considerare inutili.

Costituisce ius receptum il principio, secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La CTR ingiustificatamente si è sottratta alla attività sopra descritta, non illustrando e specificando le ragioni della decisione assunta. In particolare dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice non chiarisce la valutazione critica delle prove effettuata su cui abbia fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni fosse pervenuta alla propria determinazione, rendendo quindi una motivazione apparente.

La Commissione regionale avrebbe dovuto specificare chi avesse fatto la dichiarazione accusatoria circa la partecipazione del contribuente al disegno fraudolento diretta a sottrarre imposte al fisco, se tale dichiarazione fosse de relato o meno, se fosse specifica o generica, se vi fossero stati riscontri in sede penale circa la veridicità delle dichiarazioni se il dichiarante avesse interesse a fare tali dichiarazioni.

In altri termini il giudice di secondo grado, rifuggendo da qualsiasi affermazione generica, avrebbe dovuto dar conto in sentenza delle risultanze di quella verifica, dovendo individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (vedi Cass. n. 1110 2 del 2017). Sebbene spetta al potere discrezionale del giudice di merito la valutazione degli atti su cui fonda il proprio convincimento, ma tale processo logico non esclude la valutazione in sede di legittimità. La conclusione finale deve essere tale da permettere di apprezzare l’avvenuta corretta valutazione dei documenti e dei dati, non potendo prescindere dalla loro oggettiva sintomaticità e rilevanza. La sintesi non deve mai tradursi in una sostanziale omissione argomentativa come nel caso in esame in cui non si comprende perchè le dichiarazioni rese in processo penale fossero sufficienti e perchè le prestazioni relative alle consulenze aziendali e alle ricerche di mercato fossero inutili.

In definitiva, sussiste il difetto di insufficiente motivazione dedotto ove si consideri che la pronuncia manca di qualsiasi esplicitazione del quadro probatorio nè alcuna disamina logico – giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014). Pur dovendosi considerare, (in base al quadro probatorio vigente, come delineato dalla Suprema Corte), che ove l’Amministrazione ritenga, come nel caso in esame, che gli elementi dedotti dal contribuente siano insufficienti od inadeguati, avendo riscontrato circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati,(nel caso indagine penale), può contestare l’inerenza adducendo l’esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all’impresa, in tal caso l’onere probatorio circa l’inerenza dei costi gravava sul contribuente – imprenditore al fine di smentire le contestazioni dell’Ufficio (Cass. Civ., 16 novembre 2011, n. 24065; Cass. Civ., 9 agosto 2006, n. 18000; Cass. Civ., 25 febbraio 2010, n. 4554; Cass. Civ., 26 aprile 2017, n. 10269; Cass. Civ., 5 maggio 2011, n. 9892; Cass. Civ., 16 maggio 2007, n. 11205; Cass. Civ., 30 maggio 2018, n. 13588,). Poichè nel caso il contribuente con l’appello ha dedotto che le prestazioni erano vere e reali e di non aver partecipato all’accordo truffaldino dedotto, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare criticamente tali prove offerte. Nella realtà della concorrenza del mondo imprenditoriale è imprescindibile comprendere i bisogni e le aspettative del consumatore finale, sicchè in astratto una impresa di medie dimensioni, ha tra i costi inevitabili quello per le ricerche di mercato, e solo ove nella valutazione in concreto di tali spese dovesse emergere la loro antieconomicità e l’incongruenza si sarebbe potuto escludere l’inerenza, in base al principio secondo cui chiunque svolga un’attività economica dovrebbe, secondo l’id quod plerumque accidit, indirizzare le proprie condotte verso una riduzione dei costi ed una massimizzazione dei profitti, e quindi le condotte improntate all’eccessività di componenti negativi di reddito sono rivelatrici di un occultamento di capacità contributiva, non trovando la spesa giustificazione nell’esercizio dell’attività d’impresa.

La Commissione regionale, invece, si è limitata, in definitiva, al fine di escludere la inerenza dei costi, ad affermare l’inutilità e l’improbabilità della spesa, senza specificare da dove traesse tale valutazione, nè una maggiore specificazione la si può rinvenire nel passaggio argomentativo precedente in cui affermava genericamente che il convincimento si potesse anche trarre dalle dichiarazioni rese in sede penali da terzi come si è detto. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, rimanendo così assorbiti gli altri motivi del ricorso, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà procedere alla rivalutazione degli elementi di prova offerti dal contribuente e /o desumibili dall’atto di accertamento, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione Lombardia (in diversa composizione).

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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