Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28724 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo

studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, rappresentata e difeso

dall’avvocato BALDI ENRICO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

B.F.;

– intimata –

Nonchè da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CERRAI UMBERTO,

BARTALENA PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, REGIONE

TOSCANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 432/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/03/2009 R.G.N. 560/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

Udito l’Avvocato FEDELI VERDIANA;

uditi gli avvocati MOSCA GIOVANNI PASQUALE per delega ENRICO BALDI,

NICOLA PALOMBI per delega COSTANZA ACCIAI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Firenze, in relazione alla domanda di B.F. intesa ad ottenere, nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Toscana, il pagamento dell’assegno per l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, come modificata dalla L. n. 238 del 1997, ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della pretesa, ribadendo la legittimazione passiva esclusiva del Ministero, nonchè escludendo sia la necessità del preventivo esperimento del ricorso amministrativo avverso la contraria decisione della commissione medica ospedaliera, sia la decadenza dalla domanda giudiziale per tardività rispetto al termine triennale introdotto dalla L. n. 238 del 1997.

2. Di tale decisione il Ministero della Salute domanda la cassazione, con due motivi, sostenendo, anche in questa sede, l’avvenuta decadenza dalla domanda in giudizio e la impropombihtà della stessa per la mancata presentazione del ricorso in via amministrativa.

Resiste con controricorso la parte privata, che propone altresì ricorso incidentale condizionato, con unico motivo, deducendo che, comunque, il termine di decadenza andrebbe calcolato a decorrere dalla data di conoscenza della irreversibilità del danno epatico causato dalla emotrasfusione. Si è costituita altresì la Regione Toscana, che ha pure depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va accolto il primo motivo di quello principale, con assorbimento del secondo, e dichiarato inammissibile l’incidentale. in base alla seguente motivazione redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

2. Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria in questione, contratta in epoca precedente all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997, che ha esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformità ai principi generali, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall’entrata in vigore della modifica legislativa (cfr.

Cass. n. 25746 del 2009). Nella specie, tale decadenza risulta verificata essendosi accertato che la domanda amministrativa fu presentata il 21 settembre 2000, oltre il termine triennale predetto.

3. La statuizione della Corte d’appello, che ha escluso la decadenza, mentre rende inammissibile, per mancanza di soccombenza, pure implicita, il ricorso della parte privata, comporta l’accoglimento della prima censura sollevata dal Ministero.

4. Alla cassazione consegue la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con il rigetto della domanda attorea. Il formarsi recente della giurisprudenza sopra richiamata induce alla compensazione delle spese dell’intero processo fra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e dichiara inammissibile l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Compensa fra tutte le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA