Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28724 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/10/2021, (ud. 09/07/2021, dep. 18/10/2021), n.28724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 26306 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

GAM PLAST s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso

introduttivo, dagli Avv.ti Fabio Cramarossa e Maria Grazia Mastino,

presso il cui studio in Torino, Via Amedeo Avogadro, 24, è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 364/38/15 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte depositata il 30.03.2015;

udita nella camera di consiglio del 09.07.2021 la relazione svolta

dal consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda contenziosa trae origine dalla notifica nei confronti della società contribuente di un avviso di accertamento a titolo di IVA ed IRES per l’anno 2004 fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza dal quale era emerso che la società aveva dedotto costi e detratto IVA relativamente a tre fatture per operazioni (attività di vigilanza notturna e festiva) inesistenti ricevute dalla ditta individuale D.S.A., esercente attività di commercio ambulante e all’ingrosso.

La Commissione tributaria provinciale di Torino ha accolto l’opposizione proposta dalla contribuente avverso la quale ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate la cui impugnazione è stata accolta dalla CTR.

In particolare, ha valorizzato le dichiarazioni del soggetto emittente le fatture che, in sede di verifica della Guardia di Finanza, aveva dichiarato che le prestazioni di cui alle fatture non sono mai avvenute, mentre, con riguardo ad una scrittura privata di conferimento alla ditta D.S. dell’esecuzione di lavori per conto della ricorrente, ne ha segnalato lo “scarso valore probatorio” in quanto priva di data certa, errata nella qualificazione del soggetto che doveva eseguire i lavori (indicata come “società”, anziché “ditta individuale”).

Peraltro, ha segnalato l’eterogeneità delle prestazioni eseguite (attività di vigilanza) rispetto all’attività esercitata dalla fatturante (commercio ambulante e all’ingrosso) ed il richiamo, in fattura, agli “accordi verbali” e non alla “scrittura privata”.

Infine, ha evidenziato il valore “poco probante” dell’avvenuto pagamento delle fatture.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente per tre motivi.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene eccepita la “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e degli artt. 2697 e 2729 c.c. laddove ha ritenuto motivato l’avviso di accertamento in presenza di un unico elemento”.

In sostanza, l’accertamento sarebbe stato ritenuto fondato nonostante lo stesso si sia basato su un unico elemento costituito dalla dichiarazione di un terzo (il D.S.) essendo stati gli ulteriori argomenti valorizzati in sentenza introdotti solo in sede contenziosa.

Da qui la violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova e della prova indiziaria essendo stata fondata la decisione su un unico indizio.

2. Con il secondo motivo si deduce “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e artt. 2697,1350,2725 c.c.”.

La CTR ha preteso il requisito della data certa per un contratto per il quale la stessa non è prevista ai sensi dell’art. 1350 e 2727 c.c..

3. Con il terzo motivo viene eccepita la “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per vizio di motivazione apparente che si traduce in violazione di legge”.

La motivazione non poteva essere fondata sulla circostanza che la scrittura prodotta fosse priva di data certa e sull’errata indicazione della fatturante come “società semplice” anziché “ditta individuale”.

Inoltre, la CTR ha omesso di spiegare per quale ragione l’effettivo pagamento della prestazione non possa essere considerato idoneo a fornire la prova dell’effettività delle prestazioni.

Carente, altresì, la motivazione in ordine alla decisività delle dichiarazioni del D.S. la cui autenticità della firma in calce alla scrittura privata non era mai stata oggetto di contestazione.

Tali carenze integrerebbero il vizio di motivazione apparente con conseguente vizio della sentenza impugnata.

4. Il primo ed il secondo motivo sono infondati e possono essere esaminati congiuntamente.

Si lamenta, in sostanza, che l’accertamento sia stato fondato sulle sole dichiarazioni del terzo (amministratore della ditta fatturante) e che le ulteriori argomentazioni addotte dalla CTR per giustificare la fondatezza della pretesa tributaria siano state “allegate” solo in giudizio.

In primo luogo si deve tenere conto che “nel processo tributario, le dichiarazioni rese da un terzo, inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell’Ufficio” (Cass. sez. 6-5, n. 9316 del 20 maggio 2020 ed altre conformi precedenti).

Nel caso di specie, l’accertamento ha fatto riferimento a quelle dichiarazioni e risulta che il contribuente sia rimasto silente in sede di accertamento.

Solo in sede di giudizio ha prodotto la scrittura privata sulla quale l’Agenzia si è difesa contestandone la valenza probatoria per come si desume dalla ricostruzione di cui a pag. 3 del controricorso.

La CTR ha compiuto una valutazione complessiva di elementi idonei a dimostrare l’inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture e dalla mancanza della data certa non ha fatto discendere l’ininfluenza del contratto ma la sua inidoneità a superare i dati presuntivi emergenti dal complesso degli altri elementi valorizzati.

Corretta l’affermazione circa la scarsa rilevanza probatoria dell’avvenuta (formale) dimostrazione della irrilevanza del pagamento delle fatture.

Ed infatti, “in materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’ operazione fittizia” (Cass. sez. 5, n. 33915 del 19 dicembre 2019).

5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Nella più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, a seguito delle modifiche introdotte al vizio di cui all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5, che ha determinato la riduzione al c.d. “minimo costituzionale ” del vizio motivazionale denunciabile in sede di legittimità è stato affermato che “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. sez. un., n. 8053 del 7 aprile 2014) e precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. sez. un., n. 22232 del 3 novembre 2016).

In applicazione di tale principio, ribadito da numerosi successivi arresti (fra cui Cass. sez. 4, n. 3819 del 14 febbraio 2020; Cass. sez. 1, n. 13248 del 30 giugno 2020; Cass. sez. 5, n. 13977, del 23 maggio 20199) deve essere rigettato non essendo riscontrabile nessuno dei vizi indicati avendo dato la CTR adeguata giustificazione del proprio convincimento attraverso un esame complessivo e coerente del compendio probatorio acquisito del quale non è possibile un riesame nel merito in questa sede.

6. Il ricorso va, conclusivamente rigettato e la regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente grado di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Da atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

 

 

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