Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28723 del 30/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 30/11/2017, (ud. 25/09/2017, dep.30/11/2017),  n. 28723

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Immobiliare Casaccie s.r.l. propose ricorso avverso un avviso d’accertamento attraverso cui fu recuperata a tassazione, per il 2004, l’iva non versata in ordine ad un’operazione permutativa ritenuta dall’ufficio ravvisabile in ordine ad un contratto di locazione stipulato dalla stessa società.

In particolare, tale contratto prevedeva che “in considerazione dei lavori di risistemazione che vengono concordati con la conduttrice e ad essa facenti carico.. si è stabilito di concedere uno sconto sul canone di locazione limitatamente alla parte immobiliare.. per i primi tre anni di vigenza del presente contratto. Detto sconto sarà pari al 22% del totale annuo..”.

L’Agenzia delle entrate ritenne che tale accordo configurasse, ai fini Iva, un’operazione di permuta, poichè era ravvisabile una duplice e sinallagmatica prestazione di servizi (da un lato la concessione in locazione, e dall’altro l’esecuzione dei lavori di sistemazione dell’immobile).

Pertanto, l’ufficio, in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 11, ha ritenuto che le parti contrattuali avessero realizzato un’operazione imponibile, recuperando a tassazione la differenza sull’iva non versata.

La Ctp accolse il ricorso.

L’Agenzia propose appello, rigettato dalla Ctr, che escluse che le parti avessero concluso un’operazione permutativa, in quanto la società conduttrice aveva eseguito i suddetti lavori per un proprio specifico interesse, allo scopo di rendere la cosa locata idonea alle proprie esigenze, ritenendo dunque che tali lavori non fossero stati eseguiti a favore del proprietario.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo.

La società resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo formulato, la parte ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 11 e art. 1576 c.c., avendo la Ctr erroneamente ritenuto che i lavori di risistemazione dell’immobile locato fossero stati eseguiti per rendere il bene idoneo alle esigenze del conduttore, in quanto essi, invece, erano conformi all’interesse del proprietario (in capo al quale grava peraltro l’obbligo di eseguire opere di straordinaria manutenzione: art. 1576 c.c.).

Il ricorso è fondato.

Anzitutto, vanno respinte le eccezioni preliminari d’inammissibilità del ricorso. Con la prima eccezione è stato eccepito che il ricorso sarebbe diretto al riesame del merito, in ordine alla qualificazione del contratto di locazione stipulato dalla società controricorrente, e che lo stesso ricorso sarebbe privo di autosufficienza in quanto non riporta il testo integrale della motivazione della Ctr.

L’eccezione è infondata, poichè l’Agenzia ha dedotto la violazione delle suddette norme in ordine alla corretta qualificazione giuridica della riduzione del canone di locazione, a fronte di lavori di ristrutturazione dell’immobile locato da parte del conduttore, ai fini della determinazione dell’imponibile Iva. Nè concretizza il difetto di autosufficienza la mancata trascrizione integrale della motivazione adottata dalla Ctr, in quanto sia dallo stesso ricorso che dalla sentenza impugnata si desume con chiarezza il contenuto della decisione del giudice d’appello.

Con l’altra eccezione, la società ha dedotto l’inammissibilità del ricorso poichè tendente al riesame del merito circa l’interpretazione della clausola contrattuale – sopra riportata – come riferita ad una fattispecie di permuta, ed essendo privo del requisito dell’autosufficienza non avendo indicato le affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata, in contrasto con le norme applicabile nel caso concreto.

Tale eccezione è parimenti destituita di fondamento in quanto l’unico motivo di ricorso ha censurato – come detto – la non corretta applicazione delle norme richiamate, ovvero l’erronea sussunzione della fattispecie di fatto nell’ambito del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 11 e art. 1576 c.c..

Premesso ciò, il ricorso è fondato.

La Ctr ha ritenuto di escludere che le parti avessero concordato un’operazione di permuta, in quanto i lavori in questione furono previsti nel contratto ed eseguiti per rendere l’immobile locato idoneo alle esigenze del conduttore, come peraltro confermato dal rilievo per cui, data la lunga durata di efficacia contrattuale (dodici anni a seguito di rinnovo), i lavori eseguiti costituirono un beneficio sostanzialmente per il conduttore.

Tuttavia, tale argomento non preclude la configurabilità dell’operazione imponibile Iva, ravvisabile nel fatto oggettivo del sinallagma tra la riduzione del canone per i primi tre anni e il pagamento dei lavori stessi.

In altri termini, la riduzione del canone per il 22% del totale del canone annuo, per i primi tre anni, ha concretizzato la controprestazione relativa ai lavori effettuati da parte del proprietario; che poi tali lavori abbiano realizzato l’interesse sostanziale del conduttore non incide sullo schema sinallagmatico contrattuale che può essere correttamente configurato come operazione permutativa imponibile Iva a norma del suddetto art. 11.

In particolare, rispetto alla disposizione civilistica – di cui all’art. 1552 c.c. – la norma contemplata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 11, amplia, ai fini Iva, l’ambito applicativo delle permute estendendolo anche all’ipotesi di permute di servizi con altri servizi e alle permute tra beni e servizi.

Al riguardo, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto la permuta non deve essere considerata come un’unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina Iva, sia in merito alla sussistenza dei presupposti di assoggettamento al tributo, sia in merito alla determinazione della base imponibile ed all’aliquota applicabile.

Nel caso di permute di servizi con altre prestazioni di servizi, come nella fattispecie, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, relativo ai lavori di risistemazione dell’immobile locato, equivale in parte qua al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l’operazione si considera effettuata e sorge l’obbligo di emissione della fattura.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Ctr della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA