Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28723 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CIVININI

12, presso lo studio dell’avvocato CASSIANO MASSIMO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARLETTA LORETTA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1463/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/11/2008 r.g.n. 22/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato FEDELI VERDIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Firenze, in relazione alla domanda di B.D., intesa ad ottenere il pagamento dell’assegno per l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, come modificata dalla L. n. 238 del 1997, in riforma della decisione di primo grado ha accolto la domanda condannando il Ministero della Salute al pagamento del beneficio.

2. Di tale decisione il Ministero domanda la cassazione, con un unico motivo, lamentando che la malattia sia stata considerata indennizzabile pur in assenza di danni funzionali e pur difettando la ascrivibilità della stessa alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981.

3. La parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

2. Va anzitutto esclusa la violazione dell’art. 366-bis c.p.c., rilevata dalla parte controricorrente, considerato che il quesito appare formulato con puntualità ed è pertinente rispetto alle censure sollevate.

3. Secondo la giurisprudenza di legittimità recentemente definitasi nella materia in esame, la L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, letto unitamente all’art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi, pure alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle categorie di cui alla tabella B annessa al t.u. approvato con D.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 (cfr. Cass., sez. un., n. 12538 del 2011, a componimento del relativo contrasto giurisprudenziale; in senso conforme, cfr. Cass. n. 17158 del 2008; in senso difforme, cfr. Cass. n. 10214 del 2007).

4. In base al richiamato principio, nella controversia in esame s’impone la cassazione della sentenza impugnata, che ha riconosciuto il diritto al beneficio pur essendosi esclusa, in base all’accertamento medico-legale espletato in giudizio, la ricorrenza del predetto requisito, in assenza di danni funzionali della malattia riconducibili alla predetta tabella.

5. La causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda attorea. Il consolidarsi recente della giurisprudenza induce alla compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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