Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28722 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28722 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MATERA LINA

Data pubblicazione: 30/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 406-2008 proposto da:
ROMANO

GUIDO

RMNGDU48L27D9600,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 62, presso lo
studio dell’avvocato BONANNI CRISTIANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LIBORI FRANCO;
– ricorrente contro

2013
2486

CURATELA FALL SUD AUTO SRL, IN PERSONA DEL SUO CURATORE
FALLIMENTARE,

P.I.01443970858,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RONCEGNO 5, presso lo studio
dell’avvocato CARPENTIERI FRANCESCA, rappresentata e

l

‘-‘2A–‘-‘5.–\’2—–

difesa dall’avvocato D’ARMA GAETANO;
– controricorrente nonchè contro

ZUPPARDO FORTUNATO, CURATELA FALL COFIAL SCARL IN
PERSONA DEL CURATORE, COSENTINO ROSARIA;

avverso la sentenza n. 114/2007 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 27/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10-3-1999 la CO.FI.AL soc.
cooperativa a r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Gela Romano
Guido, Zuppardo Fortunato e la Sud Auto sr.!., assumendo che con

pubblica di un appezzamento di terreno con annessi fabbricati adibiti
a magazzini ed uffici, sito in Gela, contrada Piana del Signore,
appartenente al Fallimento della LEM sr.!., aveva dichiarato di
essere stato il prestanome di Romano Guido, quale legale
rappresentante della Sud Auto s.r.1., e si era obbligato a trasferire il
suddetto immobile al reale proprietario. Aggiungeva che con
successivo decreto emesso il 17-12-1997 il giudice del Fallimento
aveva trasferito allo Zuppardo, dietro versamento della somma di lire
389.240.000, oltre spese ed accessori, l’immobile in questione. Tanto
premesso, l’attrice, sostenendo che l’acquisto del compendio era
stato effettuato con denaro sottratto dal Romano, all’epoca
amministratore unico della Cooperativa, da conti correnti nella
disponibilità dell’istante, chiedeva che venisse dichiarata la nullità
della scrittura privata e del decreto di trasferimento, e che i
convenuti fossero condannati alla restituzione dell’immobile ovvero,
in subordine, al pagamento della somma di euro 210.818,22, oltre
interessi e rivalutazione,

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scrittura privata del 10-10-1997 lo Zuppardo, aggiudicatario all’asta

Nel costituirsi, il Romano chiedeva il rigetto della domanda,
deducendo di avere impiegato somme proprie per l’acquisto
dell’immobile. Lo Zuppardo affermava di aver agito su incarico
dell’amministratore della Sud Auto, e manifestava la propria

Successivamente veniva integrato il contraddittorio nei
confronti di Cosentino Rosaria, moglie dello Zuppardo, in regime di
comunione legale.
A seguito della dichiarazione di fallimento della Sud Auto, si
costituiva in giudizio la Curatela, chiedendo la condanna dei coniugi
Zuppardo e Cosentino al trasferimento dell’immobile acquistato
all’asta fallimentare.
Con sentenza in data 7-8-2002 il Tribunale di Gela condannava
il Romano al pagamento in favore della CO.FI.AL , società
cooperativa a r.1., della somma di euro 18 497,4 , oltre rivalutazione
ed interessi; rigettava ogni altra domanda proposta dall’attrice;
trasferiva da Zuppardo Fortunato e Cosentino Rosa, coniugi in
comunione dei beni, alla Curatela del Falllimento della Sud Auto
s.r.l. la piena proprietà dell’appezzamento di terreno in questione;
dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la domanda
riconvenzionale avanzata dal Romano nei confronti dello Zuppardo e
della Cosentino, diretta ad ottenere il trasferimento in suo favore
dell’immobile oggetto di causa.

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disponibilità a trasferire la proprietà dell’immobile all’avente diritto.

Avverso la predetta decisione proponevano appello Romano
Guido e appello incidentale la CO.FI . Al.
Con sentenza in data 27-4-2007 la Corte di Appello di

inammissibile,

rigettava
in

l’appello

quanto

principale

tardivamente

e

proposto,

dichiarava
l’appello

incidentale.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Romano
Guido, sulla base di quattro motivi.
La Curatela del Fallimento della Sud Auto s.r.l. ha resistito
con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività
difensive.
Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., in ordine alla ritenuta
ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla Curatela
del Fallimento della Sud Auto Deduce che tale domanda proposta
solo all’udienza del 6-6-2001, avrebbe dovuto essere dichiarata
inammissibile, in quanto il diritto di proporre domanda
riconvenzionale si era già consumato in capo alla Sud Auto in bonis,
la quale, ricevuta il

10 3 1999

la notifica della citazione

introduttiva, non aveva proposto tale domanda nel prescritto termine
di venti giorni prima dell’udienza di comparizione, fissata per l’8-6-

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Caltanissetta

1999, ma era rimasta contumace. Fa presente che la Curatela, come
successore universale della società

in bonis,

assume la stessa

posizione processuale della società stessa, e quindi soggiace alle
preclusioni in cui questa sia incorsa.

degli artt. 183 e 167 c.p.c., in ordine alla ritenuta inammissibilità
della domanda riconvenzionale proposta dal Romano in risposta a
quella formulata dalla Curatela del Fallimento della Sud Auto.
Sostiene che tale domanda era ammissibile, in quanto l’interesse del
Romano a chiedere il trasferimento in proprio favore dell’immobile
si è sostanziato solo a seguito della riconvenzionale del Fallimento
della Sud Auto, e l’art. 183 c.p.c. attribuisce la possibilità di
proporre – le domande e le eccezioni. che sono conseguenza della
domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione
degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché dell’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, in ordine all’interpretazione delle due
scritture private tra il Romano e lo Zuppardo Sostiene che la
fondatezza della domanda riconvenzionale del Romano risiedeva nel
mancato verificarsi della condizione sospensiva apposta nelle
scritture di mandato, e cioè nel fatto che la Sud Auto sarebbe
divenuta la proprietaria del compendio immobiliare unicamente ove
avesse conseguito l’erogazione del finanziamento da parte di un

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Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione

istituto di credito o, in alternativa, avesse ottenuto un aumento del
capitale sociale, idoneo all’acquisìzione del bene nell’abito
societario. Deduce che la Corte di Appello non ha colto l’essenza
della scrittura privata confermativa del conferimento, da parte del

laddove non si fossero verificate le condizioni suddette per il
passaggio dell’immobile in proprio favore. Lo Zuppardo, quale
mandatario del Romano, si era impegnato a trasferire l’immobile
all’ – effettivo soggetto titolare – . In mancanza delle condizioni sopra
indicate perché l’immobile fosse traferito alla società, il bene
spettava al Romano, quale effettivo soggetto titolare.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli
artt. 112, 115 e 210 c.p.c., nonché l’omessa e insufficiente
motivazione. Deduce che l’appellante aveva chiesto di acquisire
mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. documentazione
contabile della COFIAL relativa al quarto trimestre del 1997 che
avrebbe dimostrato come tutte le somme prelevate dal Romano
fossero state restituite. Il legittimo diritto dell’attore alla prova
richiesta è stato compresso con motivazione inconferente, con la
quale è stato richiamato solo un elaborato peritale svolto in sede
penale, senza contraddittorio, che ha considerato solo la
movimentazione bancaria e non anche la prima nota della COFIAL e

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ricorrente, del mandato all’acquisto del bene in proprio favore,

altre ricevute della società, oggetto della richiesta di esibizione del
Romano.
2)1! ricorso è improcedibile.
Il ricorrente ha espressamente dichiarato, a pagina 2 del

stata notificata in data 17-10-2007. Egli, tuttavia, si è limitato a
produrre copia autentica della sentenza impugnata, non
accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto
stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c.,
comma 2, n. 2.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, la
previsione -di cui al citato art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.- dell’onere
di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al
comma I della stessa norma, della copia della decisione impugnata
con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta,
funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione -a tutela
dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del
rispetto del vincolo della cosa giudicata formale-, della tempestività
dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta
avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con
l’osservanza del cosiddetto termine breve. Pertanto, nell’ipotesi in
cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la
sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una

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ricorso, che la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta gli era

copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di
notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato
improcedibile, restando possibile evitare detta declaratoria soltanto
attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta

estensivamente, purché entro il termine di cui dell’art. 369, comma 1,
c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non
contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la
relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui
emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. S.U. 16-42009 n. 9005; Cass. 1-12-2009 n. 25696; Cass. 26-4-2010 n. 9928;
Cass. 11-5-2010 n. 11376; Cass. 10-9-2010 n. 19271; Cass. 10-122010 n. 25070).
Per le ragioni esposte il ricorso in esame deve essere
dichiarato improcedibile, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla
resistente Curatela del Fallimento Sud Auto s.r.1., liquidate come da
dispositivo.
Nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attività
difensire, non va emessa alcuna pronuncia sulle spese.

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nel rispetto dell’art. 372, comma 2, c.p.c., applicabile

P.Q.M.

La Corte eiteAta dichiara improcedibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di
cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Il Consigliere estensore

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2-11-2013

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