Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28722 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29195 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

F.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Leone

e Antonella Giglio per procura speciale in calce al ricorso,

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo difensore

in Roma, via Gramsci n. 14;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 137/24/10, depositata il giorno 15

ottobre 2010;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Dott. Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle Entrate di Pavia aveva emesso avviso di accertamento con il quale, relativamente all’atto con il quale la contribuente aveva ceduto la propria attività di farmacia, aveva recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 2003, ai fini Irpef, Irap e imposta sostitutiva, una maggiore plusvalenza non dichiarata relativamente al valore di avviamento dell’esercizio; in particolare, il suddetto maggior valore era stato determinato tenendo conto del fatto che l’Ufficio finanziario aveva contestato il valore dichiarato nell’atto di cessione ai fini dell’imposta di registro e, a seguito di notifica dell’avviso di rettifica e di liquidazione, il suddetto valore era stato definitivo mediante accertamento con adesione da parte dell’acquirente; avverso il suddetto atto aveva proposto ricorso la contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Pavia aveva accolto il ricorso, ritenendo che il valore di cessione di una azienda non può basarsi unicamente sul valore resosi definitivo ai fini dell’imposta di registro, poichè con questa viene tassato il valore ceduto, mente per le imposte sui redditi occorre fare riferimento al corrispettivo della cessione; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle Entrate;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’Ufficio finanziario, nell’ambito dell’accertamento induttivo finalizzato all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale non dichiarato derivante dalla cessione di azienda, può tenere conto dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, essendo onere della contribuente, in questi casi, superare la presunzione della corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva, onere cui la contribuente non aveva assolto;

la contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia in epigrafe, ed ha depositato memoria;

si è costituita l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), per non avere rilevato il giudicato interno formatosi sulla questione della illegittimità dell’avviso di accertamento relativo alla rilevazione per competenza nell’esercizio 2002 dell’importo contestato;

in particolare, la ricorrente evidenzia che con il ricorso introduttivo aveva contestato non solo la non correttezza della pretesa nella determinazione del valore della plusvalenza sulla base del maggior valore, rispetto a quanto dichiarato, definito in adesione da parte della cessionaria alla contestazione relativa all’imposta di registro da corrispondere, ma anche la non correttezza della pretesa relativa al recupero dei costi per merce non di competenza nell’esercizio 2002, questione sulla quale l’Amministrazione finanziaria aveva fatto espressa acquiescenza in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado e di appello dalla stessa proposto;

il motivo è infondato, per quanto di ragione;

la pronuncia impugnata ha esaminato il motivo di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, limitato alla sola questione del valore della plusvalenza relativa alla cessione dell’azienda, ed ha, quindi, reso pronuncia su tale specifico motivo, ritenendo, in tal modo, che le eventuali ulteriori questioni, non poste alla sua attenzione, fossero fuori dal thema decidendum, in quanto non costituenti ragione di contestazione delle parti;

pertanto, il dispositivo della pronuncia del giudice di secondo grado, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, nel rigettare il ricorso della contribuente avverso l’atto di accertamento, deve essere valutato unicamente alla luce della unica questione prospettata in sede di gravame, ed in relazione a tale ultimo profilo deve essere, consequenzialmente, considerata la statuizione di rigetto del ricorso proposto avverso l’atto di accertamento;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 6000, art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo e dell’art. 2739 c.c., in quanto ha ritenuto, erroneamente, che il valore definito dall’acquirente in sede di accertamento dell’imposta di registro per la cessione dell’azienda, possa assurgere a elemento di presunzione, di per sè sola, anche ai fini dell’accertamento del valore dell’avviamento, quale componente della plusvalenza, ai fini delle imposte dirette;

il motivo è fondato;

deve precisarsi che la questione è stata disciplinata del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, che ha previsto che: “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347″; questa Suprema Corte ha precisato che la norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative. Peraltro, anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame abbia natura interpretativa, osserva il collegio che il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non soccorre per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia l’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel citato art. 5, comma 4 laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative): circostanza, questa, che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi (Cass. civ” 15/04/2016, n. 7488; Cass. civ., 10/02/2017, n. 3590; Cass. civ., 18-04-2018, n. 9513); ne consegue l’accoglimento del presente motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra espresso, oltre che provvedere alla liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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