Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28721 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1130 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

D.C.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso

Carpinella e Domenico De Sciscio, per procura speciale in calce al

ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Tommaso Carpinella in Roma, via della Giuliana, n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sestri s.p.a.

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 184/34/10, depositata il giorno 18

maggio 2010;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Dott. Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: la contribuente D.C.A. aveva proposto separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento avverso tre cartelle di pagamento a titolo di Iva, anni 1994 e 1995, e Ilor anno 1994, per omesso versamento delle somme dovute ed iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativi agli esercizi finanziari degli anni 1994 e 1995 della società Desi di G.L. s.n.c., di cui la contribuente era stata socia, attesa la mancata impugnazione dell’atto di contestazione; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti in considerazione della ritenuta decadenza della pretesa impositiva, essendo state le cartelle notificate alla contribuente oltre il termine dalla consegna dei ruoli previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate e la contribuente si era costituita proponendo controdeduzioni;

la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e rigettato l’appello incidentale, ritenendo che: la notifica delle cartelle alla società comportava la legittimità della pretesa nei confronti della contribuente, in quanto socia e quindi responsabile solidale per i debiti della società per gli esercizi finanziari 194 e 1995; la contribuente non poteva chiedere l’annullamento delle cartelle di pagamento ad essa notificate, atteso che la società Desi s.n.c. non aveva impugnato il ruolo iscritto nei suoi confronti che era, quindi, divenuto definitivo;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte la contribuente affidato a tre motivi di censura;

si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate;

con ordinanza del 10 luglio 2017 la Corte sospendeva il giudizio attesa l’istanza proposta dal difensore della ricorrente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8;

a seguito della nota del 12 aprile 2018 dell’Avvocatura dello stato, pervenuta il 17 aprile 2018, con cui si comunicava che alla Direzione provinciale di Benevento non risultava presentata alcuna istanza ai sensi dell’art. 11 sopra citato e che la contribuente era deceduta il 20 agosto 2017, si è fissata nuova adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per avere ritenuto che la notifica nei termini della cartella di pagamento alla società Desi di G.L. e c. s.n.c. avesse l’effetto di impedire il maturarsi della decadenza anche nei confronti dei soci ai quali la cartella di pagamento è stata notificata oltre il termine di decadenza e, inoltre, per non avere rilevato la nullità della notifica della cartella di pagamento nei confronti della società, in quanto all’epoca la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese;

il motivo è infondato;

va, a tal proposito, precisato che, secondo questa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. 6- 5, 1 febbraio 2018, n. 2545) “Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito (Sez. 6- 5, n. 13248 del 25/05/2017)”;

pur riferendosi all’ipotesi dell’emanazione di un atto impositivo, il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale è evidentemente riferibile anche alla diversa ipotesi, quale quella in esame, del termine decadenziale previsto per l’emissione della cartella esattoriale dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, essendo evidente l’eadem ratio legis et juris;

dalla pronuncia impugnata si ricava che, nel caso di specie, il termine decadenziale è stato rispettato nei confronti dell’obbligato principale (Desi di G.L. s.n.c.), per la chiara espressione disgiuntiva della legge (“o”; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1), sicchè deve ritenersi irrilevante l’avvenuta notifica della cartella esattoriale impugnata alla ricorrente, quale coobbligata d’imposta, successivamente al termine decadenziale de quo;

del resto, nell’analoga fattispecie concreta della dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, questa Corte ha già avuto modo di affermare, conformemente, l’equiparabilità dell’atto della riscossione a quello impositivo rispetto al termine decadenziale, nello specifico senso – che qui rileva – della sufficienza, anche ad uno soltanto dei coobbligati solidali/della notifica dell’uno ovvero dell’altro entro tale termine, trovando applicazione l’art. 1310 c.c., comma 1, ancorchè si tratti di decadenza e non di prescrizione (Cass. civ., Sez. 5, n. 27005 del 21/12/2007 e n. 1463 del 27/01/2016);

inammissibile, inoltre, è la considerazione che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica della cartella di pagamento nei confronti della società atteso che la stessa, al momento della notifica, era stata cancellata dal registro delle imprese;

il motivo, in primo luogo, avrebbe dovuto essere censurato alla luce della previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 4), quale autonomo vizio della sentenza per non avere pronunciato su una eccezione proposta dalla parte;

inoltre, parte ricorrente si limita a prospettare la questione, senza tuttavia specificare che essa era stata proposta come motivo di ricorso avverso le cartelle di pagamento impugnate e riproposto come eccezione dinanzi al giudice di appello;

infine, il motivo è privo del requisito di autosufficienza, non avendo parte ricorrente riprodotto il contenuto della visura storica da cui evincere la data della cancellazione;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione degli artt. 2290,2291 e 2300 c.c., per non avere valutato che la ricorrente non poteva essere considerata responsabile solidale del debito di imposta della società, in quanto al momento dell’effettuazione delle operazioni contestate non era più socia della società, avendo ceduto le quote in data 26 giugno 1995;

il motivo è inammissibile;

anche in questo caso, il motivo, in primo luogo, avrebbe dovuto essere censurato alla luce della previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 4), quale autonomo vizio della sentenza per non avere pronunciato su una eccezione proposta dalla parte;

inoltre, parte ricorrente si limita a prospettare la questione, senza tuttavia specificare che essa era stata proposta come motivo di ricorso avverso le cartelle di pagamento impugnate e riproposto come eccezione dinanzi al giudice di appello;

infine, il motivo è privo del requisito di autosufficienza, non avendo parte ricorrente riprodotto il contenuto della visura storica da cui evincere la data della cessione della quota;

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., per avere ritenuto che il contribuente socio non può chiedere l’annullamento delle cartelle di pagamento ad esso notificate qualora la società non ha impugnato il ruolo iscritto nei suoi confronti che, quindi, è divenuto definitivo, in quanto tale affermazione comporta violazione del diritto di difesa del contribuente;

il motivo è inammissibile;

la contribuente si limita a censurare la sentenza per violazione del diritto di difesa, senza tuttavia specificare quali ragioni di contestazione, di ordine sostanziale, sulla pretesa fatta valere nei suoi confronti con le cartelle di pagamento la stessa aveva proposto dinanzi ai giudici di merito, diverse da quelle di ordine formale (violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25; inesistenza della pretesa per cessione della quota di partecipazione a terzi) sui quali il giudice di appello ha pronunciato e che sono state poste anche al vaglio di questa Corte con i motivi di censura proposti;

per quanto sopra esposto, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente costituita.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che si liquidano in complessive Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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