Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28720 del 30/12/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28720 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
SENTENZA
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sul ricorso 2073-2008 proposto da:
VULCANO LUIGI C.F.VLCLGU42E08B424C, VULCANO GIUSEPPE
C.F.VLCGPP45B28B424C,
VULCANO
GIOVANNI
C.F.VLCGNN38D16B424U, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA XXI APRILE 11, presso l’avvocato MORONE
CORRADO – STUDIO PANUNZIO ROMANO, rappresentati e
difesi dall’avvocato MORRONE LUIGI;
– ricorrenti contro
CONVERSO LUCIA, VULCANO ANTONIO, FALVO ANNITA, VULCANO
CATALDO;
Data pubblicazione: 30/12/2013
- intimati
–
avverso la sentenza n. 127/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 12/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine, il
rigetto.
MIGLIUCCI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con sentenza dep. il 12 febbraio 2007 la Corte di appello di
Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello proposto da Luigi Vulcano,
Giovanni Vulcano e Giuseppe Vulcano, quali eredi dell’attore Pasquale
domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Domenico Converso, aveva
dichiarato la usucapione da parte di quest’ultimo del terreno di cui
l’attore aveva rivendicato la proprietà.
Secondo i Giudici, l’atto di appello non aveva osservato il termine
a comparire e, trattandosi di controversia iniziata prima della riforma
di cui alla novella della legge n. 353 del 1990, l’atto non era
suscettibile di rinnovazione con efficacia retroattiva. D’altra parte, la
scissione temporale degli effetti della notificazione era del tutto
irrilevante nella specie in cui doveva farsi riferimento al momento di
perfezionamento dell’atto nei confronti del destinatario.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Luigi
Vulcano, Giovanni Vulcano e Giuseppe Vulcano sulla base di un unico
motivo: il ricorso è stato notificato a Lucia Converso e Annita Falvo,
quali eredi del convenuto nel frattempo deceduto, oltre agli altri eredi
di Pasquale Vulcano.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
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Vulcano, avverso la sentenza del tribunale che, in accoglimento della
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Tenuto conto che l’ impugnazione della sentenza deve essere notificata
ai soggetti che hanno assunto la qualità di parte nel precedente grado di
giudizio, colui che propone ricorso per cassazione, allegando il
sopravvenuto decesso della parte originaria, deve dimostrare la qualità
sia del decesso della parte originaria del giudizio che l’asserita
qualità di erede di detta parte. La mancanza di tale prova è rilevabile
d’ufficio, in quanto attiene alla regolare costituzione del
contraddittorio.
Nella specie, in cui la domanda era stata proposta da Pasquale Vulcano
(al quale sono poi subentrati gli eredi) nei confronti di Domenico
Converso, che era dunque il soggetto passivamente legittimato rispetto
alla domanda attorea, i ricorrenti hanno notificato il ricorso a Lucia
Converso e Annita Falvo, indicandoli quali eredi del convenuto, senza
fornire la prova del decesso del medesimo nè della loro asserita
qualità di eredi del predetto.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle
spese relative alla presente fase, non avendo gli intimati svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27
Il Cons. estensore
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di erede del soggetto al quale abbia notificato l’atto, fornendo la prova
o Giudiziario
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 30 D IC. 2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso