Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28720 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MURINO GIULIANA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis, (atto di costituzione del 16/06/08);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 38/2007 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 16/03/2 007 r.g.n. 65/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11 novembre 2005 il Tribunale di Cagliari, giudice del lavoro, accogliendo la domanda proposta da C. C., ne dichiarava il diritto al ripristino dell’indennità di accompagnamento revocata dall’INPS e condannava l’Istituto al pagamento dei ratei scaduti, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Cagliari, che, con la sentenza qui indicata in epigrafe, respingeva sia l’appello principale dell’INPS, inteso ad escludere la legittimazione passiva dell’Istituto per essere legittimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello incidentale del C., inteso a contestare la liquidazione delle spese, con riguardo agli onorari di avvocato. In particolare, con riguardo a quest’ultima statuizione, che rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale non condivideva l’assunto dell’appellante – secondo cui erano stati superati i limiti minimi della tariffa professionale in relazione al valore della causa ottenuto moltiplicando per dieci le annualità dell’indennità di accompagnamento – che la prestazione domandata in giudizio era assimilabile alle prestazioni alimentari e, pertanto, dovendo trovare applicazione l’art. 13 c.p.c., comma 1, non risultavano superati i minimi di tariffa rispetto al valore della causa, in tal modo determinato (e pari all’ammontare delle somme dovute per due anni).

3. Di questa sentenza il C. domanda la cassazione con un unico motivo. L’INPS resiste con controricorso, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato atto di costituzione in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso ribadisce la tesi, già sostenuta in appello, secondo cui il valore della causa doveva essere determinato cumulando le annualità domandate sino ad un massimo di dieci. La censura merita accoglimento in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio in esito all’udienza di discussione.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il valore di una causa in materia di previdenza e altre assicurazioni sociali, al fine di stabilire gli onorari e i diritti spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell’art. 13 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie, e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, poichè a tali prestazioni, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa (cfr.

Cass. n. 2148 del 2011; n. 23274 del 2004).

3. Alla stregua di tale principio la decisione impugnata viene cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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