Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28720 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35898-2018 proposto da:

A.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS) SEZIONE

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2461/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

A.Z., cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 2461/2018, emessa dalla Corte d’appello di Bologna, depositata il 5 ottobre 2018, con la quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto di concedere al medesimo la protezione umanitaria, senza porre a base del diniego di siffatta forma di protezione una motivazione specifica ed espressa, e sebbene sussistessero i relativi presupposti di legge.

Rilevato che:

la Corte d’appello è pervenuta alla decisione di denegare al richiedente qualsiasi forma di protezione – compresa la protezione umanitaria, implicitamente disattesa dalla Corte – per la assoluta mancanza di credibilità della narrazione dei fatti che avrebbero indotto il medesimo ad abbandonare il Paese dal quale aveva dichiarato di provenire, ossia il Pakistan;

invero, la Corte territoriale – con ampia e dettagliata motivazione ha esposto una serie di ragioni per le quali le dichiarazioni dell’istante erano da ritenersi del tutto inattendibili, sia con riferimento ai presunti episodi di intolleranza religiosa subiti, sia in relazione alle presunte vessazioni subite dal sindaco della sua città, sia riguardo al trattamento iniquo che il medesimo avrebbe ricevuto in Grecia, Paese di transito prima dell’arrivo in Italia;

in particolare, il giudice di appello ha rilevato l’assoluta incertezza vuoi per la totale mancanza di contestualizzazione delle vicende narrate, vuoi perchè l’interessato è sfornito di qualsiasi documento di identità – circa la stessa provenienza del richiedente dal Pakistan, presupposto indispensabile alla valutazione in ordine alle condizioni socio-politiche nelle quali versa detto Paese.

Ritenuto che:

la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisca un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340);

in mancanza di credibilità dell’istante, debba, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

Ritenuto che:

per quanto concerne la protezione umanitaria, la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolga un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Rilevato che:

nella specie – come dianzi detto – il ricorrente è stato ritenuto del tutto inattendibile dalla Corte d’appello, e che il mezzo si risolve, per contro, nella mera, generica, esposizione dei principi giuridici in materia, senza l’indicazione di alcuna ragione specifica di vulnerabilità, prospettata al giudice di appello, che possa dare luogo all’applicazione della misura di protezione in esame.

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA