Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2872 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2872 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
;u1 tit;orso 1 , 1417-2016 propoto
COMUNE DI AIROLA, in persona del Sindaco, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N 58, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DAVIDE BEATRICE;

– ricorrente contro
DI SANTO EUGENIO, EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

– intimati avverso la sentenza n. 11767/47/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Data pubblicazione: 06/02/2018

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 11767/47/2015, depositata il 22 dicembre 2015, non
notificata, la CTR della Campania accolse l’appello proposto dal sig.
Eugenio Di Santo nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., nel
contraddittorio anche con il Comune di Airola, avverso la sentenza
della CIT di Casetta che, pronunciando sul ricorso in riassunzione, ivi
proposto, a seguito di declaratoria d’incompetenza per territorio
dell’adita CTP di Benevento, avverso avviso d’intimazione di
pagamento per ICI per gli anni 2000 e 2002, aveva dichiarato
inammissibile il ricorso stesso.
Avverso la sentenza della CTR il Comune di Airola ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Con il primo motivo l’ente locale ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 21 del d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la
decisione impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha fatto
decorrere il dies a quo per la proposizione dell’impugnazione dal 18
giugno 2012 anziché dal primo giugno 2012, come la sentenza di
primo grado, sul presupposto, errato, che l’intimazione gravata fosse
stata notificata ex art. 140 c.p.c.
Con il secondo motivo il Comune di Airola lamenta violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 58 del d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345
Ric. 2016 n. 14417 sez. MT – ud. 23-11-2017
-2-

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto
inammissibile il deposito di documenti in appello da parte dell’agente
della riscossione, rimasto contumace in primo grado, volti a dimostrare
la regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a base
dell’intimazione di pagamento.

Era onere del ricorrente, che contesta l’assunto del giudice d’appello,
che la notifica dell’atto d’intimazione sia avvenuta ec art. 140 c.p.c.,
riprodurre il contenuto della relativa notifica (cfr., più di recente Cass.
sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5185) e, in ogni caso, evidenziare luogo e
tempo del relativo deposito nel giudizio di merito, al fine di
consentirne l’esame da parte del giudice di legittimità onde porlo in
condizione di potere esercitare il sindacato richiesto.
A detto onere il Comune ricorrente è venuto meno.
Viceversa è manifestamente fondato il secondo motivo.
L’art. 58, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, secondo cui «è fatta salva la
facoltà delle parti di produrre nuovi documenti», si pone, infatti, come
l’eccezione più consistente al divieto di nuove prove affermato dal
medesimo art. 1, dal momento che fa in ogni caso salva la possibilità
per le parti di produrre nuovi documenti in grado d’appello.
L’interpretazione della norma offerta dalla decisione impugnata si pone
quindi, in contrasto con la giurisprudenza costante di questa Corte in
materia (tra le molte, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 30 dicembre
2016, n. 27474; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661, quest’ultima
non richiamata in modo pertinente dalla decisione impugnata, atteso
che essa- riferita ai limiti di ammissibilità in appello di documenti
tardivamente prodotti in primo grado – evidenzia solo la necessità che i
documenti siano prodotti entro il termine di cui all’art. 32, comma 1,
del d. lgs. n. 546/1992, norma applicabile anche al giudizio d’appello in
Ric. 2016 n. 14417 sez. MT – ud. 23-11-2017
-3-

11 primo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.

virtù del rinvio di cui all’art. 61 del citato decreto; Cass. sez. 5, 27
marzo 2013, n. 7714), in relazione alla specialità della norma in oggetto
stabilita per il processo tributario rispetto al regime di produzione di
documenti secondo il codice di rito (art. 345, comma 3, c.p.c.)
Da ultimo la Corte costituzionale (Corte cost. 4 luglio 2017, n. 199) ha

nell’interpretazione avallata da questa Corte, sfugga alle censure di
costituzionalità prospettate dai giudici di merito remittenti.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, dichiarato
inammissibile il primo.
La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata in relazione al motivo
accolto e la causa rinviata alla CFR della Campania in diversa
composizione per nuovo esame.
Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarato
inammissibile il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2017
Il
Dott

,r.wonarl o Gitlainal0

iente
lo

ritenuto che la nonna di cui all’art. 58 del d. lgs. n. 546/1992,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA