Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2872 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.G., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avv. Gerardina Turco, ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici

di Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il

28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1433/2018 del 28 settembre 2018, la Corte d’appello di Salerno ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Salerno dell’11 febbraio 2017, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, per il mancato aggiornamento dei dati relativi alla situazione di pericolo nel paese di provenienza dell’interessato; 2) l’omesso esame della situazione di rischio di danno grave, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); 3) l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione ai requisiti per la protezione sussidiaria; 4) l’omesso esame dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria; 5) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 per la mancata valutazione della situazione del paese di origine, nonchè della vulnerabilità e della integrazione in Italia del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. L’amministrazione intimata si è costituita al solo scopo dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, senza rassegnare conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo di doglianza si ribadisce, in sostanza, quanto già affermato di fronte ai giudici di merito circa una asserita situazione di persecuzione e minaccia alla quale il richiedente sarebbe sottoposto nel suo paese di origine ((OMISSIS)), per questioni di vicinato riguardanti terreni; lo stesso ricorrente si sarebbe poi trovato in una situazione di persecuzione e pericolo in Libia, paese di transito. Sul punto, la sentenza impugnata reca una motivazione pienamente logica e coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – laddove evidenzia che il richiedente ha chiaramente manifestato di avere lasciato il suo paese per necessità di sostentamento, mentre non ha mai fatto cenno a coinvolgimenti, anche indiretti, nella situazione politica. La Corte territoriale ha anche sottolineato che le dichiarazioni dell’interessato sono vaghe e lacunose, oltre che contraddittorie, quanto all’assoluta mancanza di specificazione della natura e consistenza delle minacce asseritamente ricevute, dell’epoca esatta delle stesse, dei soggetti che le avrebbero posto in essere, della distanza temporale tra le stesse e il momento in cui egli aveva lasciato il paese (aprile 2015). Nè il ricorrente si è mai riferito ad un’inerzia o incapacità delle forze preposte al mantenimento della sicurezza sociale e alla repressione dei reati di garantirgli tutela, dopo le denunce che afferma di aver presentato.

Ne deriva l’inammissibilità della doglianza.

1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, perchè attengono entrambi alla valutazione dei presupposti per l’applicazione della protezione sussidiaria – sono infondati.

La sentenza impugnata reca sul punto una motivazione pienamente coerente, laddove evidenzia che, anche a prescindere dalla sostanziale inattendibilità della versione dei fatti fornita dall’interessato circa pretese persecuzioni a suo carico, il (OMISSIS) non presenta situazioni di particolare rischio, secondo quanto emerge dai report redatti dalla commissione nazionale per il diritto di asilo; in particolare non sono riscontrabili situazioni di conflitto armato o di violenza indiscriminata ed è anzi presente un sufficiente controllo del territorio da parte delle autorità. A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari – come quella denunciata dal richiedente – non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (ex multis, Sez. 2, n. 23281 del 23/10/2020, Rv. 659378).

1.3. Infondati sono anche il quarto e il quinto motivo di ricorso, riferiti alla protezione umanitaria.

Va premesso sul punto, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). E deve ricordarsi, inoltre, che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02). Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, che – come visto – ha reputato non credibile la versione fornita dall’interessato e insussistenti situazioni di particolare pericolo nel paese di origine; cosicchè non può essere ritenuta configurabile alcuna vulnerabilità, nè vi è alcun rischio di trattamenti inumani in caso di rimpatrio nel paese di provenienza.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese dalla ricorrente soccombente, non avendo la controparte costituita formulato deduzioni.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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