Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28719 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28719 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 67-2008 proposto da:
MULAS GIUSEPPE MLSGPP37T41E441Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato GENTILE GIAN MICHELE,
rappresentato e difeso dall’avvocato USAI PIETRO;
– ricorrente contro

2013
2481

MULAS PAOLO \\

MULAS TERESA ECEDUTA), HLA.S

LMATIRA;
MULAS ANTONIO nato a NUORO il 17/07/1973, MULAS ELVIRA
nato, a

il

15/10/1933,

MULAS

GIOVANNA nata.. il

Data pubblicazione: 30/12/2013

06/05/1969, ABIS PAOLINA natcka ARITZO il 19/02/1939;
– intimati –

avverso la sentenza n. 290/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 25/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso o per il rigetto.

udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 9e 16 marzo 2001 Giuseppe Mulas citò al giudizio del Tribunale di Lanusei
Elvira, Paolo e Teresa Mulas,chiedendo dichiararsi di sua proprietà,per usucapione,i1 terreno sito in
quel comune,censito in catasto al F.10,mappali 528 e 529,domanda che venne contestata dai primi

decesso, avvenuto il 24.3.1996,dall’altro loro germano,Giuseppe Mulas,detto”Peppino”.
lebbA Due
VAll’esito d ocumentale e testimoniale,con sentenza n.117 del 2004,l’adito tribunale rigettò la
domanda;tale decisione,appellata dall’attore,nella resistenza del

solo Paolo Mulas e nella

contumacia degli altri due appellati,fu confermata dalla Corte di Cagliari,con sentenza del 18/525/9/2007,con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Riteneva essenzialmente la corte di merito che le risultanze istruttorie controverse,in punto di
esercizio esclusivo e continuo del possesso,non consentissero di considerare provata la tesi
attrice,non essendo a tal fine sufficiente la testimonianza,secondo cui l’attore avrebbe partecipato
attivamente alle riunioni dei proprietari dei terreni compresi in una lottizzazione e sopportato spese
al riguardo,atti la cui riferibilità proprio al terreno in questione non era certa. A tale versione si
contrapponeva quella fornita dai testi addotti dal convenuto,riferenti di lavori compiuti su incarico
di “Peppino” Mulas sul fondo in questione e della successiva partecipazione di quest’ultimo alle
riunioni tra i lottizzanti, occasioni nelle quali Giuseppe Mulas si era astenuto dall’intevenire. In tale
situazione era da ritenersi che entrambi vantassero diritti sul medesimo terreno,senza che l’attore
avesse provato il compimento di atti a tutela del vantato possesso esclusivo.
Contro tale sentenza Giuseppe Mulas ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi,notificato prima ad Elvira Mulas e,successivamente,a seguito di ordinanza interlocutoria di
questa Corte disponente l’integrazione del contraddittorio,agli eredi di Paolo Mulas e di Teresa
Mulas, entrambi deceduti nella more;nessuno degli intimati si è costituito.
1,1,1(sJ9,. Mma- AkAt~i7A.,
MOTIVI DELLA DECISIONE

41

1

due convenuti (contumace la terza), sostenendo che il fondo era stato invece posseduto fino al suo

Con il primo motivo di ricorso si deduce,formulando corrispondenti quesiti ex art. 366 bis c.p.c,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1158,2697,2727 e 2729 c.c.,insufficiente e contraddittoria
motivazione su fatto controverso e decisivo,essenzialmente censurando la decisione impugnata per
non aver tenuto conto delle testimonianze, segnatamente di quella di tal geom.Alterio,e delle prove
documentali,relative alla lottizzazione,indicanti l’attore quale “proprietario effettivo” del mappale

oltre un ventennio,”Peppino”Mulas avrebbe vantato diritti,pretese che non avrebbero potuto
esplicare effetti sulla già maturata usucapione.
Con il secondo motivo si censura,per violazione dei medesimi sopra riportati articoli,nonché
dell’aer. 1163 c.c.,oltre che per insufficiente e contraddittoria motivazione,la mancata valutazione,
quali atti integranti signoria di fatto sul bene per almeno 25 anni,della sottoscrizione di una
convenzione di lottizzazione,comprensiva del fondo in questione, da parte dell’attore con il
Comune di Lanusei,del documentato pagamento degli oneri relativi al progetto e di quelli di
urbanizzazione,delle le cessioni di suolo a tale ultimo fine,della la prestazione di garanzia
fideiussoria all’ente locale,elementi che non avrebbero potuto essere superati da contraria prova
testimoniale.
I motivi,da esaminare congiuntamente per la stretta connessione e prevalente ripetitività delle
censure,non sono meritevoli di accoglimento.
La tesi attrice,secondo cui Giuseppe Mulas junior avrebbe maturato l’usucapione sul fondo in
questione ancor prima che Giuseppe Mulas senior (“zio Peppino”) iniziasse,a sua volta,a vantare
pretese sullo stesso, si basa,essenzialmente,oltre che sulla testimonianza del geom.Alterio, su di
una serie di documenti, relativi alla lottizzazione nell’ambito della quale il terreno era compreso,nei
quali l’odierno ricorrente si era ripetutamente qualificato proprietario del suolo in questione,
spendita di qualità (fino a dichiararsene “proprietario effettivo”) che avrebbe potuto,a1 più,denotare
la sussistenza dell’animus possidendi,ma non anche del corpus possessionis, elemento quest’ultimo
richiedente,ai fini dell’usucapione, la prova del compimento continuo,per oltre un ventennio,di atti

2

8,foglio 10 ed esclusivo possessore del fondo,sul quale solo in epoca successiva e comunque dopo

di signoria materiale ad oggetto del predio,implicanti un concreto ed esclusivo godimento dello
stesso uti dominus,diretto o indiretto (a mezzo di detentore eventualmente autorizzato ).Ma una
prova del genere non risulta essere stata fornita,considerato che il teste geom Alterio,a1 riguardo
addotto,si era limitato ad una mera affermazione di principio,non meglio motivata se non con
richiamo alla attivazione e gestione della pratica di lottizzazione ed alla partecipazione dell’attore
alle riunioni dei lottizzanti, circostanze inducenti il teste ad affermare dì aver “verificato che al
possesso di quel terreno “sarebbe “stato sempre il sig, Mulas”

materiale degli atti di signoria,diversì da quelli cartacei ritenuti tali e sufficienti dal deponente,per
oltre un ventennio,è stata ritenuta poco o punto probante dai giudici di merito,esprimendo soltanto
un convincimento soggettivo,forse anche in buona fede,del professionista.ma non certo riferendo di
fatti precisi denotanti la vantata protratta signoria di fatto,in termini di godimento esclusìvo,sul
bene.
Per il resto i mezzi d’impugnazione si diffondono,senza evidenziare vizi logici o lacune
argomentative nella decisione impugnata,nel confutare le contrarie testimonianze addotte dalla
controparte,così risolvendosi in una serie di inammissibili censure in fatto,anche poco
comprensibili,per difetto di autosuffícienza,non riportando,se non in forma indiretta o per stralci,i1
contenuto delle deposizioni, sia di quelle contestate,e comunque non decisive (posto che era
l’attore a dover dimostrare l’esclusivo e protratto possesso ultraventennale e non i convenuti il
contrario),sia di quelle di asserito segno opposto,che contrasterebbero con le prime.
Il ricorso va,conclusívamente,respinto.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Nulla infine sulle spese,in mancanza di costituzione degli intimati. l’Agenzia delle Ejittpte di Roma 2
serie 4 al n.ò tt
versate
0.ce.5.;i2
//
i
I
2.
P.Q.M.
IL FUNZI elb /‘ R O
La Corte rigetta il ricorso.

Correttamente tale testimonianza,che non dà conto di come il teste avrebbe verificato l’esercizio

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