Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28719 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato MANENTI NORBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COLOMBO PAOLO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1237/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/04/2007 r.g.n. 5522/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato MANENTI NORBERTO per delega PAOLO COLOMBO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, impugnata dall’INPS, ha accertato il diritto di R.P. all’equiparazione dell’indennità di accompagnamento, a costui erogata quale cieco civile assoluto, a quella spettante ai grandi invalidi di guerra, nei termini in cui tale equiparazione doveva essere intesa secondo la giurisprudenza di legittimità e ha, quindi, condannato l’INPS al pagamento delle differenze spettanti – nei termini sopra indicati – a decorrere dal 1 aprile 1984.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.

R.P. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nell’unico motivo l’INPS deduce violazione e falsa applicazione della L. 31 dicembre 1991, n. 429, art. 1; della L. 10 ottobre 1989, n. 342, art. 1, comma 3; della L. 16 ottobre 1986, n. 656, artt. 1 e 3;

della L. 22 dicembre 1979, n. 682, art. 1, interpretato autenticamente dalla L. 4 maggio 1983, n. 165, art. 1; della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, interpretato autenticamente dalla L. 26 luglio 1984, n. 392; del D.Lgs. (recte: L.) 21 novembre 1988, n. 508, art. 2, comma 1 (tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente fin dal 1984 l’equiparazione della misura base delle indennità spettanti, rispettivamente, ai ciechi civili assoluti e ai ciechi assoluti grandi invalidi di guerra e sostiene che, dalla complessa e disomogenea normativa succedutasi nel tempo, emerge una differenziazione degli importi stabiliti per le due provvidenze, determinata dalle diverse modalità di calcolo dell’adeguamento automatico introdotte dalla L. n. 656 del 1986 (la cui applicazione era limitata ai soli invalidi di guerra). Tale differenziazione – sostiene l’INPS – è venuta meno solamente con la L. n. 429 del 1991 che ha reintrodotto, con decorrenza 1 marzo 1991, l’equiparazione delle due indennità nella misura base, introducendo altresì, con la medesima decorrenza, l’equiparazione anche dei meccanismi di adeguamento automatico, così come disciplinati dalla L. n. 656 del 1986, art. 1 e dalla L. n. 342 del 1989, art. 1. Ne consegue, secondo l’INPS, che solo con decorrenza 1 marzo 1991 la misura dell’indennità di accompagnamento prevista per le categorie suddette è stata normativamente equiparata nell’importo base e nei meccanismi di adeguamento automatico; errata è quindi la decisione della Corte di merito che ha riconosciuto sussistere l’equiparazione anzidetta fin dall’aprile 1984.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha deciso la controversia sulla base della sentenza di cassazione n. 921 del 1996, precisando che è nei termini di cui alla sentenza in questione che deve essere intesa la equiparazione tra le due indennità quanto alla determinazione della misura base e alle modalità di adeguamento automatico. Diversamente, quindi, da quanto sostiene l’INPS, la Corte territoriale non ha ritenuto equiparabile il beneficio richiesto dal R. a quello previsto per i grandi invalidi di guerra fin dal 1984, ma ne ha statuito la spettanza nei sensi e nei limiti di cui alla decisione citata.

Orbene, i principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 921/96 sono stati ribaditi da tutta la successiva giurisprudenza (vedi, in particolare Cass. n. 5786 del 1998, n. 10642 del 1999, n. 15348 del 2004 e la recente n. 7309 del 2009), si che in ordine alla questione prospettata dall’Istituto ricorrente va riaffermato quanto segue.

Non è esatto quanto sostiene l’INPS, ossia che l’equiparazione della misura base dell’indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili assoluti all’analoga indennità prevista per i grandi invalidi di guerra sia stata introdotta solo con la L. n. 429 del 1991. E’ vero invece che essa è stata per la prima volta stabilita con la L. n. 682 del 1979, art. 1 il quale ha espressamente previsto che “l’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della L. 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, a partire dal 1 gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, tabella E, lett. A bis, n. 1”.

Tale equiparazione è stata ribadita dalla L. n. 165 del 1983, (di interpretazione autentica della L. n. 682 del 1979, art. 1) che, all’art. 1 recita: “La L. 22 dicembre 1979, n. 682. art. 1, comma 1, deve intendersi nel senso che l’equiparazione, a partire dal1 gennaio 1982, dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l’estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità …”. Aggiunge l’art. 2, che “la misura dell’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento dell’indennità stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra”. Successivamente la L. n. 656 del 1986, art. 3 ha dettato le nuove misure base mensili dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra, spettanti dal 1 gennaio 1985 e dal 1 gennaio 1986. Le misure di cui alla lett. A bis (nelle quali sono stati conglobati gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31.12.1984 per effetto del D.P.R. n. 834 del 1981, art. 1) si applicano anche ai ciechi civili assoluti in virtù dell’equiparazione di cui alle precedenti leggi. Invece, sempre per disposto della L. n. 656 del 1986, a far tempo dal 1 gennaio 1985, i ciechi civili assoluti non godono più dell’adeguamento automatico della misura base dell’indennità, poichè l’art. 1. (comma 1) abroga espressamente, con effetto da tale data, la disciplina del D.P.R. n. 834 del 1981, art. 1 sostituendola con la previsione di un nuovo sistema di adeguamento automatico (comma 2), la cui applicazione, peraltro, viene espressamente limitata (comma 3) ai pensionati di guerra con esclusione di categorie diverse.

E’, poi, intervenuta la L. n. 508 del 1988, la quale, all’art. 2, stabilisce: “A decorrere dal 1 gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti …

è stabilito in L. 588.000, mensili, comprensivo dell’adeguamento automatico per l’anno 1988, previsto dalla L. n. 656 del 1986, art. 1, comma 2″.

In sostanza, con decorrenza 1 gennaio 1988, quest’ultima legge determina ex novo e in modo autonomo (rispetto alle regolazioni relative agli invalidi di guerra) la misura mensile della indennità da attribuire ai ciechi civili assoluti, includendo nel relativo importo l’adeguamento automatico previsto dalla L. n. 656 del 1986.

La stessa legge (art. 3) ha inoltre ripristinato per tale categoria di invalidi – e con decorrenza dal 1 gennaio 1989 – l’adeguamento automatico previsto dalla L. n. 656 del 1986, art. 1 ma subito dopo, la relativa previsione è stata abrogata (sempre dal 1 gennaio 1989) dalla L. n. 342 del 1989, art. 1 (che ha introdotto un nuovo meccanismo di adeguamento dichiarandolo applicabile, peraltro, solo ai pensionati di guerra e ai grandi invalidi per servizio).

Da ultimo (dopo la concessione, per l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti, di un aumento di L. 30.000 decorrente dal 1 gennaio 1990: L. n. 289 del 1990, art. 4, lett. a), l’equiparazione tra le due indennità – sia quanto alla misura base, sia quanto ai meccanismi di adeguamento automatico – è stata definitivamente stabilita dalla L. n. 429 del 1991, (Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati), la quale ha disposto, nell’art. 1 (comma 1) che, con decorrenza 1 marzo 1991, l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti … è stabilita in misura uguale all’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante, ai sensi della L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 3, comma 2, lett. A e successive modificazioni ed integrazioni, alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra …”. E, inoltre, sempre nell’art. 1 (comma 2), che “con la stessa decorrenza di cui al comma 1, si applicano all’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 1 come sostituito dalla L. 10 ottobre 1989, n. 342, art. 1 per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra”.

Conseguentemente, da tale data, i ciechi civili assoluti hanno nuovamente diritto alla indennità di accompagnamento nella stessa misura – e con le modalità di adeguamento automatico -stabilite per i grandi invalidi di guerra.

Dall’excursus normativo innanzi riportato è lecito argomentare che solo con la L. n. 656 del 1986 si introduce, a far tempo dal 1 gennaio 1985 e in coerenza con l’intenzione di riduzione di spesa perseguita dal legislatore (vedi Cass. n. 15348 del 2004), una differenziazione tra i regimi delle due indennità; tale differenziazione continua con la legge n. 508 del 1988 – dal momento che, come già detto, con decorrenza 1 gennaio 1988, essa determina ex novo ed in modo autonomo la misura mensile dell’indennità spettante ai ciechi civili assoluti (misura poi aumentata dalla L. n. 289 del 1990, ai sensi dell’art. 4, lett. a) – e si perpetua fino alla L. n. 429 del 1991 che, come già detto, ha definitivamente equiparato le due indennità sia nella misura base sia quanto ai meccanismi di adeguamento automatico.

Poichè la sentenza impugnata si è limitata ad affermare il diritto del R. alla equiparazione della indennità di accompagnamento della quale beneficiava quale cieco civile assoluto a quella spettante ai grandi invalidi di guerra “nei termini esplicitati dalla giurisprudenza di legittimità”, il riconoscimento di tale diritto deve intendersi nel senso: della equiparazione della prima delle due provvidenze alla seconda – sia quanto alla misura base sia quanto alle modalità di adeguamento automatico – fino al 1 gennaio 1985;

nell’attribuzione, da questa data, del solo importo base stabilito per i grandi invalidi di guerra e, successivamente, dell’importo (in via autonoma) stabilito dalle L. n. 508 del 1988, e L. n. 289 del 1990; infine, dal 1 marzo 1991 (per effetto della L. n. 429 del 1991) nell’attribuzione del medesimo importo (comprensivo dell’adeguamento automatico) previsto per l’indennità di accompagnamento dei grandi invalidi di guerra.

Secondo l’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata (e non contestato in questa sede dall’Istituto ricorrente) l’INPS “aveva solo affermato ma non dimostrato di aver corrisposto al R. l’indennità di accompagnamento nei termini sopra indicati”.

Il ricorso, quindi, non può che essere rigettato.

L’INPS è condannato, in favore dell’odierno resistente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’INPS al pagamento, in favore di R.P., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 20,00 per esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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