Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28718 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/12/2007 r.g.n. 232/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Brescia, in riforma della decisione del Tribunale di Bergamo, ha accolto la domanda proposta, nei confronti dell’INPS, da B.E., riconoscendole il diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25 alla ricostituzione della pensione di vecchiaia – della quale era titolare dal 1 dicembre 1991 – con l’accredito della contribuzione figurativa per due periodi di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro. Ha osservato la Corte che illegittimamente l’INPS aveva negato il beneficio ritenendo che – ai fini del perfezionamento del requisito del quinquennio contributivo previsto dall’art. 25 citato – non fossero cumulabili ai contributi di lavoro dipendente accreditati in Italia quelli accreditati alla pensionata in (OMISSIS); dovendo ai fini richiesti, farsi applicazione del principio della totalizzazione dei contributi, previsto dagli artt. 44 e segg. del Regolamento CEE n. 1408/71.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su due motivi. La parte privata ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’INPS, nel primo motivo, deduce violazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504, con riferimento al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 52 osservando che con la norma di cui alla L. n. 244 del 2007, entrata in vigore dopo la pubblicazione della sentenza d’appello impugnata, il legislatore ha chiarito che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25 si applica solamente “agli iscritti in servizio” alla data di entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento legislativo; ne consegue, essendo la odierna intimata titolare di pensione fin dal 1991, che la fattispecie in esame non rientra tra quelle nelle quali, anche qualora sussistessero gli altri requisiti, può trovare applicazione il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25.

2. Nel secondo motivo,deducendo violazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25, comma 2, con riferimento agli artt. 1, 18 e 44 e segg. del Regolamento CEE n.l408/71, l’INPS sostiene che la sentenza della Corte di merito è, comunque, giuridicamente errata, posto che il ricorso alla totalizzazione è consentito dagli artt. 44 e seguenti del citato Regolamento solo per conseguire immediatamente il trattamento di pensione e non già un’ulteriore “prestazione” finalizzata solo ad incrementare una provvista contributiva già costituita.

3. Il primo motivo è fondato.

4. il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, invocato dalla pensionata odierna resistente a fondamento della domanda di accredito della contribuzione figurativa, è da leggere nel senso indicato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504, legge finanziaria 2008), entrata in vigore il 1 gennaio 2008, quindi dopo la pubblicazione della sentenza d’appello qui impugnata (depositata il 1 dicembre 2007).

5. Nel suo testo originano il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, disponeva “In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostantive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17, verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro”.

6. La norma di interpretazione autentica – necessariamente non considerata dalla sentenza impugnata – ha chiarito che il significato da attribuire al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, citato è nel senso che per soggetti “iscritti” al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive – menzionati nella suddetta disposizione di legge come destinatari del beneficio della contribuzione figurativa per i periodi corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, devono intendersi gli “iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo…”.

7. Effetto della norma interpretativa in questione, che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost. sent. n. 71 del 2010), è che il ripetuto beneficio è acquisibile esclusivamente dai soggetti che – alla data del 27 aprile 2001 (di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001) – siano “in servizio” ed “iscritti” al fondo pensioni lavoratori dipendenti (ovvero alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive di quella ordinaria); onde deve negarsene la spettanza alle lavoratrici madri le quali, alla data in parola, siano già divenute titolari di un trattamento di pensione legato alla cessazione dell’attività lavorativa (cfr. Cass. nn. 23037, 24236, 25460 del 2010 e numerose successive conformi).

8. Poichè nella presente controversia è pacifico che l’odierna resistente è titolare di uno di questi trattamenti (pensione di vecchiaia) con decorrenza dal 1 dicembre 1991, deve concludersi che alla stessa, diversamente da quanto statuito dalla Corte di merito, non poteva essere riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa rivendicato in giudizio.

9. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta, all’evidenza, l’assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza impugnata, mentre la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con il rigetto della domanda proposta contro l’INPS da B.E..

10. Si compensano tra le parti le spese dell’intero processo, tenuto conto della sopravvenienza della norma interpretativa rispetto alla definizione del giudizio di merito e della sua avvenuta interpretazione, nei sensi indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 71/2010, solo con le recenti decisioni di questa Corte sopra richiamate.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda di E. B.. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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