Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28718 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20588/2011 R.G. proposto da:

Panda 81 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Ferri, con domicilio eletto

presso il loro studio, sito in Roma, piazza Verbania, 4;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 374/14/10, depositata il 9 giugno 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Panda 81 s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 9 giugno 2010, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un avviso di irrogazione di sanzioni per violazioni, relative al periodo di imposta 1997, contestate con separati atti impositivi;

– il giudice di appello, disattendendo la decisione della Commissione provinciale, ha accolto il gravame in ragione del fatto che i giudizi concernenti la legittimità degli avvisi di accertamento con cui erano contestate le violazioni sanzionate con l’atto impositivo in esame si erano conclusi, con sentenza passata in giudicato, con il rigetto delle impugnazioni della contribuente e che l’eccezione da quest’ultima sollevata dell’esistenza di un giudicato esterno non poteva essere presa in considerazione in quanto tardivamente proposta;

– il ricorso è affidato a otto motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia l’omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, individuato nel giudicato interno formatosi in ordine alla dichiarazione di illegittimità dell’atto impugnato relativamente alla contestata violazione attinente la tardiva – e, dunque, omessa – presentazione della dichiarazione i.v.a.;

– con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per violazione del predetto giudicato interno;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

– dalla documentazione in atti emerge che con l’atto impugnato l’Ufficio ha contestato, oltre alla indebita detrazione dell’i.v.a. relativa ad alcune operazioni, anche la tardiva presentazione della dichiarazione i.v.a., considerata omessa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 37 e che, in accoglimento della specifica censura mossa sul punto dalla contribuente, la Commissione provinciale ha accertato l’insussistenza della violazione e la conseguente illegittimità, in parte qua, dell’atto medesimo;

– non risulta che i motivi di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate abbiano investito tale capo di sentenza, sul quale si è formato, dunque, il giudicato interno, preclusivo di ori ulteriore accertamento da parte del giudice dell’impugnazione;

– con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5,per aver la sentenza impugnata ritenuto sufficiente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, l’accertamento delle violazioni, senza alcuna indagine in ordine all’elemento psicologico;

– con il quarto motivo lamenta l’omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione alla non riferibilità dei fatti contestati, alla correttezza e buona fede del proprio operato, nonchè all’assenza di un accordo fraudolento con altre società;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto vertono su un profilo – l’insussistenza dell’elemento psicologico – che non risulta essere stato elevato a motivo di illegittimità dell’atto impugnato, per cui risulta estraneo al thema decidendum;

– con il quinto motivo la contribuente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., per non aver tenuto conto del vincolo del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 207/25/2004 pronunciata tra le stesse parte in relazione al recupero dell’i.r.pe.g. e i.lo.r. per il diverso anno di imposta 1996, che avrebbe riconosciuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione;

– il motivo è infondato;

– l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alla sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta, fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni diversi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere permanente o pluriennale o che concernano la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli, in quanto suscettibili di variazione annuale (cfr. Cass. 8 aprile 2015, n. 6953; Cass. 11 marzo 2015, n. 4832);

– ne consegue che qualora, come nel caso in esame, gli atti impositivi muovono dall’accertamento, per diversi anni di imposta, di operazioni soggettivamente inesistenti, la sentenza, passata in giudicato, con cui è stato annullato l’atto relativo ad una annualità, non può vincolare il giudice investito dell’impugnazione dell’atto relativo alla diversa annualità in quanto tali atti risultano essere stati emessi sul presupposto di emergenze fattuali variabili diverse;

– con il sesto motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., per aver il giudice di appello escluso la rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno;

– con il settimo motivo si critica la decisione impugnata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione alla ritenuta improponibilità, in sede di appello, dell’eccezione di giudicato esterno, benchè la stessa fosse stata formulata tempestivamente con le memorie depositate in primo grado;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili per difetto di interesse, in ragione dell’inidoneità del giudicato esterno invocato a condurre ad una diversa decisione, in relazione alla suindicata assenza di una sua efficacia espansiva sulla presente vertenza;

– con l’ultimo motivo di ricorso la contribuente deduce la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione alla rideterminazione della percentuale di ricarico al 15% del maggior reddito imponibile;

– evidenzia, sul punto, che il giudizio svoltosi a seguito dell’impugnazione degli avvisi accertamento relativi alle violazioni oggetto delle sanzioni irrogate, posti dalla sentenza impugnata a fondamento della sua decisione, si era concluso, in parziale accoglimento delle ragioni del contribuente, con la riduzione dell’i.r.pe.g. dovuta;

– il motivo è fondato in quanto, come riconosciuto anche nella sentenza impugnata, la Commissione regionale investita dall’esame della legittimità degli avvisi di accertamento relativi alle violazioni oggetto di contestazione con l’atto impositivo aggredito in questa sede ha parzialmente accolto le ragioni della contribuente, disponendo la riduzione dell’i.r.pe.g. richiesta dall’Ufficio nel senso indicato nel motivo di ricorso in esame;

– la sentenza impugnata va, dunque, con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e ottavo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il terzo, quarto, sesto, e settimo motivo e rigetta il quinto; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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