Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28717 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28717 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 183-2008 proposto da:
CACCIOLA

CARMELA

P.I.

00899220784,

TITOLARE

DELL’AZIENDA F.LLI CACCIOLA, elettivamente domiciliata
1(4 CaArtLo )t AT .EA/G7
in ROMA, eeseRADA DA MOZZAR’ 106, presso lo studio
dell’avvocato VIZZONE DOMENICO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FUSARO ANTONIO GIOVANNI;
– ricorrente –

2013

contro

2459

GERACI

FRANCESCO

GRCFNC40A25D005C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C. FACCHINETTI 13, presso lo
studio dell’avvocato CURRA’ ALDO, rappresentato e

Data pubblicazione: 30/12/2013

difeso dagli avvocati PRINZO NICOLA, BELLIZZI GENNARO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 461/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 01/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine, il
rigetto.

udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 15.10.1996 Geraci Francesco proponeva opposizione a d.i. del Presidente
del Tribunale di Rossano, su ricorso dell’azienda agricola f.11i Cacciola per l’importo di
lire 248.484.577 per numerose fatture, deducendo il pagamento in contanti, con assegni

Contestava l’importo e la legittimazione del rappresentante della ricorrente.
L’opposta disconosceva le firme sulle fatture e contestava l’eccepita prescrizione.
L’opposizione veniva riassunta, per la morte di Cacciola Giuseppe, con notifica al
coniuge Cacciola Carmela sul presupposto non contestato che fosse l’unica erede.
Con sentenza 11.3.2002 veniva rigettata l’opposizione mentre La Corte di appello di
Catanzaro, con sentenza 1.6.2007, revocava il d.i. e compensava le spese osservando che
l’opponente aveva dato prova del pagamento e richiamando l’indirizzo
giurisprudenziale secondo il quale, quando il debitore abbia dimostrato di aver
corrisposto somme idonee ad estinguere il debito , incombe sul creditore provare
l’eventuale esistenza di altri debiti.
Ricorre Cacciola Carmela con due motivi, resiste controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano, col primo motivo, violazione degli artt. 214, 215, 216 cpc, 2697 cc, vizi
di motivazione in relazione al ritenuto disconoscimento parziale delle firme di
quietanza, violazione dell’art. 360 nn. 3, 4, 5 cpc, omessa motivazione sulla necessità
di utilizzo di documenti in appello e vizi di motivazione sui criteri ermeneutici.
La Corte di appello ha erroneamente ritenuto di accogliere la prospettazione che erano
state disconosciute le firme sulle fatture e non anche quelle sulle otto autonome
quietanze.

e quietanze.

Si riportano brani di atti difensivi, con plurimi quesiti.
Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 2697, dell’art. 2710, dell’art.
2726 cc , vizi di motivazione con richiami ad atti e documenti e quesito finale sulle
risultanze probatorie dei libri contabili obbligatori.

La sentenza impugnata ha statuito che l’opponente aveva dato prova del pagamento,
richiamando anche l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, quando il debitore
abbia dimostrato di aver corrisposto somme idonee ad estinguere il debito , incombe sul
creditore provare l’eventuale esistenza di altri debiti.
Questa essendo la ratio decidendi della decisione impugnata le odierne censure sono
inidonee a ribaltarla.
La prima propone una articolata doglianza in violazione della necessaria specificità
dell’impugnazione, senza superare il rilievo del mancato disconoscimento di otto
quietanze e della prova di pagamenti idonei a estinguere il debito e si conclude quanto
alla violazione dell’art. 345 cpc senza quesito, quanto alla violazione dei canoni
ermeneutici senza indicare la norma ermeneutica violata, quanto al vizio di motivazione
senza momento di sintesi.
Quanto al rilievo d’ufficio della tardività del disconoscimento costituisce questione
nuova che il disconoscimento non era stato tempestivo.
La seconda censura si conclude con un quesito inidoneo posto che le risultanze dei libri
contabili possono essere poste a base della richiesta di d.i. ma, in sede di opposizione,
l’opposto, attore in senso sostanziale, deve dare prova del credito.
Restano fermi il libero apprezzamento del giudice e l’insindacabilità in sede di
legittimità in caso di motivazione congrua ( Cass. 6.12.2011 n. 26216).

Osserva questa Corte Suprema:

Il dedotto vizio di motivazione manca del momento di sintesi e mentre manca il quesito
in ordine alla violazione degli artt. 2721 e 2726.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI

cui 2500 per compensi, oltre accessori.
Roma 21 novembre 2013.
Il consiglie estensore

il Preclzte

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2700, di

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