Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28717 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N

2 INT 1 SC A, presso lo studio dell’avvocato BONANNI EZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MANCHISI MICHELE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8832/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/04/2007 r.g.n. 8446/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PICONE GIUSEPPE per delega MANCHISI MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Latina accoglieva la domanda proposta da C. C. contro l’INPS per ottenere, quale profugo italiano rientrato dalla Libia il 18 gennaio 1970, la maggiorazione pensionistica prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6 in favore degli ex combattenti e assimilati. In riforma di tale decisione, appellata dall’INPS, la Corte d’appello di Roma ha negato il diritto alla richiesta provvidenza richiamando e facendo proprio l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui vi hanno titolo solamente i profughi che siano stati colpiti in maniera immediata e diretta dagli eventi relativi alla seconda guerra mondiali ovvero dagli effetti del trattato di pace.

Per la cassazione di questa sentenza il pensionato ha proposto ricorso affidato a sette motivi. L’INPS resiste con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel primo motivo il ricorrente denuncia illegittimità e/o nullità della sentenza della Corte d’appello per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4), oltre a difetto di motivazione, per essere entrambe solo formalmente motivate, oltre che prive dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione.

2. Nel secondo motivo, con deduzione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., degli artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729 c.c., della L. n. 1204 del 1971 e della L. n. 83 del 1970, art. 17, nonchè di difetto di motivazione, si censura la sentenza d’appello per non aver rilevato che l’INPS non aveva contestato i fatti dedotti a fondamento della domanda, che, quindi, non necessitavano di prova, conseguendone che la domanda stessa doveva essere accolta.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., in riferimento agli artt. 360 e 112 c.p.c., nonchè a tutte le altre norme indicate nei primi due motivi, ribadendosi che la domanda doveva essere accolta poichè l’INPS non aveva sollevato specifiche contestazioni e assunto posizione sui fatti di causa.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., nonchè difetto di motivazione, per non avere il giudice d’appello dato ingresso alla richiesta di esibizione di documenti in possesso dell’INPS e della Prefettura di Latina e per non essersi pronunciato sulla richiesta di ammissione di CTU contabile.

5. Nel quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., contestandosi alla Corte territoriale di non aver tenuto conto della comunicazione-parere del Ministero dell’Interno in data 26/1/1973 che, rispondendo a un quesito, affermava che i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1 settembre 1969 sono assimilati, a norma delle vigenti disposizioni, ai profughi di guerra e, pertanto, possono beneficiare di tutte le provvidenze in vigore per tali categorie. Tale parere, unitamente alla L. n. 319 del 1963, art. 3, alla L. n. 1225 del 1964, al D.P.C. 6 maggio 1970, sancirebbero il diritto del ricorrente all’applicazione della L. n. 336 del 1970 e, quindi, della L. n. 140 del 1985 attributiva del beneficio rivendicato in giudizio.

6. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1963, art. 3, della L. n. 1225 del 1964, del D.P.C.M. 6 maggio 1970 e della L. n. 140 del 1985, art. 6, nonchè l’esistenza di vizi di motivazione, assumendo il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato le norme regolatrici della materia, non ha considerato che l’INPS aveva,in casi analoghi, riconosciuto la maggiorazione prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6 e, infine, non ha applicato la sentenza della cassazione n. 14285/05 che riconosce agli ex combattenti e assimilati il diritto alla maggiorazione fin dal momento della entrata in vigore della L. n. 140 del 1985, ancorchè siano stati collocati in pensione con decorrenza successiva.

7. Infine, nel settimo motivo, con denuncia di travisamento dei fatti, falsa ed erronea motivazione, violazione dell’art. 111 Cost.

si contesta alla Corte territoriale di avere immotivatamente scisso la categoria degli ex combattenti da quella dei profughi, mentre giusta il citato parere del Ministro dell’Interno in data 26.1.1973 – che fornisce una interpretazione autentica delle norme vigenti in materia – la maggiorazione richiesta in giudizio va riconosciuta anche ai rimpatriati dalla Libia dopo il 1.9.1969. Per il caso in cui si ritengano corrette le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, si prospetta questione di legittimità costituzionale delle norme da essa interpretate in riferimento all’art. 3 Cost..

8. Il ricorso è privo di fondamento.

9. Richiamando le proprie decisioni, recentemente emesse in controversie in tutto analoghe (cfr. Cass. nn. 20972, 25979, 25980 del 2010, nonchè n. 193 del 2011, osserva la Corte:

A) Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata, nella parte espressamente dedicata allo “Svolgimento del processo”, contiene un’adeguata, ancorchè sintetica ricostruzione dei fatti di causa e a quegli stessi fatti fa costante riferimento in motivazione, seppure per darne una valutazione giuridica non conforme alle attese dell’appellante.

B) Identiche ragioni inducono a rigettare il secondo e terzo motivo, che si esaminano congiuntamente, censurando entrambi la sentenza d’appello per non aver dato il dovuto rilievo alla mancata contestazione, da parte dell’INPS, dei fatti posti a fondamento della domanda. E, infatti, la Corte territoriale riferisce espressamente che l’INPS non aveva contestato i fatti allegati in ricorso, in particolare la circostanza dell’avvenuto rientro in Italia dalla Libia il 18 gennaio 1970; ma non per questo era obbligata ad accogliere la domanda (come si vuoi sostenere in ricorso), posto che (come, del resto, correttamente sottolinea il giudice d’appello), l’effetto vincolante per il giudice, che discende dal mancato adempimento, da parte del convenuto, all’onere di contestazione è il dovere di astenersi dal controllo probatorio dei fatti costitutivi non contestati (che dovrà ritenere, per ciò solo, sussistenti), senza, peraltro, che ciò gli precluda l’esercizio del potere-dovere, che gli è proprio, di accertare se quei fatti diano fondamento al diritto rivendicato in giudizio alla stregua delle norme giuridiche rilevanti nel caso concreto (cfr., tra tante, Cass. n. 6757 del 2011, n. 25140 del 2010).

C) Il quarto motivo, per un verso, difetta di autosufficienza ed è, quindi inammissibile, poichè il ricorrente non fornisce alcun elemento utile a dimostrare l’effettiva esistenza e il contenuto dei documenti rispetto ai quali lamenta il mancato accoglimento della istanza di esibizione (cfr. Cass. sent. n. 26943 del 2007; n. 6440 del 2007, n. 4391 del 2007, n. 18506 del 2006, n. 13556 del 2006, n. 11501 del 2006). Irrilevante è, invece, l’omesso esame della richiesta di ammissione di CTU contabile, essendo quest’ultima indirizzata – per ammissione dello stesso ricorrente – a supplire all’assenza di conteggi da parte dell’INPS e supponendo quindi risolta a suo favore la questione dell’esistenza del diritto in contestazione.

D) Irrilevante, del pari, è l’omessa valutazione della comunicazione- parere del Ministero dell’Interno in data 26/1/1973, che si denuncia nel quinto motivo, avendo il giudice d’appello fondato il mancato riconoscimento del diritto alla richiesta maggiorazione pensionistica sulle disposizioni di legge regolatrici della materia, certamente non suscettibili di essere autenticamente interpretate nè, tantomeno, derogate da un atto amministrativo, come l’indicato parere ministeriale, privo di efficacia normativa e perciò stesso inidoneo a costituire fonte di diritti a favore di terzi ovvero di obblighi a carico della stessa amministrazione di provenienza.

E) Quanto alle censure svolte nel sesto motivo, è da ribadire la interpretazione che la giurisprudenza di questa Corte (fatta propria, come già detto, anche dalla sentenza impugnata) ha dato delle disposizioni di legge che si assumono violate e che può riassumersi nel senso della esclusione dei connazionali – come l’odierno ricorrente – profughi e rimpatriati dalla Libia dopo l’agosto 1969 dal novero dei destinatari della maggiorazione pensionistica prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6 in quanto – per espressa indicazione dello stesso art. 6 – il beneficio compete solamente ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla L. n. 336 del 1970 e, dunque, gli ex combattenti (e, assimilati ad essi, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di guerra o per causa di guerra), nonchè i “profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate”; per tali dovendosi intendere solamente i profughi italiani che siano stati coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti del trattato di pace seguito alla seconda guerra mondiale e non i connazionali costretti a rientrare e a stabilirsi in Italia in conseguenza degli avvenimenti, di carattere bellico o politico, emersi in vari Stati, tra i quali la Libia, dalla fine del secondo conflitto mondiale fino ad oggi (cfr, Cass. n. 3749 del 1998, n. 1321 del 1985, n. 1921 del 1980). Tra l’altro, nessun argomento il ricorrente prospetta che possa indurre a rimeditare i riferiti risultati interpretativi, tale non potendo considerarsi il richiamo del testo del D.P.C.M. in data 6 maggio 1970, limitandosi il provvedimento in parola a dichiarare lo stato di necessità nei riguardi dei connazionali residenti in Libia anteriormente al 1 settembre 1969 e rimpatriati dopo tale data, ai fini dell’applicazione, anche a costoro, delle provvidenze previste dalla L. 25 febbraio 1963 e dalla L. 10 novembre 1964, n. 1225 a favore dei profughi e rimpatriati da altri Paesi africani in conseguenza delle situazioni ivi determinatesi.

Non può, infine, non rilevarsi che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 40 del 2008, con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, (recante interpretazione autentica della L. n. 140 del 1985, art. 6, nel senso che la ivi prevista maggiorazione si perequa soltanto a partire dal momento della sua concessione, momento che deve farsi coincidere con quello della maturazione del diritto a pensione), ha indicato come finalità del suddetto beneficio pensionistico sia quella di concedere una gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione che il legislatore ha apprestato facendosi carico delle conseguenze del secondo conflitto mondiale sui soggetti nello stesso direttamente o indirettamente coinvolti.

F) Il settimo motivo di ricorso va rigettato, per le ragioni già espresse a proposito del quinto motivo, nella parte in cui attribuisce valore di interpretazione autentica alla comunicazione – parere del Ministero dell’Interno in data 26/1/1973; è, invece, inammissibile nella parte cui viene eccepita l’illegittimità costituzionale “della norma ovvero delle altre norme poste a fondamento della sentenza impugnata”, mancando dell’indicazione delle norme asseritamente illegittime e delle ragioni di contrasto con il parametro dell’art. 3 Cost. (per la necessità di tali indicazioni:

tra tante. Cass. n. 10123 del 2005), nonchè del quesito di diritto, la cui formulazione è richiesta anche in caso di prospettazione di una questione di costituzionalità (cfr. Cass. Sez. un. n. 28050 del 2008, n. 4072 del 2007).

10. In conclusione, il ricorso va rigettato.

11. Si compensano tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto che le numerose questioni prospettate in ricorso sono state affrontate e decise per la prima volta da questa Corte nelle recenti decisioni (relative ad analoghe controversie) più sopra richiamate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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