Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28716 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28716 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 2027-2008 proposto da:
SALVATORE

ELISA

SLVLSE34E57L505J,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO DOSSI 45, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresentata

e

TABOSSI

difesa

dagli

MARIA

ELISABETTA,

avvocati

ROCCO

ALESSANDRA, RIGNANESE MATTEO;
– ricorrente –

2013
contro

2457

LAURELLI LIDIA, LAURELLI SERGIO, LAURELLI VANIA
VITTORIO;

intimati –

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 24/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 22/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

depositata in udienza dell’Avv. Rignese Matteo
difensore della ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’improcedibilità, inammissibilità, in subordine, il
rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato Tabossi Maria Elisabetta con delega

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 2.4.1983 i fratelli Vania Vittorio, Lidia e Sergio Laurelli, a seguito della
morte del padre Ruggero, convenivano davanti al tribunale di Foggia Elisa Salvatore,
con la quale lo stesso, dopo il divorzio dalla loro madre, si era risposato il 28.3.1975,

villino con mobili a Campomarino Lido, un fondo a Campomarino Lido, un fondo a
Campomarino.
La Salvatore contestava la pretesa e chiedeva in via riconvenzionale la divisione sulla
base del testamento olografo pubblicato il 19.5.1983, con il quale il testatore aveva
attribuito alla Salvatore i diritti sull’appartamento in Foggia ed ai Laurelli quelli sui beni
in Campomarino, e della convenzione tra coniugi del 29.11.1976 con la quale erano
stati costituiti in comunione tutti i beni personali acquistati prima del matrimonio.
Con sentenza 25.2.2000 il giudice adito dichiarava la nullità della convenzione
matrimoniale, che il testamento costituiva ex art. 734 cc divisione fatta dal testatore,
riduceva nei limiti della disponibile la disposizione testamentaria in favore della
Salvatore, con reintegra in denaro della quota di riserva in favore dei Laurelli con
condanna della convenuta al pagamento di lire 41.200.000 già rivalutate, attribuiva alla
Salvatore i mobili e l’appartamento in Foggia ed ai Laurelli i mobili ed il villino a
Campomarino, imponendo alla Salvatore di restituire i frutti civili percepiti per
Campomarino con condanna al pagamento di lire 39.000.000 ed ai Laurelli di
rimborsare le anticipazioni fatte nel loro interesse in lire 42.934.573, con
compensazione delle spese, decisione appellata in via principale dalla Salvatore ed in
via incidentale dagli altri.

chiedendo la divisione ab intestato dei beni, un appartamento con mobili a Foggia, un

La Corte di appello di Bari, con sentenza 22.1.2007, preceduta da decisione non
definitiva, rigettava la domanda di riduzione per lesione della quota legittima dei
Laurelli, riformando i capi 4 e 5 del dispositivo e revocando le condanne di cui ai capi 8
e 9, confermava le statuizioni di cui ai capi 1, 3, 6, 7 e 10, condannando i Laurelli a 2/3

quota di riserva non fosse implicita in quella di divisione e che il de cuius avesse dato ai
figli più della metà dell’asse ereditario.
Ricorre Salvatore con quattro motivi e relativi quesiti, non svolgono difese le
controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano vizi di motivazione con indicazione del fatto
controverso nella circostanza che per la ricorrente detto testamento ha ad oggetto solo la
metà dei beni immobili descritti, in ragione dell’assunta validità della convenzione
matrimoniale, mentre per i Laurelli l’intera proprietà.
Col secondo motivo si denunziano violazione degli artt. 723 e 734 cc, 112 cpc, vizi di
motivazione in quanto la domanda di rendiconto è stata ritenuta condizionata alla
avversa domanda di riduzione.
Col terzo motivo si deducono violazione degli artt. 537, 553, 557 cc e vizi di
motivazione in ordine alla liberalità in favore di Laurelli Vania Vittorio dedotta sin dal
primo grado.
Col quarto motivo si denunziano violazione degli artt. 540 e 554 cc e vizi di
motivazione in quanto l’immobile in Foggia via Lecce 18 di proprietà di Laurelli
Ruggiero era adibito a casa familiare e pertanto alla Salvatore competono i diritti di uso
e di abitazione ed i mobili.

di spese, sul presupposto che la convenzione fosse valida, la domanda di reintegra della

Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata, come dedotto, ha rigettato la domanda di riduzione per lesione
della quota legittima dei Laurelli, riformando i capi 4 e 5 del dispositivo e revocando le
condanne di cui ai capi 8 e 9, confermando le statuizioni di cui ai capi 1, 3, 6, 7 e 10 e

la domanda di reintegra della quota di riserva non fosse implicita in quella di divisione e
che il de cuius aveva dato ai figli più della metà dell’asse ereditario.
In particolare la sentenza, premesso che era stata riconosciuta con sentenza non
definitiva la validità della convenzione tra i coniugi, ed accertato, con la statuizione del
giudice di primo grado, che il testamento olografo pubblicato il 19.5.1983 ( con il quale
il testatore aveva attribuito alla Salvatore i diritti vantati sull’appartamento in Foggia ed
ai Laurelli quelli su tutti i beni in Campomarino) costituiva ex art. 734 cc divisione fatta
dal testatore, si è posto i seguenti problemi: a) se i Laurelli avessero proposto avverso
tale divisione una domanda di riduzione per lesione della quota di legittima; b) se tale
domanda fosse stata tempestiva; c) se sussistesse effettivamente la lamentata lesione.
L’indagine sub a) portava ad un risultato positivo non diversamente dall’indagine sub b)
mentre portava a un risultato negativo l’indagine sub c).
Ciò premesso, il primo motivo col quale la ricorrente si duole che, essendo stata
affermata la validità della convenzione matrimoniale, non poteva ricomprendersi
nell’asse ereditario l’intera proprietà degli immobili in Campomarino ma solo una loro
quota del 50%, è fondato.
E’ vero che il testamento aveva disposto degli immobili per l’intero ma detta
disposizione era inefficace relativamente alla quota in comproprietà al coniuge.

condannando i Laurelli a 2/3 di spese, sul presupposto che la convenzione fosse valida,

Il secondo motivo, denunziando la violazione di una pluralità di norme di diritto
sostanziale, processuale nonché vizi di motivazione, elude la necessaria specificità
dell’impugnazione e non riporta le domande ed eccezioni proposte in primo grado o
riproposte in appello per verificare la decisività del rilievo che erroneamente la Corte di

riduzione.
Il terzo motivo propone una questione nuova in mancanza, peraltro, della indicazione
espressa delle domande rivolte in relazione alla liberalità in favore di Laurelli Vania
Vittorio.
Il quarto motivo appare anch’ esso una questione nuova, peraltro irrilevante avendo la
Salvatore ottenuto la casa in via Lecce.
Donde l’accoglimento del primo motivo con cassazione della sentenza e rinvio in ordine
al profilo indicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari,
altra sezione..
Roma 24 novembre 2013.
il PresiMte

Il consigliere estensore

M
fl Funzion
OfIttsia

GiudiziariO

D’Anta

DEPOSITA IN CANCELLERK
Roma,

3 O MC,2013

appello ha ritenuto la domanda di rendiconto condizionata alla avversa domanda di

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